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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da un accordo notarile del 5 luglio 2005 con cui la proprietaria del fondo servente aveva consentito lo spostamento di una servitù di transito pedonale e carrabile su una particella di sua proprietà, con indicazione del nuovo tracciato e delle modalità di esercizio. Secondo la parte attrice in primo grado, gli originari accordi non sarebbero stati rispettati e l’ampliamento/spostamento della servitù sarebbe stato illegittimo. Il tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria per la ridotta utilizzazione del terreno gravato. In appello, invece, è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi e l’ordine di realizzare a spese degli appellati la servitù di transito conformemente al rogito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1063, 1362 e 1366 c.c., sostenendo che l’interpretazione del titolo fosse stata meramente letterale e che non si fosse considerato il comportamento complessivo delle parti e lo stato dei luoghi; 2) violazione degli artt. 1063 e 1065 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse escluso l’applicazione del criterio sussidiario dell’art. 1065 c.c. per la sola mancanza di una domanda specifica, mentre il giudice avrebbe potuto applicarlo d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, il titolo era chiaro quanto all’estensione e alle modalità del transito; pertanto la Corte territoriale poteva dare rilievo decisivo al dato letterale, essendo irrilevante che il percorso alternativo fosse solo simile e non identico a quello pattuito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la disciplina sussidiaria degli artt. 1064 e 1065 c.c. opera solo quando il titolo presenti lacune o imprecisioni non superabili con i criteri ermeneutici ordinari; qui, invece, la pattuizione era chiara e completa. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1063 c.c.

    L’estensione e le modalità della servitù devono essere desunte anzitutto dal titolo negoziale, quale fonte primaria del diritto di servitù.

  • art. 1065 c.c.

    Il criterio sussidiario opera solo in presenza di imprecisioni o lacune del titolo non superabili con l’interpretazione ordinaria; se il titolo è chiaro, non è applicabile.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti e non può arrestarsi al solo dato letterale, salvo che il negozio sia chiaro e non equivoco.

  • art. 1366 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico da coordinare con gli altri criteri interpretativi, senza che il ricorso si sia confrontato efficacemente con l’interpretazione di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dai ricorrenti.

  • art. 378 c.p.c.

    La controricorrente ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il criterio letterale non è assoluto: il significato della clausola va ricostruito considerando la comune intenzione delle parti e, se necessario, anche elementi extratestuali e il comportamento complessivo dei contraenti.
  • Quando il testo negoziale è chiaro e univoco, il canone letterale può esaurire l’interpretazione, e non è consentito sovrapporre letture alternative fondate su mere assonanze o somiglianze tra il tracciato pattuito e quello in concreto realizzato.
  • In materia di servitù, l’estensione e le modalità di esercizio devono essere tratte prioritariamente dal titolo costitutivo; i criteri sussidiari delle norme sulle servitù si applicano solo se il titolo presenti lacune o imprecisioni non colmabili con l’interpretazione ordinaria.
  • La deduzione della violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ove il giudice di appello abbia già svolto una lettura coerente del titolo e delle risultanze fattuali.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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