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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 881 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - operazione straordinaria - cessione di ramo di azienda - dichiarazione - credito IVA del cedente - utilizzazione in compensazione da parte del cessionario - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione della CTP che aveva dato ragione a I L S.r.l. La Commissione ha ritenuto illegittimo l'utilizzo in compensazione del credito risultante solo dalla dichiarazione del cedente e ha confermato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento relativa all'IVA 2014. Spese compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cessione di ramo d'azienda: la società I L S.r.l. ha acquisito da K S.r.l. un credito IVA (€616.685 dichiarato da K per 2013, con visto di conformità) e ha utilizzato parte di tale credito in compensazione tra il 20.08.2015 e il 28.12.2015 per €304.502. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'utilizzo immediato in compensazione sostenendo che, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 (come modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 78/2009), la compensazione per importi superiori a €10.000 può essere effettuata solo a partire dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza "da cui il credito emerge", intendendo tale dichiarazione quella del soggetto utilizzatore (cessionario) e non quella del cedente.

Norme richiamate

  • art. 17, d.lgs. n. 241/1997 (come modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 78/2009)

    la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge

    La dichiarazione da cui il credito "emerge" deve essere quella del soggetto che intende utilizzare il credito (il cessionario). Pertanto il cessionario non può utilizzare in compensazione un credito che risulti soltanto dalla dichiarazione del cedente.

  • art. 35, d.lgs. n. 241/1997 (visto di conformità)

    Il visto di conformità attesta la genuinità del credito nella dichiarazione del cedente, ma non sostituisce la necessità che il credito risulti dalla dichiarazione del cessionario al fine della utilizzazione in compensazione.

  • art. 10, d.lgs. n. 78/2009

    Modifica normativa volta a introdurre limiti e decorrenze antimafia/anti-abuso per la compensazione; conferma la necessità che la compensazione per importi rilevanti segua la dichiarazione/istanza da cui il credito emerge.

Massime di principio

  • Il cessionario non può utilizzare in compensazione un credito IVA prima che esso risulti da una dichiarazione o istanza presentata dallo stesso cessionario; il riferimento normativo è l'art.17 d.lgs. 241/1997 come modificato.
  • Per compensazioni annuali superiori a €10.000 la decorrenza utile per l'utilizzo è il 16° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.
  • Il visto di conformità sulla dichiarazione del cedente non autorizza automaticamente l'utilizzo da parte del cessionario: occorre che il credito risulti nella posizione dichiarativa del soggetto che intende compensare.
  • Per ridurre il rischio di diniego dell'utilizzo in compensazione, formalizzare e documentare correttamente la cessione, far risultare il credito nel quadro IVA del cessionario prima di compensare e, se necessario, attendere i termini previsti o concordare con l'Ufficio modalità di controllo/ristoro.
  • L'Amministrazione può opporsi a compensazioni immediate quando la tempestiva cessione impedisce i controlli: il comportamento prudente è garantire coerenza dichiarativa e possibilità di verifica degli uffici.

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