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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, riguardanti un immobile nel centro storico di Venezia, in parte destinato ad attività didattica (asilo e scuola materna paritaria) e in parte ad attività ricettiva (studentato). La CTR del Veneto aveva accolto l'appello incidentale del contribuente e riconosciuto l'esenzione ICI ex art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 504/1992. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto spettante l'esenzione sulla base della natura non commerciale delle attività svolte, e omesso esame di prove decisive circa la natura commerciale delle attività e la necessità di un accertamento puntuale della loro non lucratività. L'ente contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per carenza totale di motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali, in asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 91 e 132 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992. Successivamente, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del procedimento per definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della l. 197/2022, depositando la relativa documentazione di perfezionamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha rilevato che la lite rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. 197/2022, che il contribuente aveva presentato domanda e depositato la prova del versamento dell'unica o prima rata nei termini, e che, in assenza di un diniego dell'ente impositore, ricorrevano i presupposti per l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, come previsto dalla disciplina della definizione agevolata. La Corte ha anche escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di estinzione per definizione e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ex l. 197/2022, il processo deve essere dichiarato estinto quando il contribuente abbia presentato la domanda e depositato nei termini la prova del pagamento dovuto, salvo che intervenga un diniego dell'ente impositore nei termini previsti.
  • La definizione agevolata della lite tributaria prevale sulle eventuali decisioni giurisdizionali non ancora passate in giudicato e comporta la chiusura del processo con spese a carico di chi le ha anticipate.
  • Il diniego della definizione non impedisce l'estinzione già dichiarata, ma deve essere impugnato con gli strumenti previsti dalla disciplina speciale, anche mediante revocazione del provvedimento estintivo.
  • Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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