Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, riguardanti un immobile nel centro storico di Venezia, in parte destinato ad attività didattica (asilo e scuola materna paritaria) e in parte ad attività ricettiva (studentato). La CTR del Veneto aveva accolto l'appello incidentale del contribuente e riconosciuto l'esenzione ICI ex art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 504/1992. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto spettante l'esenzione sulla base della natura non commerciale delle attività svolte, e omesso esame di prove decisive circa la natura commerciale delle attività e la necessità di un accertamento puntuale della loro non lucratività. L'ente contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per carenza totale di motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali, in asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 91 e 132 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992. Successivamente, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del procedimento per definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della l. 197/2022, depositando la relativa documentazione di perfezionamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha rilevato che la lite rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. 197/2022, che il contribuente aveva presentato domanda e depositato la prova del versamento dell'unica o prima rata nei termini, e che, in assenza di un diniego dell'ente impositore, ricorrevano i presupposti per l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, come previsto dalla disciplina della definizione agevolata. La Corte ha anche escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di estinzione per definizione e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività non commerciali; la CTR l'aveva applicato ritenendo non commerciale l'attività svolta nell'immobile.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Indicata nella sentenza di appello come base del riconoscimento dell'esenzione ICI per gli anni 2010 e 2011.
Richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'esenzione fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso incidentale per nullità della sentenza per difetto di motivazione sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di prove decisive.
art. 24 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme processuali a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale per la censura di carenza motivazionale.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese in assenza di adeguata motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità per mancanza di motivazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulle spese nel processo tributario, richiamata nel motivo incidentale.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il regime del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 1, commi 186-205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte la applica per dichiarare estinto il processo.
art. 1, commi 194-201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Regolano il perfezionamento della definizione, la sospensione del processo, il diniego e gli effetti estintivi; la Corte ne fa applicazione conforme al testo novellato.
art. 1, comma 195, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede la domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma.
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Stabilisce la sospensione del processo e l'onere di deposito della domanda e della prova del pagamento.
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede la declaratoria di estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio quando è stata fissata la decisione.
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la notificazione e impugnazione del diniego della definizione.
art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Attribuisce al diniego valore di motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle proprie controversie tributarie.
Richiamato come modifica normativa che ha novellato i commi 194-201 della l. 197/2022.
artt. 5 e 7 del regolamento comunale
Richiamati come disciplina attuativa comunale che prevede perfezionamento della definizione con domanda e pagamento e l'estinzione del procedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ex l. 197/2022, il processo deve essere dichiarato estinto quando il contribuente abbia presentato la domanda e depositato nei termini la prova del pagamento dovuto, salvo che intervenga un diniego dell'ente impositore nei termini previsti.
- La definizione agevolata della lite tributaria prevale sulle eventuali decisioni giurisdizionali non ancora passate in giudicato e comporta la chiusura del processo con spese a carico di chi le ha anticipate.
- Il diniego della definizione non impedisce l'estinzione già dichiarata, ma deve essere impugnato con gli strumenti previsti dalla disciplina speciale, anche mediante revocazione del provvedimento estintivo.
- Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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