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Decreto legislativo

Codice della nautica da diporto

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Normativa italiana005G0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina navigazione da diporto, iscrizione e documenti delle unità, uso commerciale, locazione finanziaria, controlli e prevenzione ambientale. Si applica alla nautica sportiva/ricreativa e commerciale con unità di cui all’art. 3 e alle navi da diporto; contiene anche regole transitorie e rinvii al codice della navigazione e al regime speciale per i natanti.

Codice della nautica da diporto

Codice della nautica da diporto

Il provvedimento raccoglie la disciplina generale della navigazione da diporto, includendo l’uso esclusivamente lusorio e quello commerciale delle unità. Definisce categorie, regole di iscrizione, documenti di bordo, pubblicità degli atti, controlli di sicurezza e alcune fattispecie speciali, con numerosi rinvii alla normativa di settore e al codice della navigazione.

Ambito di applicazione e criteri generali

Le disposizioni si applicano alla navigazione da diporto esercitata con unità da diporto e con navi da diporto, sia per fini esclusivamente sportivi o ricreativi sia per fini commerciali. La disciplina vale per la navigazione in acque marittime e interne.

Per quanto non previsto dal codice, trovano applicazione le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento e, in mancanza, il codice della navigazione e le norme attuative. Ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, le imbarcazioni da diporto sono equiparate a navi o galleggianti entro determinati limiti di stazza e fino a 24 metri di lunghezza.

Utilizzo commerciale delle unità da diporto

Un’unità da diporto è considerata utilizzata a fini commerciali quando è impiegata:

  • in locazione o noleggio;
  • per insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • come unità di appoggio per centri di immersione e addestramento subacqueo;
  • per assistenza all’ormeggio;
  • per attività di traino;
  • per somministrazione itinerante di cibi e bevande e commercio al dettaglio, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale.

L’uso commerciale va annotato nell’ATCN con indicazione dell’attività svolta, dei proprietari o armatori e degli estremi di iscrizione al registro imprese. Gli estremi sono riportati anche sulla licenza di navigazione. Per i natanti, l’annotazione segue le modalità del regolamento di attuazione.

Quando la locazione è concessa da un privato a imprese di locazione/noleggio, l’annotazione è effettuata solo dall’impresa, e può prevedere l’uso commerciale per periodi determinati dell’anno. Le unità utilizzate a fini commerciali possono essere impiegate anche per altri usi commerciali previsti dal codice; le unità oggetto di locazione/noleggio non possono invece essere impiegate per attività non commerciali.

Nautica sociale

La nautica sociale comprende:

  • la navigazione da diporto in acque marittime o interne con natanti fino a 6 metri, per soli fini sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro;
  • le attività di diffusione della conoscenza e della pratica della nautica a favore di studenti di scuole di ogni ordine e grado con età non inferiore a 9 anni e, anche a fini terapeutici, di persone con disabilità o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

La disciplina concreta e le eventuali facilitazioni per ormeggio e servizi in banchina sono demandate al regolamento di attuazione.

Definizioni delle unità

Il codice distingue tra:

  • unità da diporto, ossia ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
  • unità utilizzata a fini commerciali o commercial yacht;
  • nave da diporto maggiore, oltre 24 metri e oltre 500 GT o 600 TSL;
  • nave da diporto minore, oltre 24 metri e fino a 500 GT o 600 TSL;
  • nave da diporto minore storica, oltre 24 metri, fino a 120 GT o 100 TSL, costruita prima del 1º gennaio 1967;
  • imbarcazione da diporto, tra oltre 10 e 24 metri;
  • natante da diporto, fino a 10 metri o a remi, esclusi i jet ski;
  • moto d’acqua, con scafo inferiore a 4 metri e propulsione a getto d’acqua;
  • unità da diporto a controllo remoto, prive di personale a bordo adibito al comando.

Regime di iscrizione nell’ATCN e pubblicità degli atti

Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). È prevista anche l’iscrizione provvisoria per le unità in locazione finanziaria e, per alcune ipotesi, per unità costruite da privati per uso personale, purché munite dell’attestazione di idoneità richiesta.

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su unità soggette a iscrizione sono resi pubblici tramite trascrizione nell’ATCN e annotazione sulla licenza di navigazione. La richiesta va presentata entro 60 giorni dall’atto, o entro 120 giorni se l’interessato risiede all’estero.

La ricevuta di presentazione dei documenti rilasciata dallo STED sostituisce la licenza fino all’aggiornamento; se corredata della DCI, la sostituzione vale comunque non oltre 90 giorni. In caso di violazioni, la regolarizzazione deve avvenire entro 10 giorni dall’accertamento, altrimenti l’UCON dispone il ritiro della licenza.

Per gli atti anteriori all’entrata in vigore del decreto, la regolarizzazione può essere chiesta entro 90 giorni dall’entrata in vigore, senza sanzioni. Non si applica il termine generale alla dichiarazione e revoca di armatore.

