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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 4514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha dichiarato legittimi i provvedimenti di sospensione dei rimborsi IVA adottati dall'Ufficio: la sospensione è stata ritenuta correttamente motivata, avendo l'Amministrazione indicato l'esistenza di avvisi di accertamento non ancora definitivamente definiti che giustificavano la misura precautelare. Le spese sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro due provvedimenti di sospensione di rimborso IVA (richieste presentate il 29/04/2019 e il 04/06/2019). L'Ufficio sosteneva la legittimità della sospensione ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997 (e art. 69 R.D. 2440/1923), motivata dalla successiva emissione di quattro avvisi di accertamento relativi al 2013. La contribuente deduceva nullità degli atti per mancato presupposto normativo (art. 38-bis DPR 633/1972), errore nel calcolo degli importi sospesi e violazione del diritto comunitario (principio di neutralità dell'IVA e di proporzionalità). L'Amministrazione ha ribattuto che l'art. 23 è applicabile anche ai rimborsi IVA e che le misure preventive sono compatibili con la direttiva UE 2006/112 nella misura in cui mirano a tutelare la corretta riscossione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23

    La norma autorizza la sospensione dei pagamenti (compresi i rimborsi) da parte dell'Amministrazione per tutelare l'Erario in vista di possibili compensazioni con crediti ovvero per garantire l'esazione; è stata ritenuta applicabile anche ai rimborsi IVA come misura generale e preventiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    La contribuente sosteneva che questa norma, che disciplina specificamente i rimborsi IVA, escludesse l'applicazione dell'art. 23; il Collegio invece ha ritenuto che l'art. 38-bis non precluda l'applicazione delle norme generali di sospensione dell'art. 23 quando sussistono ragioni cautelari legate a contestazioni fiscali.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    Richiamato come ulteriore fonte del potere cautelare analogo (fermo amministrativo/sospensione) a sostegno della portata generale degli strumenti di tutela patrimoniale dello Stato.

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA)

    La direzione europea riconosce il principio di neutralità dell'IVA; tuttavia lo Stato membro può prevedere obblighi o misure idonee a garantire la corretta riscossione e prevenire l'evasione. Il Collegio ha ritenuto compatibile la sospensione quando è motivata e proporzionata.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29

    Richiamata dall'amministrazione in relazione al calcolo e alle modalità di sospensione; il giudice non ha ritenuto questa argomentazione dirimente per annullare la sospensione, che è stata comunque considerata correttamente motivata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    Norma richiamata in relazione alle modalità esecutive e compensative dei crediti tributari; non ha travolto la legittimità della sospensione motivata dall'Ufficio.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2320/2020

    Precedente richiamato a supporto dell'interpretazione per cui gli istituti di sospensione e fermo amministrativo hanno portata generale e possono essere utilizzati per garantire la certezza dei rapporti patrimoniali tra Stato e cittadini, giustificando così misure cautelari anche sui rimborsi.

Massime di principio

  • L'Amministrazione può sospendere rimborsi IVA ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997 (e norme analoghe) quando esistono contestazioni fiscali o avvisi di accertamento che possono dar luogo a compensazioni: la misura è legittima se è motivata e proporzionata.
  • La norma speciale sui rimborsi IVA (art. 38-bis DPR 633/1972) non esclude automaticamente l'applicazione delle norme generali di sospensione; bisogna valutare la finalità e la motivazione dell'atto amministrativo.
  • La sussistenza di avvisi di accertamento non definitivamente definiti costituisce elemento idoneo a giustificare la sospensione del rimborso, salvo prova da parte del contribuente della definitiva estinzione o insussistenza delle pretese erariali.
  • L'attuazione di misure cautelari restrittive del credito fiscale è compatibile con il diritto UE (direttiva IVA) se rispettano il principio di proporzionalità e sono adeguatamente motivate per prevenire l'evasione o garantire la riscossione.
  • Il contribuente che contesta la sospensione dovrebbe documentare tempestivamente l'inesistenza o la definizione delle pendenze indicate dall'Ufficio o offrire idonea garanzia per ottenere il rimborso.
  • In presenza di recente giurisprudenza di legittimità favorevole all'Amministrazione, i giudici di merito possono riformare decisioni che avevano annullato sospensioni non adeguatamente motivate.
  • Le contestazioni riguardanti il calcolo degli importi sospesi devono essere specificamente provate: mere asserzioni non sono sufficienti a impugnare la legittimità della sospensione se l'Ufficio ha fornito motivazione puntuale.

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