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Decreto legislativo

Norme in materia ambientale

Norme in materia ambientale.

Normativa italiana006G0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riordina la disciplina ambientale e ne definisce principi e ambiti: VAS, VIA e autorizzazione integrata ambientale, oltre a suolo e acque, rifiuti, aria e danno ambientale. Il testo fornito disciplina anche accesso alle informazioni, partecipazione e interpello ambientale, nonché i presupposti di applicazione ed esclusione delle valutazioni. Non prevede un termine generale di efficacia.

Codice dell’ambiente: principi generali e valutazioni ambientali

Codice dell’ambiente: principi generali e valutazioni ambientali

Il decreto legislativo riordina e coordina la legislazione ambientale in attuazione della delega del 2004, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso la tutela dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse naturali. Il testo fornito espone i principi generali del Codice, le definizioni e i principali presupposti di applicazione di VAS e VIA, oltre alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ambiti disciplinati e finalità

Il Codice comprende le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata; la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni; la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

La valutazione ambientale mira a garantire la compatibilità dell’attività umana con lo sviluppo sostenibile, la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la biodiversità e un’equa distribuzione dei benefici dell’attività economica. La VAS integra le considerazioni ambientali nella formazione e approvazione di piani e programmi; la VIA individua e valuta gli impatti dei progetti, con riguardo anche alla salute umana, alle specie e agli ecosistemi; l’AIA previene e riduce in modo integrato l’inquinamento delle installazioni interessate, attraverso misure sulle emissioni in aria, acqua e suolo e sulla gestione dei rifiuti.

L’attuazione è prevista nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Principi generali di tutela ambientale

I principi della Parte prima costituiscono regole generali per la produzione normativa ambientale, gli atti di indirizzo e coordinamento e i provvedimenti contingibili e urgenti. Le disposizioni del Codice possono essere derogate, modificate o abrogate soltanto con espressa dichiarazione di successive leggi della Repubblica, nel rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze regionali e locali.

La tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale è affidata a enti pubblici e privati e alle persone fisiche e giuridiche. L’azione deve ispirarsi ai principi di precauzione, prevenzione, correzione prioritaria alla fonte dei danni e «chi inquina paga».

Ogni attività giuridicamente rilevante deve conformarsi allo sviluppo sostenibile, evitando che il soddisfacimento dei bisogni attuali comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Nelle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale riceve considerazione prioritaria. Le decisioni devono inoltre perseguire un equilibrio tra risorse da utilizzare e da trasmettere alle generazioni future e salvaguardare il funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi.

Le disposizioni del Codice rappresentano condizioni minime ed essenziali di tutela su tutto il territorio nazionale. Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere tutele più restrittive in presenza di specifiche esigenze territoriali, purché non determinino discriminazioni arbitrarie o aggravi procedimentali ingiustificati. Lo Stato interviene quando gli obiettivi ambientali non possono essere adeguatamente realizzati dai livelli territoriali inferiori o non sono stati effettivamente conseguiti; il principio di sussidiarietà opera anche tra Regioni ed enti locali, con possibilità per la Regione di esercitare poteri sostitutivi nei casi previsti.

Informazione ambientale e partecipazione del pubblico

Chiunque può accedere alle informazioni sullo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, secondo la disciplina sull’accesso ambientale e la Convenzione di Aarhus.

Per i piani e programmi indicati nell’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, quando non si applica la specifica procedura prevista dall’articolo 6, comma 2, l’autorità competente assicura la partecipazione del pubblico durante l’elaborazione, la modifica e il riesame, prima dell’adozione delle decisioni. La procedura prevede che:

  • l’autorità procedente pubblichi sul proprio sito un avviso con il titolo del piano o programma, l’autorità competente, i luoghi di consultazione e le modalità per esaminarlo;
  • il piano o programma sia depositato presso gli uffici dell’autorità competente e pubblicato sul relativo sito web;
  • entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque possa esaminare il documento, ottenerne copia anche digitale e presentare osservazioni o pareri scritti;
  • l’autorità tenga adeguatamente conto delle osservazioni presentate nei termini;
  • dopo l’adozione, il piano o programma sia pubblicato online con una dichiarazione di sintesi sulle ragioni della decisione e sulla partecipazione del pubblico.

Interpello in materia ambientale

Regioni, Province autonome, province, città metropolitane e comuni, associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e associazioni di protezione ambientale nazionali o presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome possono rivolgere al Ministero competente istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale ambientale. Il Ministero risponde entro 90 giorni. Le risposte costituiscono criteri interpretativi per le attività delle pubbliche amministrazioni, salva la possibilità di rettificare l’interpretazione, con effetti limitati ai comportamenti futuri dell’istante; resta comunque necessario ottenere gli atti di consenso prescritti dalla normativa.

Se più istanze riguardano la stessa questione o questioni analoghe, può essere fornita un’unica risposta. Le risposte sono pubblicate senza indugio nella sezione «Informazioni ambientali» del sito istituzionale, previo oscuramento dei dati riservati e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. La presentazione dell’interpello non incide sulle scadenze ambientali, non fa decorrere diversamente i termini di decadenza e non interrompe né sospende la prescrizione.

Definizioni e strumenti di valutazione

La VAS è un processo che comprende, secondo i casi, la verifica di assoggettabilità, la redazione del rapporto ambientale, le consultazioni, la valutazione del piano o programma e degli esiti consultivi, il parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. La VIA comprende la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, le consultazioni e la valutazione, fino al provvedimento di VIA e alla sua integrazione nell’atto di approvazione o autorizzazione del progetto.

