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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 1322 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva pagato imposte di registro e ipocatastali in esecuzione di una sentenza di merito. Successivamente, in sede di appello le parti hanno raggiunto una transazione a seguito di mediazione delegata che prevedeva la risoluzione del contratto preliminare. La contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte versate; l'Agenzia è rimasta in silenzio. In primo grado la CTP ha ritenuto equiparabile la transazione conseguente a mediazione delegata alla conciliazione giudiziale e ha accolto il ricorso (ristoro di euro 25.862,00). L'Agenzia ha appellato sostenendo che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR 131/1986, il diritto al rimborso sorge solo se la pronuncia è definitiva oppure se la conciliazione o transazione extragiudiziale sia avvenuta con la partecipazione dell'amministrazione dello Stato; pertanto una mediazione delegata senza la partecipazione dell'Agenzia non legittima il rimborso.

La decisione

La corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il silenzio-ristoro dell'Ufficio e affermando che la mediazione delegata non è equiparabile alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 DPR 131/1986. Di conseguenza è stato revocato il provvedimento di primo grado che aveva disposto la restituzione di euro 25.862,00; la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del primo grado per euro 2.700,00 oltre accessori e le spese del presente grado per euro 3.100,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • DPR 131/1986 (T.U. registro) art. 37, comma 1

    La norma attribuisce il diritto al rimborso solo in caso di sentenza passata in giudicato o di conciliazione giudiziale o transazione stragiudiziale cui abbia partecipato l'amministrazione dello Stato. La corte ha dato a questa norma un'interpretazione restrittiva, richiedendo la partecipazione dell'amministrazione per riconoscere il rimborso.

  • d.lgs. 28/2010 (mediazione), artt. 11 e 12 e art. 5, comma 6

    Le disposizioni sulla mediazione attribuiscono efficacia esecutiva all'accordo e regolano effetti su decadenza e prescrizione, ma non rendono la mediazione (nemmeno delegata) equivalente alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 TUR; la corte ha escluso l'equiparazione ontologica tra mediazione delegata e attività giurisdizionale.

  • d.lgs. 546/1992 art. 17-bis

    Richiamato in relazione alla procedura e alla tempestività di costituzione: il primo ricorso non poteva avvalersi di talune tutele procedurali ex art. 17-bis e perciò è stato dichiarato inammissibile per mancata costituzione tempestiva.

  • codice civile art. 2932

    Richiamato come riferimento processuale riguardo alla sentenza di merito alla quale la contribuente aveva ottemperato versando le imposte; non è la norma centrale della decisione ma contestualizza il pagamento che ha dato luogo alla richiesta di rimborso.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso di imposte versate in esecuzione di una sentenza impugnata è riconosciuto solo se si produce una sentenza passata in giudicato oppure una conciliazione giudiziale o una transazione stragiudiziale cui abbia partecipato l'amministrazione dello Stato; accordi privati o accordi in mediazione senza la partecipazione dell'Agenzia non bastano.
  • La mediazione, anche quando è 'delegata' dal giudice, è ontologicamente diversa dall'attività giurisdizionale e non va automaticamente equiparata alla conciliazione giudiziale ai fini dell'art. 37 DPR 131/1986.
  • Per ottenere un rimborso in casi analoghi è prudente assicurarsi che l'amministrazione finanziaria sia parte della transazione o ottenere una pronuncia giudiziale definitiva favorevole; in mancanza, il rimborso può essere negato.
  • Sotto il profilo procedurale è essenziale rispettare i termini e costituirsi tempestivamente: omissioni procedurali possono rendere inammissibili i ricorsi.
  • Chi intende concludere accordi stragiudiziali per ottenere effetti fiscali dovrebbe valutare preventivamente il coinvolgimento formale dell'amministrazione o predisporre strumenti che producano una sentenza passata in giudicato, per evitare rischi di perdita del diritto al rimborso.
  • La giurisprudenza interpreta le norme in modo restrittivo per evitare possibili elusioni degli obblighi tributari: non sono ammesse interpretazioni estensive che ampliino i casi di rimborso oltre quelli espressamente previsti dalla legge.

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