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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28790/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della controversia fiscale perfezionata dalla società coobbligata, giovata anche alla ricorrente ai sensi della L. n. 197/2022. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva emesso nei confronti della società un avviso di pagamento per accise, interessi e indennità di mora, ritenendo indebitamente fruita l'agevolazione sul gasolio denaturato destinato alla navigazione di imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra UE. La società aveva contestato l'atto dinanzi ai giudici tributari, sostenendo la spettanza dell'esenzione; la controversia era poi giunta in Cassazione, dove la ricorrente aveva dedotto, con due motivi, la violazione delle norme interne ed europee sull'esenzione, l'erronea applicazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio, nonché plurime violazioni processuali, del principio di tutela dell'affidamento e del giusto processo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società aveva depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della lite ex L. n. 197/2022, allegando la domanda e il versamento; l'Agenzia aveva dato parere favorevole alla cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 171 del 2005

    La precedente cassazione aveva affermato che la disposizione interna, nella parte in cui equiparava l'uso commerciale all'esistenza di un contratto di locazione o noleggio, andava disapplicata perché contrastante con la direttiva europea sull'accisa.

  • art. 14, § 1, lett. c), Direttiva 2003/96/CE

    È la norma unionale di riferimento per l'esenzione d'accisa sul carburante impiegato per la navigazione commerciale; la sua corretta applicazione richiede l'accertamento concreto dell'utilizzo commerciale.

  • art. 24 T.U.A. n. 504 del 1995

    Richiamato nel ricorso come norma nazionale in tema di accise e agevolazioni sul carburante.

  • tabella A, punto 3, allegata al d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamata come base dell'agevolazione poi contestata dall'Ufficio.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 577 del 1995

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Invocato quale parametro sulla motivazione e sulla correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato quale norma dello Statuto del contribuente in tema di motivazione e tutela del contribuente.

  • artt. 57 e 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel ricorso quali norme processuali del giudizio tributario.

  • artt. 112, 115, 345 e 394 c.p.c.

    Richiamati per dedurre violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del regime probatorio, dei limiti alle domande/eccezioni nuove e della disciplina del giudizio di rinvio.

  • artt. 97, 53, 24, comma 2, e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno delle doglianze su legalità, capacità contributiva, difesa e giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale sul giusto processo e sulla parità delle armi.

  • art. 1, commi 197, 198, 200, 201 e 202, L. n. 197 del 2022

    "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"

    La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ritenendo che il perfezionamento da parte del coobbligato estendesse l'effetto estintivo anche agli altri obbligati, con estinzione del processo e spese a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023

    Richiamato quale modifica della disciplina della definizione agevolata e del termine per il deposito della documentazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione poiché l'estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente domanda e prova del versamento richiesti per la definizione agevolata della lite tributaria pendente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetto favorevole anche nei confronti degli altri coobbligati, nei limiti previsti dalla legge.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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