Sentenza del 18/11/2022 n. 879 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Riscossione - intimazione di pagamento - erede - intero debito del de cuius - accettazione con beneficio di inventario - impugnazione - limitazione di responsabilità - limite - eredità ricevuta - prova - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento per debito tributario relativo al de cuius (P C) notificata all'erede. L'erede deduce di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e quindi di non essere responsabile con il proprio patrimonio personale oltre il valore dell'attivo eredario; chiede che la responsabilità venga limitata al risultato della procedura di liquidazione dell'eredità.
La decisione
Il ricorso e l'appello sono stati respinti. La Commissione ha ritenuto che l'accettazione con beneficio di inventario non esoneri automaticamente l'erede dalla responsabilità, ma limiti la sua responsabilità ai beni ereditari; spetta però all'erede provare l'entità dell'attivo o che le passività eccedono l'attivo a seguito della liquidazione. L'erede non ha fornito prova della consistenza dell'eredità né dello stato della procedura di liquidazione; pertanto l'intimazione resta legittima. Sono state confermate le spese di lite a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Cass. n. 1487/2015
Principio secondo cui il creditore può agire contro l'erede e l'erede ha interesse a far accertare giudizialmente la limitazione della propria esposizione derivante dall'accettazione con beneficio di inventario; la giurisdizione tributaria è competente a valutare an e quantum della pretesa.
Cassazione, sezioni unite, 7805/2006
Cass. sez. un., 7805/2006
Attribuisce al giudice tributario la funzione di individuare il soggetto tenuto al versamento dell'imposta e i limiti della sua obbligazione in relazione ai beni pervenuti.
art. 2697, comma 2, c.c.
Sottolinea l'onere della prova a carico del soggetto che deduce un fatto costitutivo della propria pretesa: l'erede deve provare il risultato della liquidazione dell'eredità (attivo o passivo).
art. 499 c.c.
Norma che disciplina la procedura di liquidazione dei debiti ereditari; la conoscenza e la prova dell'andamento della procedura spettano all'erede.
DM 10.03.2014, n. 55 (Tariffa)
Riferimento alla tariffa per il calcolo delle spese di giudizio utilizzata nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non elimina la responsabilità dell'erede verso i creditori del de cuius, ma la limita all'ammontare dell'attivo ereditario risultato dalla liquidazione.
- Spetta all'erede l'onere probatorio di dimostrare l'entità dell'attivo o che le passività superano l'attivo (art. 2697 c.c.); senza tale prova la pretesa del creditore resta legittima e l'intimazione di pagamento è valida.
- La giurisdizione tributaria è competente a decidere sia sull'esistenza che sulla consistenza dell'obbligazione tributaria e a individuare il soggetto tenuto al pagamento e i relativi limiti patrimoniali.
- Prima di una esecuzione definitiva, l'erede interessato a limitare la responsabilità dovrebbe promuovere un accertamento giudiziale sulla consistenza dell'eredità o fornire documentazione probatoria chiara sulla chiusura e sull'esito della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.
- Se la procedura di liquidazione non è ancora chiusa, l'erede deve indicare e provare lo stato della procedura e gli importi risultanti; l'assenza di tali elementi rende legittima l'azione del creditore, salva la possibilità di soddisfarsi solo entro l'attivo ereditario.
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