Iscrizione delle navi e delle imbarcazioni

Per le navi da diporto è prevista l’iscrizione con titolo di proprietà e certificato di stazza; per quelle provenienti dall’estero sono richiesti anche estratto del registro o certificato di cancellazione, con possibilità di attestazione provvisoria di stazza o di cancellazione entro 6 mesi.

Per le imbarcazioni da diporto l’iscrizione richiede, in via ordinaria, titolo di proprietà, dichiarazione di conformità UE e dichiarazione di potenza del motore; in mancanza di marcatura CE, la documentazione tecnica è sostituita da attestazione di idoneità. Sono previste regole specifiche per unità provenienti da altri Stati membri, da Stati terzi o costruite da cantieri, nonché per l’annotazione dell’uso commerciale con la relativa denominazione di commercial yacht.

Iscrizione provvisoria e termini

Per prima immissione in servizio, il proprietario o l’utilizzatore in leasing può chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione e ottenere iscrizione condizionata. Il titolo di proprietà va poi presentato entro 6 mesi; in difetto, l’iscrizione si considera non avvenuta e si deve presentare una nuova domanda ordinaria.

Cancellazione, dismissione di bandiera e demolizione

La cancellazione dall’ATCN può avvenire per vendita o trasferimento all’estero, demolizione, passaggio da imbarcazione a natante, passaggio ad altro registro o perdita effettiva o presunta. Per la vendita all’estero o l’iscrizione in registro estero è necessario il nulla osta alla dismissione di bandiera, che l’UCON rilascia entro 30 giorni; decorso tale termine, il nulla osta si intende comunque rilasciato.

Documenti di navigazione e limiti di navigazione

Per le navi da diporto i documenti sono la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza; per le imbarcazioni, la licenza e il certificato di sicurezza. Le navi destinate esclusivamente al noleggio turistico seguono una disciplina specifica e possono usare documenti alternativi previsti dal codice.

La licenza di navigazione abilita alla navigazione e riporta i dati identificativi, tecnici e i diritti annotati; per le imbarcazioni sono indicati anche i limiti di navigazione in base alla presenza o meno di marcatura CE e alla categoria di progettazione.

Armatore e responsabilità

Chi assume l’esercizio dell’unità deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite STED, con atto scritto autenticato o verbalmente secondo le forme regolamentari. Se l’esercizio non è assunto dal proprietario, questi può presentare la dichiarazione in sua vece.

La dichiarazione viene trascritta nell’ATCN e annotata sulla licenza; in caso di discordanza prevale l’ATCN. In mancanza di dichiarazione, si presume armatore il proprietario, o l’utilizzatore in leasing se l’unità è concessa in locazione finanziaria. L’armatore risponde delle obbligazioni connesse all’utilizzo e all’esercizio; per unità sotto 300 tonnellate di stazza lorda può limitare, in specifiche ipotesi, il debito al valore dell’unità e ai proventi del viaggio.

Bandiera, identificazione e numeri di individuazione

Le unità iscritte devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione alfanumerico generato automaticamente, con lettera D per le imbarcazioni e sigla ND per le navi. Le unità già immatricolate possono conservare il numero precedente, con aggiunta della lettera X. Il proprietario può richiedere una combinazione alfanumerica specifica, purché non già utilizzata e conforme all’ordine pubblico e al buon costume.

Certificati di sicurezza e controlli

Il certificato di sicurezza attesta lo stato di navigabilità ed è disciplinato dal regolamento di attuazione. È previsto anche il certificato di idoneità al noleggio per le unità destinate a tale impiego.

I controlli di sicurezza in mare sono coordinati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Ogni anno il Ministro definisce direttive entro il 31 marzo per evitare duplicazioni di accertamenti, soprattutto durante la stagione balneare. È previsto un sistema di controlli preventivi basato sulla verifica favorevole della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi.

Prevenzione dei danni ambientali

Per le unità estere fino a 24 metri di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con residenza o sede legale in Italia, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiana, è richiesta la dimostrazione dell’idoneità alla navigabilità mediante certificazioni dello Stato di bandiera o, in mancanza, visita di un organismo tecnico notificato. L’attestazione ha durata quinquennale. L’entrata in vigore di queste disposizioni è stata fissata al 31 ottobre 2026.

Natanti e moto d’acqua

Natanti e moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo di iscrizione, licenza di navigazione e certificato di sicurezza. I natanti possono però essere iscritti volontariamente nell’ATCN, assumendo in tal caso il regime giuridico delle imbarcazioni.

Per la navigazione in acque territoriali straniere, i possessori italiani di natanti possono attestare possesso, nazionalità e dati tecnici tramite documentazione specifica con dichiarazione sostitutiva autenticata; tale documentazione deve essere tenuta a bordo. I natanti senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa e, se omologati o riconosciuti idonei, entro 12 miglia.

Disposizioni abrogate o superate

Numerosi articoli risultano espressamente abrogati o sostituiti da interventi successivi, e alcuni rinviano a decreti più recenti per la progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità. Le parti richiamate nel testo mostrano un codice ampiamente aggiornato, ma ancora operativo nelle sue previsioni centrali su iscrizione, documentazione, controlli e classificazione delle unità.

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