Sentenza del 18/11/2022 n. 866 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - IRES - agevolazione - Tremonti ambientale - adempimenti formali - omissione - possibilità di porvi rimedio - dichiarazione integrativa - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disconoscimento dell'agevolazione IRES 'Tremonti Ambiente' per l'anno 2012 a causa dell'omessa rappresentazione in bilancio (esercizio 2011) dell'investimento ambientale agevolabile e contestuale discussione sull'idoneità della perizia giurata e sulla validità della notifica della cartella via PEC.
La decisione
Appello accolto: la Commissione ha annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che l'agevolazione Tremonti Ambiente fosse spettante nonostante l'adempimento formale sia stato posto in essere tardivamente tramite dichiarazione integrativa, anche alla luce del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza CTR Liguria n. 366/2021 divenuta definitiva e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 746/2022) che ammette la dichiarazione integrativa in casi analoghi. La mancata redazione o formale conformità della perizia giurata non è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio quando i requisiti sostanziali non sono contestati. L'eccezione sulla notifica via PEC è stata respinta. Spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 388/2000
Disciplina l'agevolazione 'Tremonti Ambiente' e l'approccio incrementale per il calcolo degli investimenti; la sentenza valuta che la normativa non prevede espressamente la revoca dell'agevolazione per omissioni formali sanate posteriormente.
DPR n. 602/1973
Richiamato dall'appellante in tema di notifica tramite PEC della cartella; la questione non ha inciso sull'esito del giudizio e l'eccezione è stata ritenuta infondata o assorbita.
DPR n. 546/1992
Richiamato dall'ufficio in relazione alla notifica e alla deduzione in appello; la Commissione ha ritenuto la questione di notifica non decisiva e ha respinto l'eccezione rilevandone il carattere infondato.
DPR n. 600/1973
art. 36-bis (richiamato in giurisprudenza)
Nella Cass. n. 746/2022 l'Ufficio aveva proceduto direttamente all'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis; la Cassazione ha considerato ammissibile la dichiarazione integrativa e, in analogia, ciò ha influenzato il riconoscimento del diritto alla detrazione anche in presenza di contestazioni formali.
Massime di principio
- La tardiva effettuazione degli adempimenti formali richiesti per fruire della Tremonti Ambiente (es. integrazione della dichiarazione) può essere considerata idonea a sanare l'omissione e non preclude automaticamente il diritto all'agevolazione, se i requisiti sostanziali sono dimostrati.
- Un giudicato esterno favorevole su annate o fattispecie identiche può essere invocato in sede di giudizio successivo e può condurre al riconoscimento dell'agevolazione, anche se intervenuto per altra annualità.
- La perizia giurata, pur essendo utile e spesso necessaria per la quantificazione tecnica dell'investimento, non è automaticamente requisito ostativo inderogabile: la sua assenza non impedisce il riconoscimento del beneficio quando l'Amministrazione non contesti il calcolo sostanziale degli investimenti.
- Le questioni formali relative alla notifica tramite PEC devono essere tempestivamente sollevate e motivate; tuttavia, anche se contestate, difficilmente annulleranno il diritto sostanziale al beneficio quando i presupposti materiali sono provati.
- Alla luce della giurisprudenza di legittimità, è consigliabile che il contribuente integri la dichiarazione e, se possibile, acquisisca perizia tecnica, ma sappia che la sanatoria tramite dichiarazione integrativa può essere ammissibile e efficace per tutelare il diritto all'agevolazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 879 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 881 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 1055 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 1322 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 4514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 5243 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →