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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Normativa italiana095G0523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, definendo prodotti, soggetti, territori e regimi fiscali. Regola il presupposto e l’esigibilità dell’accisa, i pagamenti, gli abbuoni, i depositi fiscali e la circolazione dei prodotti in regime sospensivo, comprese irregolarità e procedure speciali. Le modifiche del 2021 sono efficaci dal 13 febbraio 2023; varie disposizioni introdotte nel 2025, tra cui quelle degli artt. 1, 2, 5 e 6 indicate nel testo, decorrono dal 1° gennaio 2026 o dalla diversa data prevista.

Disciplina generale delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Disciplina generale delle accise

Il testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Le disposizioni riportate definiscono l’ambito delle accise e regolano il loro presupposto, l’esigibilità e il pagamento, gli abbuoni, i depositi fiscali e la circolazione dei prodotti sottoposti a imposta.

Ambito applicativo e definizioni

L’accisa è l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo di prodotti energetici, alcole etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati, distinta dalle altre imposte indirette disciplinate dal Titolo III. Sono definiti, tra gli altri, il prodotto sottoposto ad accisa, il prodotto soggetto o assoggettato ad accisa, il deposito fiscale, il depositario autorizzato e il regime sospensivo, che si applica a fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione fino all’esigibilità dell’imposta o all’estinzione del debito.

Il SOAC è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, con sede in Italia, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce l’affidabilità nel regime fiscale. La qualifica è articolata in SOAC-PE per prodotti energetici, carbone, lignite e coke; SOAC-BA per alcole, bevande alcoliche e relativi contrassegni; SOAC-T per tabacchi; SOAC-GE per gas naturale ed energia elettrica. Sono inoltre definiti i prodotti non unionali, l’importazione come immissione in libera pratica secondo il Codice doganale dell’Unione e l’ingresso irregolare, nonché destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato, destinatario certificato, sistema informatizzato ed e-DAS.

Ai fini del testo unico, il territorio dello Stato esclude il comune di Livigno. Il territorio dell’Unione europea esclude, oltre a Livigno, i territori francesi indicati dagli articoli 349 e 355, paragrafo 1, TFUE, Helgoland e Büsingen, Ceuta, Melilla e le Canarie, le isole Åland e le isole Anglo-normanne. Le operazioni con Monaco, Jungholz e Mittelberg sono trattate come operazioni rispettivamente con Francia e Germania; quelle con l’isola di Man come operazioni con il Regno Unito; quelle con San Marino come operazioni con l’Italia e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani secondo la Convenzione del 31 marzo 1939; quelle con Akrotiri e Dhekelia come operazioni con Cipro.

Presupposto, esigibilità e soggetti obbligati

L’obbligazione tributaria sorge con la fabbricazione del prodotto, compresa l’estrazione dal sottosuolo quando l’accisa è applicabile, oppure con la sua importazione o il suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato. L’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, che comprende:

  • lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo;
  • gli ammanchi eccedenti quelli consentiti o non ammessi ad abbuono;
  • la fabbricazione, trasformazione o lavorazione, anche irregolare, fuori dal regime sospensivo;
  • l’importazione non seguita dall’immediato vincolo al regime sospensivo e l’ingresso irregolare, quando l’obbligazione doganale non sia stata estinta nei casi previsti dal CDU;
  • la detenzione fuori dal regime sospensivo di prodotti sui quali non sia stata applicata l’accisa.

L’imposta è dovuta anche se si accerta che non sussistono le condizioni di consumo necessarie per fruire di un’aliquota ridotta o di un’esenzione. Sono obbligati il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo, i garanti e gli altri soggetti nei cui confronti ricorrono i presupposti di esigibilità; il destinatario registrato per i prodotti ricevuti ai sensi dell’articolo 8; in caso di irregolarità nella circolazione sospensiva, il depositario autorizzato, lo speditore registrato, i garanti o gli altri soggetti responsabili; per importazione e ingresso irregolare, il debitore doganale e, per l’ingresso irregolare, in solido chiunque vi abbia partecipato. Se vi sono più obbligati, la responsabilità per il debito d’imposta è solidale.

Accertamento, liquidazione e pagamento

Il prodotto da assoggettare ad accisa è accertato per quantità e qualità; la classificazione segue la tariffa doganale dell’Unione, con riferimento ai capitoli e ai codici della nomenclatura combinata. L’imposta è liquidata applicando alla quantità l’aliquota vigente alla data dell’immissione in consumo; per i tabacchi lavorati si applicano le modalità specifiche richiamate dal testo unico. Per gli ammanchi vale l’aliquota vigente al momento in cui si sono verificati oppure, se tale momento non è determinabile, quella vigente al momento dell’accertamento.

I termini e le modalità di pagamento, inclusi i parametri per eventuali acconti, sono demandati a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; fino alla sua adozione restano applicabili le regole previste per i singoli prodotti. In base ai termini riportati, l’accisa sui prodotti immessi in consumo in ciascun mese va pagata entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni di luglio il termine è il 20 agosto; per quelle dal 1° al 15 dicembre il pagamento va effettuato entro il 27 dicembre e non è ammesso il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. Per questi ultimi prodotti il decreto non può fissare termini più ampi.

Il ritardo comporta un’indennità di mora del 6%, ridotta al 2% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla scadenza, oltre agli interessi al tasso previsto per il pagamento dilazionato dei diritti doganali nazionali. Dopo la scadenza non possono essere estratti altri prodotti dal deposito fiscale fino all’estinzione del debito. Per i prodotti importati, l’accisa è riscossa con modalità e termini previsti per i diritti di confine, senza concedere un periodo più ampio di quello mediamente previsto per i prodotti nazionali; l’imposta si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con il trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e dell’Unione.

I titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche che versino in condizioni oggettive, temporanee, documentate e riscontrabili di difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione entro la scadenza del pagamento, per il debito relativo alle immissioni in consumo del mese precedente. In presenza delle stesse condizioni sono ammesse istanze per non più di altre due successive scadenze, ma non ulteriori richieste finché non sia integralmente pagato il debito già rateizzato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli decide entro 15 giorni; in caso di accoglimento, autorizza rate mensili in numero tale da completare il pagamento entro la data prevista per l’accisa sui prodotti immessi in consumo a novembre dello stesso anno. Sulle rate si applicano gli interessi al tasso dell’articolo 1284 del codice civile maggiorato di due punti. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, determina la decadenza e l’obbligo di saldare il residuo, con interessi, mora e sanzione per ritardato pagamento; la decadenza non opera per errori di versamento di limitata entità.

Le proroghe e le modalità straordinarie di pagamento relative alle immissioni di prodotti energetici del 2020 riportate negli aggiornamenti erano misure temporanee riferite a quelle specifiche scadenze.

Abbuoni per perdite e distruzioni

Per i prodotti in regime sospensivo è riconosciuto l’abbuono dell’accisa in caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o distruzione totale, se il soggetto obbligato prova in modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria che l’evento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Fuori dal settore dei tabacchi, sono equiparati a tali eventi la perdita o distruzione imputabile esclusivamente al soggetto obbligato per colpa non grave e quella imputabile a terzi, purché non vi siano dolo o colpa grave del soggetto obbligato.

Per le perdite parziali inerenti alla natura dei prodotti, verificatesi durante fabbricazione o lavorazione in regime sospensivo dopo il sorgere dell’obbligazione tributaria, l’abbuono è limitato ai cali tecnicamente ammissibili stabiliti con decreto ministeriale. Per i cali naturali e tecnici si applica la normativa doganale, salvo la disciplina specifica delle perdite parziali durante la circolazione intraunionale sospensiva: in tale caso l’abbuono è ammesso, in assenza di fondati sospetti di frode o irregolarità, se la perdita è inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea; l’accisa è dovuta sulla parte eccedente. In attesa dell’individuazione delle soglie comuni continuano ad applicarsi le regole del decreto ministeriale n. 55/2000. La distruzione totale o perdita irrimediabile sussiste quando il prodotto è inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. Ai tabacchi lavorati non si applicano le regole sui cali dei commi 2 e 3.

Depositi fiscali

Fabbricazione, lavorazione, trasformazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo avvengono in deposito fiscale, salvo le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. Il regime è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria alle condizioni stabilite nell’autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi occorre una licenza; per i tabacchi lavorati è necessario un provvedimento autorizzativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ogni deposito è attribuito un codice di accisa.

Il depositario deve prestare, salvo regole particolari per singoli prodotti, una cauzione pari al 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima detenibile, calcolata in relazione alla capacità dei serbatoi utilizzabili. La cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica dell’imposta mensile dovuta sulle immissioni in consumo dei 12 mesi solari precedenti. Se le immissioni determinano una variazione dell’importo, il depositario adegua la cauzione entro 30 giorni dal termine di pagamento dell’imposta e ne dà comunicazione all’Agenzia entro i successivi 10 giorni. Le garanzie prestate da altri soggetti riducono in pari misura quella del depositario, ferma la responsabilità prevista per l’immissione in consumo.

Sono esonerati dalla cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e l’organismo centrale di stoccaggio istituito per le scorte petrolifere nazionali; i prodotti detenuti da tali amministrazioni presso depositi fiscali di terzi non concorrono al calcolo della cauzione. Il depositario deve inoltre rispettare le prescrizioni di vigilanza, tenere la contabilità dei prodotti detenuti e movimentati, iscrivere i prodotti ricevuti al momento della presa in consegna e presentarli ai controlli. I depositi sono sottoposti a vigilanza finanziaria; salvo quelli per tabacchi lavorati, sono compresi nel circuito doganale. Il depositario mette a disposizione locali, arredamento e attrezzature necessari e sostiene le relative spese, oltre ai corrispettivi per i controlli richiesti fuori dall’orario ordinario.

La violazione degli obblighi del depositario o del divieto di estrazione previsto in caso di debito scaduto comporta la revoca della licenza fiscale, indipendentemente dall’eventuale azione penale. La disciplina dell’articolo non si applica ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

Circolazione in regime sospensivo

I prodotti possono circolare in regime sospensivo nel territorio nazionale e nell’Unione, anche transitando per paesi o territori terzi, da un deposito fiscale verso un altro deposito fiscale, un destinatario registrato, un luogo di uscita dall’Unione, i soggetti indicati all’articolo 17, comma 1, o l’ufficio doganale presso cui i prodotti, svincolati per l’esportazione, sono vincolati al transito esterno. Uno speditore registrato può spedire prodotti dal luogo di importazione verso le stesse destinazioni. Il luogo di importazione è quello in cui i prodotti si trovano al momento dell’immissione in libera pratica. La circolazione inizia quando i prodotti lasciano il deposito di spedizione o, per lo speditore registrato, quando sono immessi in libera pratica.

Il depositario mittente o lo speditore registrato garantisce l’accisa, ma la garanzia può essere prestata anche dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore, singolarmente o in solido, oppure dal destinatario in solido con il mittente. Per i trasferimenti intraunionali la garanzia deve valere in tutti gli Stati membri. È svincolata quando è provata la presa in consegna oppure, per l’esportazione, l’uscita dall’Unione o il vincolo al transito esterno.

L’Amministrazione può esonerare dalla garanzia depositari affidabili e di notoria solvibilità, secondo i casi previsti: trasferimenti di prodotti energetici per via marittima, anche intraunionali previo accordo con gli Stati interessati; trasferimenti nazionali di tabacchi e di prodotti indicati agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2; per questi ultimi prodotti, anche cauzioni sui prodotti in giacenza. L’esonero è disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di referenze bancarie e della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio d’insolvenza. Per i prodotti energetici trasportati tramite condutture fisse non è richiesta garanzia, salvo richiesta motivata dell’Amministrazione.

La circolazione è accompagnata dal documento amministrativo elettronico emesso dal sistema informatizzato e da una copia stampata o altro documento commerciale che riporti chiaramente il codice unico di riferimento amministrativo. In caso di discordanza prevalgono i dati del sistema. Per i trasferimenti nazionali su automezzo, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo e l’iscrizione in contabilità della qualità e quantità scaricate entro lo stesso giorno in cui termina lo scarico. Il destinatario trasmette la nota di ricevimento entro 24 ore dalla presa in consegna; la nota deve essere validata dal sistema.

Per l’esportazione, la circolazione termina all’uscita dei prodotti dall’Unione oppure, per i prodotti destinati al transito esterno, al loro vincolo a tale regime. L’ufficio doganale di esportazione compila la nota di esportazione sulla base delle informazioni disponibili o ricevute dagli uffici competenti.

Se il sistema informatizzato è indisponibile alla spedizione, i prodotti circolano con un documento di riserva contenente i dati richiesti; lo speditore li inserisce nel sistema appena ripristinato, che produce il documento elettronico sostitutivo. Se l’indisponibilità si verifica al ricevimento, il destinatario presenta all’ufficio competente un documento di riserva con i dati della nota di ricevimento e trasmette quest’ultima quando il sistema torna disponibile. La stessa procedura opera se il sistema dello Stato di spedizione non ha ancora attribuito il codice unico. In assenza, non dovuta a indisponibilità, della nota di ricevimento o della nota di esportazione, la conclusione della circolazione può essere accertata in casi eccezionali dall’ufficio competente sulla base delle attestazioni o delle informazioni delle autorità dello Stato interessato.

