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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, emessi per un immobile di proprietà della fondazione e destinato a casa protetta/struttura assistenziale e sanitaria. In appello era stata confermata l’esenzione per il solo anno 2009, mentre era stata esclusa per il 2010 e il 2011 ritenendo che l’attività svolta avesse natura commerciale. La fondazione ha proposto ricorso principale per violazione della disciplina sull’esenzione ICI, sostenendo che l’immobile dovesse restare esente anche per 2010 e 2011, e per l’esenzione dalle sanzioni in ragione dell’oggettiva incertezza normativa e della continuazione. La società affidataria ha proposto ricorso incidentale, lamentando: a) omessa pronuncia o erronea decisione sulla tardiva riproposizione in appello dell’eccezione di decadenza del potere impositivo per l’anno 2009; b) omessa pronuncia o erronea decisione sulla tardiva riproposizione delle eccezioni relative alla disapplicazione/riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società affidataria, ritenendo tardiva la riproposizione in appello dell’eccezione di decadenza relativa all’anno 2009 e tardiva anche la riproposizione delle eccezioni sulle sanzioni. Ha invece rigettato il ricorso principale della fondazione, confermando che per 2010 e 2011 non era stata provata la sussistenza dei requisiti dell’esenzione ICI, in particolare il requisito oggettivo dello svolgimento non commerciale dell’attività nell’immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Spese di merito compensate; spese di legittimità poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

    L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la compresenza del requisito soggettivo dell’ente non commerciale e del requisito oggettivo dell’immobile destinato in via esclusiva alle attività indicate; nella lettura conforme al diritto UE, l’attività deve essere non economica, cioè svolta a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 8 e 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati in relazione alla disciplina processuale tributaria e alla tempestività della riproposizione delle eccezioni in appello.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato per l’esimente dell’oggettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria, ma la Corte ribadisce che si tratta di eccezione che richiede una specifica deduzione della parte.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È invocato per il vincolo della continuazione nelle sanzioni amministrative, ma la Corte ribadisce che la relativa richiesta non può essere proposta tardivamente in cassazione se non tempestivamente dedotta nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nei motivi incidentali per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude la fondatezza della censura sulla base della tardività della riproposizione delle eccezioni.

  • art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato insieme all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 per il termine di costituzione e la tempestività delle controdeduzioni in appello.

  • art. 1, commi 161 e 173, lett. d, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    È evocato nel ricorso incidentale come possibile base normativa della decadenza dal potere impositivo.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

  • art. 107, paragrafo 1, TFUE

    È richiamato per il divieto di aiuti di Stato; l’esenzione è compatibile solo se riferita ad attività non economiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle questioni assorbite deve essere espressa nelle controdeduzioni depositate entro il termine di costituzione; la riproposizione successiva è tardiva e comporta decadenza.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale che investe questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale quando la loro decisione precede logicamente il merito.
  • L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la prova, a carico del contribuente, sia del requisito soggettivo dell’ente non commerciale sia del requisito oggettivo dell’immobile destinato esclusivamente ad attività agevolate svolte in concreto in modo non commerciale.
  • Ai fini dell’esenzione, non basta la finalità sociale dell’attività: l’attività deve essere non economica, cioè svolta gratuitamente o con corrispettivo simbolico, secondo un’interpretazione compatibile con il divieto di aiuti di Stato.
  • Le eccezioni relative all’oggettiva incertezza normativa e alla continuazione/sanzione in materia tributaria hanno natura di eccezioni in senso proprio e non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice senza specifica deduzione della parte.
  • Quando la sentenza è cassata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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