Salta al contenuto
Legge

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Normativa italiana18G00172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce i saldi di bilancio per il 2019-2021 e introduce o modifica numerose disposizioni fiscali e agevolative. Tra queste: regime forfetario con soglia di 65.000 euro, imposta sui servizi digitali dal 1° gennaio 2020, incentivi temporanei per investimenti, ricerca e sviluppo e imballaggi ecosostenibili. Sono previste misure con applicazione limitata al 2019-2020 e specifiche discipline transitorie; il testo fornito si interrompe al comma 77.

Legge di bilancio 2019: disposizioni fiscali, incentivi e misure di finanza pubblica

Disposizioni fiscali e finanziarie della legge di bilancio 2019

La legge stabilisce i livelli massimi dei saldi di finanza pubblica per il triennio 2019-2021 e interviene su imposte, regimi agevolativi e crediti d’imposta. Il testo disponibile comprende i commi 1-77 dell’articolo 1 e termina durante il comma 77.

Saldi di finanza pubblica e coperture

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, sono quelli indicati nell’allegato 1. Il ricorso al mercato è calcolato al netto delle operazioni dirette al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato; ai fini degli obiettivi di finanza pubblica valgono i saldi risultanti dal quadro generale riassuntivo.

Per mantenere applicabili le disposizioni dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007 sulla fiscalità delle imprese immobiliari, in attesa della revisione della disciplina, è autorizzata una spesa di 17,7 milioni di euro per il 2020 e di 10,1 milioni annui dal 2021. Il comma 2 è abrogato dal decreto-legge n. 34/2020.

IVA e fiscalità dei prodotti alimentari

Ai fini dell’IVA al 10 per cento, sono ricompresi tra i beni di cui al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie e trattamenti medici o veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

La definizione di prodotti di panetteria ordinaria comprende, oltre a cracker e fette biscottate, prodotti con gli ingredienti e le sostanze ammessi dalla legge n. 580/1967: gli zuccheri già previsti dalla legge (destrosio e saccarosio), grassi e oli alimentari industriali ammessi, cereali interi o in granella, semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. La modifica non dà diritto al rimborso di imposte già pagate e non consente la variazione prevista dall’articolo 26, secondo comma, del decreto IVA.

Regime forfetario e altre misure per contribuenti e locatori

Il regime forfetario è accessibile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Per verificare la soglia non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale; in caso di più attività con codici ATECO diversi si sommano ricavi e compensi. Sono esclusi, tra gli altri:

  • i contribuenti che partecipano contemporaneamente all’attività a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata;
  • le persone fisiche la cui attività è svolta prevalentemente verso datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti o vi sono stati rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, o verso soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili.

La legge coordina le disposizioni attuative del regime forfetario e sostituisce l’allegato 4 della legge n. 190/2014 con il nuovo allegato 2. Modifica inoltre il periodo indicato dalla disciplina relativa alle perdite per i soggetti che fruiscono del regime di esenzione degli utili, portandolo da triennio a quinquennio.

Dal 1° gennaio 2019 i compensi dei docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado derivanti da lezioni private e ripetizioni possono essere assoggettati, in alternativa alla tassazione ordinaria, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 15 per cento. I docenti dipendenti pubblici devono comunicare l’attività didattica extra-professionale all’amministrazione di appartenenza, ferme le regole sulle incompatibilità. L’imposta è versata entro il termine previsto per l’IRPEF; per liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso si applicano le disposizioni sulle imposte sui redditi. Le modalità di opzione e di versamento degli acconti e del saldo sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per i contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari C/1 di superficie non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e alle pertinenze locate congiuntamente, è consentita in alternativa la cedolare secca al 21 per cento. Il regime non è ammesso quando, al 15 ottobre 2018, risultava in corso tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile un contratto non scaduto, cessato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

La percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 è elevata dal 20 al 40 per cento. Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 91/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019. Il comma 6 adegua inoltre l’importo previsto dalla legge n. 190/2014 da 350 milioni annui dal 2020 a 400 milioni per il 2020 e per ciascun anno successivo.

Riporto delle perdite e detrazione per cani guida

Le modifiche al TUIR rendono applicabile alle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, comprese quelle delle imprese minori, e alle perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice il riporto in diminuzione dei relativi redditi nei periodi successivi, entro il limite dell’80 per cento dei redditi di ciascun periodo e per l’intero importo che trova capienza. Sono inoltre coordinati gli articoli 56, 101 e 116 del TUIR; per le società che optano per la trasparenza fiscale si applicano le regole richiamate dall’articolo 84, comma 3, e, per i soggetti con esenzione degli utili, il riporto è limitato secondo l’articolo 84, comma 1, secondo periodo.

La disciplina decorre, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Sono stabilite regole transitorie per le perdite delle imprese minori:

  • le perdite del 2018 sono deducibili dai redditi 2019 e 2020, rispettivamente entro il 40 e il 60 per cento dei relativi redditi;
  • le perdite del 2019 sono deducibili dal reddito 2020 entro il 60 per cento;
  • le perdite del 2017 non compensate secondo la disciplina previgente sono deducibili entro il 40 per cento dei redditi 2018 e 2019 e, entro il 60 per cento, dei redditi 2020, sempre per l’intero importo che trova capienza.

Ai non vedenti spetta una detrazione forfetaria di 1.000 euro per le spese di mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa complessivo di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro annui dal 2021. Il comma 28 e i commi da 29 a 34 sono stati abrogati nel 2019.

Imposta sui servizi digitali

È istituita un’imposta sui ricavi dei servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato nel corso dell’anno solare. Sono soggetti passivi le imprese che realizzano tali ricavi in Italia e che, individualmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi complessivi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni di euro.

Sono imponibili i ricavi derivanti da:

  • pubblicità mirata veicolata su un’interfaccia digitale;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di entrare in contatto e interagire, anche per agevolare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sono esclusi, tra gli altri, la vendita diretta di beni o servizi, anche ordinati sul sito del fornitore quando questi non svolge funzioni di intermediario, e le interfacce destinate principalmente alla fornitura di contenuti digitali, comunicazioni o servizi di pagamento. Sono inoltre escluse le interfacce utilizzate per sistemi di pagamento interbancario o di regolamento e consegna di strumenti finanziari, piattaforme e sistemi di negoziazione, attività e servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo, sedi di negoziazione all’ingrosso, controparti centrali, depositari centrali e altri sistemi finanziari regolamentati; è esclusa anche la cessione dei dati da parte dei fornitori di tali servizi e l’organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, inclusi i relativi dati e attività connesse. Non sono tassabili i ricavi da servizi resi a soggetti appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

I ricavi imponibili sono considerati al lordo dei costi e al netto dell’IVA e delle altre imposte indirette. Per le interfacce multilaterali rilevano i corrispettivi versati dagli utilizzatori, esclusi quelli per cessioni di beni o prestazioni economicamente indipendenti dall’accesso o dall’uso del servizio imponibile. Sono esclusi i corrispettivi per interfacce che facilitano la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando sono direttamente e inscindibilmente collegati al volume o al valore delle vendite.

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Un utente è localizzato in Italia, a seconda del servizio, quando il dispositivo usato per accedere all’interfaccia è in Italia, quando un’operazione è conclusa tramite l’interfaccia o il conto di accesso è stato aperto mediante un dispositivo in Italia, oppure quando i dati trasmessi sono stati generati da un utente che ha utilizzato in Italia un dispositivo per accedere all’interfaccia. La localizzazione del dispositivo è determinata principalmente tramite indirizzo IP o altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La quota di ricavi attribuibile all’Italia è determinata in proporzione alla pubblicità visualizzata, alle operazioni o agli utenti localizzati nel territorio, secondo la specifica tipologia di servizio.

L’aliquota è pari al 3 per cento dei ricavi imponibili. I soggetti passivi versano entro il 30 novembre un acconto pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente; il saldo è versato entro il 16 maggio dell’anno successivo e la dichiarazione annuale è presentata entro il 30 giugno. Per le società dello stesso gruppo è nominata una società unica per adempiere agli obblighi. In prima applicazione, l’imposta sulle operazioni del 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.

I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e senza partita IVA devono chiedere all’Agenzia delle entrate un numero identificativo per l’imposta. Quelli stabiliti fuori dall’UE e dallo SEE in Stati con i quali l’Italia non abbia accordi di cooperazione amministrativa contro evasione e frode fiscale e di assistenza reciproca per il recupero dei crediti devono nominare un rappresentante fiscale. I soggetti residenti appartenenti allo stesso gruppo rispondono in solido delle obbligazioni dei soggetti non residenti. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le regole IVA.

È obbligatoria una contabilità dedicata, con rilevazione mensile dei ricavi e degli elementi quantitativi usati per calcolare le quote territoriali. Gli importi riscossi in valuta estera sono registrati anche in euro, applicando l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea noto il primo giorno del mese dell’incasso. Le modalità applicative sono demandate a provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2020 e deve essere abrogata dalla data di entrata in vigore delle disposizioni derivanti da accordi internazionali sulla tassazione dell’economia digitale. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce annualmente alle Camere e la Nota di aggiornamento del DEF contiene una relazione sull’attuazione e sugli effetti finanziari.

Enti non commerciali e fatturazione degli operatori sanitari

È abrogato l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973. L’abrogazione opera dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo che dovrà essere individuato da successive leggi, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea, per i soggetti che svolgono in modalità non commerciali attività con finalità sociali secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà. Le future misure dovranno essere coordinate con il Codice del Terzo settore.

Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti a trasmettere dati al Sistema tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata non possono emettere fatture elettroniche per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema. I dati fiscali trasmessi sono utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni per finalità tributarie e doganali oppure, in forma aggregata, per monitorare la spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Un decreto ministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve definire finalità, ambiti e limiti temporali di utilizzo, categorie di dati, operazioni effettuabili e misure di tutela.

Gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri trasmettendo al Sistema i dati relativi a tutti i corrispettivi. Si applicano le medesime limitazioni di utilizzo e le garanzie sulla protezione dei dati. Il contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione è riconosciuto come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui sono registrata la fattura e pagato il corrispettivo con modalità tracciabile. È inoltre abrogato il comma 02 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 119/2018.

Accise sul gasolio commerciale

La disposizione che ha introdotto la nuova aliquota di accisa per il gasolio commerciale è interpretata nel senso che ha implicitamente abrogato l’articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge n. 190/2014, relativo alla rideterminazione in riduzione del credito d’imposta. Dall’applicazione della norma interpretativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Investimenti in beni strumentali e misure temporanee

Per favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, la maggiorazione prevista per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 se entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è accettato e sono pagati acconti almeno pari al 20 per cento del costo.

La maggiorazione del costo è articolata per scaglioni:

  • 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento per la parte oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 50 per cento per la parte oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

La maggiorazione non si applica alla parte eccedente 20 milioni di euro né agli investimenti che beneficiano della disposizione indicata all’articolo 1, comma 30, della legge n. 205/2017. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione e investono, nel medesimo periodo, in beni immateriali strumentali compresi nell’allegato B alla legge n. 232/2016, il costo è maggiorato del 40 per cento. Per fruire dei benefici è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 232/2016. Restano applicabili le esclusioni previste dalla legge n. 208/2015 e le regole sugli investimenti sostitutivi della legge n. 205/2017. Gli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivo sono calcolati considerando l’imposta del periodo precedente come se le maggiorazioni non fossero state applicate.

Le disposizioni sulla fuoriuscita agevolata dei beni strumentali dal patrimonio dell’impresa si applicano anche ai beni posseduti al 31 ottobre 2018 ed esclusi dal patrimonio dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. L’imposta sostitutiva è versata in due rate, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020; gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Sono prorogate al 31 dicembre 2019 alcune detrazioni per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, con conseguente aggiornamento dei periodi di spesa contemplati dalle relative disposizioni. È inoltre prorogata al 2019 la misura indicata dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017. Per le società indicate dall’articolo 112, comma 7, del testo unico bancario, la disciplina richiamata continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è modificata riducendo l’aliquota ordinaria dal 50 al 25 per cento e il limite massimo annuo da 20 a 10 milioni di euro. L’aliquota resta al 50 per cento per la quota di eccedenza proporzionalmente riferibile alle spese per personale dipendente direttamente impiegato e ai contratti con università, enti di ricerca, start-up innovative e PMI innovative; sulla parte residua si applica il 25 per cento.

Tra le spese ammissibili sono specificati il personale dipendente, anche a tempo determinato, e quello autonomo o comunque titolare di un rapporto diverso dal lavoro subordinato, purché direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo. Sono inclusi i contratti per lo svolgimento diretto di tali attività con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative, PMI innovative e altre imprese, a condizione che il committente e il commissionario non appartengano al medesimo gruppo. Per individuare il gruppo si considerano i rapporti di controllo previsti dall’articolo 2359 del codice civile e, per le persone fisiche, anche partecipazioni, titoli o diritti dei familiari individuati dal TUIR. Sono ammissibili anche materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività, inclusi prototipi e impianti pilota, salvo che la loro inclusione riduca l’eccedenza agevolabile.

Il riconoscimento del credito è subordinato alla certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese e della loro corrispondenza alla contabilità, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro previsto dal decreto legislativo n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza. Per queste imprese le spese di certificazione aumentano il credito per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo il tetto complessivo di 10 milioni. Le imprese beneficiarie devono predisporre e conservare una relazione tecnica per ciascun periodo d’imposta, illustrando finalità, contenuti e risultati dei progetti: se la ricerca è svolta internamente, la relazione è redatta dal responsabile e controfirmata dal rappresentante legale; se è commissionata, è rilasciata dal commissionario.

Le modifiche sostanziali si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; le disposizioni su certificazione e relazione tecnica operano invece già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. La norma interpretativa sui crediti dei commissionari residenti stabilisce che sono rilevanti esclusivamente le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia.

Credito d’imposta per prodotti e imballaggi ecosostenibili

Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta pari al 36 per cento delle spese documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, di imballaggi biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, oppure derivati dalla raccolta differenziata di carta e alluminio. La misura mira anche al riciclaggio di plastiche miste e scarti non pericolosi, in alternativa al recupero energetico, e alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi.

Il credito è limitato a 20.000 euro annui per beneficiario e a un plafond complessivo di un milione di euro annui per il 2020 e il 2021. Va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e si usa esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello degli acquisti. Il modello F24 deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto. Un decreto interministeriale deve definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, requisiti tecnici, certificazioni, criteri e modalità di applicazione e fruizione, anche per garantire il rispetto dei limiti di spesa.

Il testo disponibile aggiunge la soppressione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 205/2017 e la destinazione dei relativi risparmi alla copertura, ma il comma 77 è interrotto e non consente di ricostruire il seguito della disposizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 30 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.