La valutazione di impatto sanitario (VIS) è l’elaborato del proponente volto a stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, del progetto sulla salute della popolazione, sulla base delle linee guida ministeriali adottate avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità. La valutazione d’incidenza è preventiva e riguarda piani o progetti che, singolarmente o congiuntamente ad altri, possano incidere significativamente su siti o aree proposte per la rete Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione.

Gli impatti ambientali comprendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute, biodiversità, territorio, suolo, acque, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, comprese le interazioni tra tali fattori e gli effetti della vulnerabilità del progetto a gravi incidenti o calamità pertinenti.

Il testo definisce inoltre, tra gli altri, piani e programmi, progetto, studio preliminare ambientale, studio d’impatto ambientale, installazione e gestore, emissione e valori limite, modifica sostanziale, migliori tecniche disponibili (BAT), conclusioni BAT e relativi livelli di emissione (BAT-AEL), nonché provvedimenti di verifica, VIA e AIA. L’AIA autorizza l’esercizio di una o più installazioni, o di loro parti, alle condizioni necessarie a prevenire o ridurre l’inquinamento; installazioni situate nello stesso sito e gestite dal medesimo gestore possono essere ricomprese in un’unica autorizzazione, mentre autorizzazioni riferite a parti gestite da soggetti diversi sono coordinate nell’istruttoria.

Ambito di applicazione della VAS

La VAS riguarda piani e programmi suscettibili di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. È obbligatoria per i piani e programmi nei settori della qualità dell’aria, agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli, quando definiscono il quadro per l’approvazione o autorizzazione di progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV. È inoltre prevista per piani e programmi per i quali, in ragione degli effetti sui siti di protezione degli uccelli o sui siti di importanza comunitaria per habitat e specie, sia necessaria la valutazione d’incidenza.

Per piani e programmi che comportano l’uso di piccole aree locali e per modifiche minori, la VAS è necessaria se l’autorità competente rileva possibili impatti significativi, considerando la sensibilità ambientale dell’area. L’autorità valuta analogamente l’assoggettabilità dei piani e programmi diversi da quelli obbligatori che stabiliscono il quadro per l’autorizzazione di progetti.

Per progetti inseriti in un Piano regolatore portuale o in un Piano di sviluppo aeroportuale già sottoposti a VAS, gli elementi già valutati o ricavabili dal piano costituiscono dati acquisiti. Se il piano o una sua variante deve essere sottoposto integralmente a VIA secondo le norme europee, la valutazione è condotta secondo la Parte seconda del Codice, integrata dalla VAS per i contenuti di pianificazione e conclusa con un unico provvedimento.

Sono esclusi dalla VAS i piani e programmi destinati esclusivamente alla difesa nazionale nei casi indicati dalla norma, quelli finanziari o di bilancio, i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, i piani di gestione forestale locali approvati secondo criteri di gestione sostenibile e i piani, programmi e provvedimenti di difesa fitosanitaria che attuano misure di emergenza.

Presupposti di applicazione della VIA

La VIA si applica ai progetti che possono produrre impatti ambientali significativi e negativi. È prevista direttamente per i progetti degli allegati II e III e, per determinate opere nuove degli allegati II-bis e IV, quando ricadono anche solo parzialmente in aree naturali protette o siti Natura 2000.

La verifica di assoggettabilità a VIA è prevista per i progetti dell’allegato II destinati esclusivamente o essenzialmente allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti e utilizzati per non più di due anni; per modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV che possano avere impatti significativi e negativi; e per i progetti degli allegati II-bis e IV secondo i criteri e le soglie stabiliti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015. Per le modifiche o estensioni sono fatte salve le eccezioni relative al rispetto dei valori limite previsti dagli allegati pertinenti.

All’esito della verifica, sono sottoposti a VIA anche i progetti di sviluppo e collaudo dell’allegato II che risultino potenzialmente significativi; le modifiche o estensioni dei progetti degli allegati II e III che superano i relativi valori limite; le modifiche o estensioni degli altri progetti elencati negli allegati quando l’autorità ne accerti la significatività; e i progetti degli allegati II-bis e IV per i quali la verifica, applicando i criteri e le soglie ministeriali, rilevi impatti significativi e negativi.

Nei procedimenti di VIA statale in cui l’autorità competente coincide con quella che autorizza il progetto, la VIA è rilasciata nell’ambito del procedimento autorizzatorio; la decisione di autorizzare deve comunque fondarsi sul provvedimento di VIA. Le lettere relative ai progetti degli allegati II-bis e IV si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell’articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e con gli eventuali adeguamenti regionali o delle Province autonome.

Regimi temporali e transitori richiamati

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Restano invece soggetti alla disciplina previgente i procedimenti di verifica pendenti a tale data e i procedimenti di VIA per i quali, al 16 maggio 2017, fosse già stata avviata la consultazione o presentata l’istanza prevista dal Codice.

Per le modifiche al progetto introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l’aggiornamento richiamato stabilisce l’applicazione alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Nell’ambito della disciplina AIA, la definizione riportata qualifica come installazione esistente quella che al 6 gennaio 2013 aveva ottenuto le autorizzazioni ambientali necessarie o un provvedimento positivo di compatibilità ambientale, oppure aveva presentato richieste complete per tutte le autorizzazioni, purché entrasse in funzione entro il 6 gennaio 2014.

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