Sentenza del 18/11/2022 n. 34014 - Corte di Cassazione
Giudizio tributario -impugnazione sentenza commissione tributaria -vizio di congruià motivazione- obbligo riproduzione testo viziato-sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento ICI per l'anno 2009 relativi a due fabbricati e un terreno nel Comune di Avellino; censure principali: vizio di motivazione della Commissione territoriale e regionale in ordine alla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento (omessa indicazione testuale dei passi contestati), incoerenza tra dispositivo e motivazione (rigetto dell'appello vs annullamento/ridefinizione dell'atto impositivo), mancata verifica della reale edificabilità del terreno (misure di salvaguardia, PUC non operativo), omissione di comunicazioni/atti presupposti da parte del Comune, illegittimità dell'esercizio dell'autotutela (sostituzione/rectificatio dell'avviso), omessa pronuncia su questioni rilevanti e decadenza/prescrizione dell'azione impositiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi riuniti del contribuente. Principali conclusioni: 1) il contrasto apparente tra dispositivo e motivazione è valutato come errore materiale leggibile complessivamente nella motivazione e sanabile con l'art. 287 c.p.c., non costituendo vizio di contenuto denunciabile in cassazione; 2) quando si censura in cassazione la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento è obbligatorio riprodurre testualmente nel ricorso i passi della motivazione dell'avviso che si ritengono erroneamente interpretati o omessi (principio di autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c.); 3) l'edificabilità ai fini ICI/IMU si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi; misure di salvaguardia transitorie non eliminano la rilevanza urbanistica ai fini fiscali; 4) l'omessa comunicazione al proprietario dell'attribuzione di natura edificabile non invalida l'atto se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa; 5) la rettifica in diminuzione di un avviso da parte dell'amministrazione in autotutela non configura una nuova pretesa e non richiede gli stessi adempimenti formali richiesti per aumenti impositivi; 6) non sono state rilevate omissioni di decisione su questioni dedotte perché la motivazione di fatto respinge le tesi del ricorrente. I ricorsi sono stati quindi rigettati e il ricorrente è stato tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Base per le censure in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omessa pronuncia): la Corte valuta che le censure dedotte non raggiungono i presupposti per accoglimento.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: nel giudizio tributario chi lamenta vizio di motivazione dell'avviso deve riportare testualmente i passi dell'avviso impugnato per permettere la verifica senza documenti esterni.
art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. in L. n. 248 del 2005
Interpretazione autentica secondo cui l'edificabilità ai fini ICI si desume dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006
Conferma che uno strumento urbanistico generale adottato rende un'area utilizzabile a scopo edificatorio ai fini fiscali anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi.
art. 2, comma 1, lett. b)
Norma originaria regolante la determinazione della base imponibile per le aree edificabili; le norme successive ne hanno specificato i criteri interpretativi.
Prevede l'obbligo di comunicazione dell'attribuzione di natura edificabile al proprietario, ma la sua inosservanza non è specificamente sanzionata e non invalida automaticamente l'atto in assenza di concreto pregiudizio.
Norma procedurale del contenzioso tributario richiamata nelle censure di motivazione; Corte ritiene che la motivazione di merito fosse sufficiente.
art. 43, comma 3; art. 42
Art. 43 richiede motivazione specifica per aumenti impositivi; Corte distingue tra modifica in aumento (che richiede formalità) e modifica in diminuzione (autotutela) che non richiede gli stessi adempimenti.
art. 59, comma 1, lett. f)
Consente al Comune di riconoscere rimborsi per anni pregressi in casi particolari; citata a chiarimento sulla discrezionalità comunale.
art. 3; art. 21 (e art. 21 nonies richiamato)
Principi di motivazione e autotutela amministrativa; Corte valuta che l'autotutela in diminuzione non violi gli obblighi formali come se fosse una nuova pretesa.
Richiami relativi alla tutela del contribuente e obblighi di trasparenza: la Corte ritiene le censure non fondate in assenza di concreto pregiudizio.
art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020
Richiama la disciplina che ha consentito il trattamento della causa in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica.
Norma intervenuta sul procedimento che ha inciso sulla modalità di trattazione dell'udienza (camera di consiglio) nella fase processuale.
art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Prevede l'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Se si impugna in cassazione il vizio di motivazione relativo all'avviso di accertamento, il ricorso deve riprodurre testualmente i passi dell'avviso che si ritengono errati o omessi (principio di autosufficienza): senza ciò la censura è inidonea alla verifica.
- L'edificabilità ai fini ICI/IMU va valutata in base alla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'esistenza di strumenti attuativi; tale qualificazione può giustificare l'accertamento fiscale anche se il PUC non è operativo.
- L'omessa comunicazione al proprietario dell'attribuzione di natura edificabile non invalida automaticamente l'atto impositivo: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La rettifica in diminuzione di un avviso da parte dell'Amministrazione costituisce esercizio di autotutela e non richiede le formalità imposte per un aumento impositivo; non costituisce nuova pretesa ma revoca parziale dell'atto precedente.
- In presenza di incoerenze formali tra dispositivo e motivazione che non impediscono di conoscere il contenuto sostanziale della decisione, si tratta di errore materiale emendabile (art. 287 c.p.c.), non di vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
- Il requisito minimo di motivazione dell'avviso di accertamento è che il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) per poterla contestare efficacemente; non è necessario che l'avviso richiami integralmente gli atti urbanistici.
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