Sentenza del 18/11/2022 n. 1322 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva pagato imposte di registro e ipocatastali in esecuzione di una sentenza di merito. Successivamente, in sede di appello le parti hanno raggiunto una transazione a seguito di mediazione delegata che prevedeva la risoluzione del contratto preliminare. La contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte versate; l'Agenzia è rimasta in silenzio. In primo grado la CTP ha ritenuto equiparabile la transazione conseguente a mediazione delegata alla conciliazione giudiziale e ha accolto il ricorso (ristoro di euro 25.862,00). L'Agenzia ha appellato sostenendo che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR 131/1986, il diritto al rimborso sorge solo se la pronuncia è definitiva oppure se la conciliazione o transazione extragiudiziale sia avvenuta con la partecipazione dell'amministrazione dello Stato; pertanto una mediazione delegata senza la partecipazione dell'Agenzia non legittima il rimborso.
La decisione
La corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il silenzio-ristoro dell'Ufficio e affermando che la mediazione delegata non è equiparabile alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 DPR 131/1986. Di conseguenza è stato revocato il provvedimento di primo grado che aveva disposto la restituzione di euro 25.862,00; la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del primo grado per euro 2.700,00 oltre accessori e le spese del presente grado per euro 3.100,00 oltre accessori.
Norme richiamate
DPR 131/1986 (T.U. registro) art. 37, comma 1
La norma attribuisce il diritto al rimborso solo in caso di sentenza passata in giudicato o di conciliazione giudiziale o transazione stragiudiziale cui abbia partecipato l'amministrazione dello Stato. La corte ha dato a questa norma un'interpretazione restrittiva, richiedendo la partecipazione dell'amministrazione per riconoscere il rimborso.
d.lgs. 28/2010 (mediazione), artt. 11 e 12 e art. 5, comma 6
Le disposizioni sulla mediazione attribuiscono efficacia esecutiva all'accordo e regolano effetti su decadenza e prescrizione, ma non rendono la mediazione (nemmeno delegata) equivalente alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 TUR; la corte ha escluso l'equiparazione ontologica tra mediazione delegata e attività giurisdizionale.
d.lgs. 546/1992 art. 17-bis
Richiamato in relazione alla procedura e alla tempestività di costituzione: il primo ricorso non poteva avvalersi di talune tutele procedurali ex art. 17-bis e perciò è stato dichiarato inammissibile per mancata costituzione tempestiva.
codice civile art. 2932
Richiamato come riferimento processuale riguardo alla sentenza di merito alla quale la contribuente aveva ottemperato versando le imposte; non è la norma centrale della decisione ma contestualizza il pagamento che ha dato luogo alla richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso di imposte versate in esecuzione di una sentenza impugnata è riconosciuto solo se si produce una sentenza passata in giudicato oppure una conciliazione giudiziale o una transazione stragiudiziale cui abbia partecipato l'amministrazione dello Stato; accordi privati o accordi in mediazione senza la partecipazione dell'Agenzia non bastano.
- La mediazione, anche quando è 'delegata' dal giudice, è ontologicamente diversa dall'attività giurisdizionale e non va automaticamente equiparata alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 DPR 131/1986.
- Per ottenere un rimborso in casi analoghi è prudente assicurarsi che l'amministrazione finanziaria sia parte della transazione o ottenere una pronuncia giudiziale definitiva favorevole; in mancanza, il rimborso può essere negato.
- Sotto il profilo procedurale è essenziale rispettare i termini e costituirsi tempestivamente: omissioni procedurali possono rendere inammissibili i ricorsi.
- Chi intende concludere accordi stragiudiziali per ottenere effetti fiscali dovrebbe valutare preventivamente il coinvolgimento formale dell'amministrazione o predisporre strumenti che producano una sentenza passata in giudicato, per evitare rischi di perdita del diritto al rimborso.
- La giurisprudenza interpreta le norme in modo restrittivo per evitare possibili elusioni degli obblighi tributari: non sono ammesse interpretazioni estensive che ampliino i casi di rimborso oltre quelli espressamente previsti dalla legge.
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