Fuori dai tabacchi lavorati, la procedura documentale si applica anche ai prodotti già immessi in consumo e successivamente avviati, su richiesta di un operatore economico, a un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell’imposta deve precedere la spedizione e il rimborso segue l’articolo 14. Per i trasferimenti interamente nazionali di tabacchi in regime sospensivo, una determinazione dell’Agenzia, sentita la Guardia di finanza, stabilisce le informazioni aggiuntive da inserire nel documento elettronico; fino ad allora valgono le regole del regolamento n. 67/1999. Le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto sospensivo devono essere dotate di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate, secondo termini e modalità stabiliti dall’Agenzia. Le disposizioni dell’articolo non si applicano ai prodotti non unionali e ai prodotti indicati all’articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).

Irregolarità nella circolazione sospensiva

Quando durante la circolazione sospensiva si verifica un’irregolarità o un’infrazione non ammessa ad abbuono, l’accisa è dovuta dal soggetto che ha garantito il pagamento e, in solido, da chi ha partecipato allo svincolo irregolare sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che fosse irregolare. L’imposta è riscossa nello Stato in cui si è verificato il fatto. Se il luogo non è determinabile ma l’irregolarità è accertata in Italia, si presume che sia avvenuta in Italia al momento dell’accertamento.

Se prodotti spediti dall’Italia verso un altro Stato membro non giungono a destinazione e non è possibile individuare il luogo d’immissione in consumo, l’irregolarità si presume avvenuta in Italia e l’accisa è riscossa con l’aliquota vigente alla data di spedizione. La presunzione viene meno se entro quattro mesi dall’inizio della circolazione è fornita prova soddisfacente della regolarità dell’operazione o del verificarsi del fatto fuori dall’Italia. Prima della riscossione, l’Amministrazione comunica il mancato arrivo ai garanti potenzialmente ignari e concede loro un mese per presentare la prova.

Se entro tre anni dall’inizio della circolazione viene individuato in un altro Stato membro il luogo effettivo dell’irregolarità, l’accisa eventualmente riscossa in Italia è rimborsata con gli interessi dal giorno del pagamento a quello del rimborso. Il soggetto che ha pagato deve provare l’avvenuto pagamento dell’accisa nell’altro Stato entro due anni dalla comunicazione dell’accertamento del luogo. In caso di riscossione per irregolarità relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l’Amministrazione italiana informa le autorità del Paese di provenienza; lo scambio di informazioni e la mutua assistenza seguono le disposizioni unionali.

Circolazione di oli lubrificanti e prodotti specifici

Gli oli lubrificanti classificati ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, prima dell’immissione in consumo e durante la circolazione in Italia, devono essere accompagnati da un Codice amministrativo di riscontro, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni trasferimento e annotato sui documenti di trasporto. Il codice è richiesto telematicamente non prima delle 48 ore e almeno 12 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale:

  • per prodotti provenienti da un altro Stato membro e destinati al consumo in Italia, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
  • per prodotti provenienti da un altro Stato membro non destinati al consumo in Italia, dal mittente.

La richiesta indica, tra l’altro, mittente e destinatario, quantità e codici NC, luogo d’ingresso, targhe dei mezzi, itinerario nazionale e, per i prodotti destinati a uscire dall’Italia, luogo di uscita e ufficio doganale. Il codice va annotato sui documenti prima dell’inizio della circolazione nazionale. La circolazione si conclude con la comunicazione telematica della presa in carico, da inviare entro 24 ore presso il deposito del destinatario, oppure, per i prodotti diretti all’estero, con la validazione del codice da parte dell’ufficio doganale di uscita. Un decreto ministeriale disciplina l’attuazione, incluse eventuali soglie quantitative o modalità di trasporto e confezionamento escluse, le indisponibilità del sistema e gli ulteriori dati richiesti. La disciplina si estende alle preparazioni lubrificanti NC 3403 trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri, salvo diversa previsione del decreto. L’articolo ha efficacia dal 1° ottobre 2020 secondo l’aggiornamento riportato.

Destinatario registrato

Il soggetto che intende operare come destinatario registrato deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria competente, valida fino a revoca e rilasciata in relazione all’attività svolta presso il deposito; gli è attribuito un codice di accisa. I prodotti ricevuti in regime sospensivo devono essere detenuti e contabilizzati separatamente da quelli già assoggettati ad accisa.

Per chi riceve prodotti solo occasionalmente, l’autorizzazione vale per un unico movimento, una quantità prestabilita e prodotti provenienti da un solo speditore. Una copia dell’autorizzazione, con gli estremi della garanzia, accompagna i prodotti insieme alla copia del documento elettronico o a un documento commerciale recante il codice unico di riferimento amministrativo.

Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere o spedire prodotti soggetti ad accisa, e deve prestare garanzia per l’imposta prima della spedizione da parte del mittente e iscrivere in contabilità i prodotti ricevuti, salvo le eccezioni richiamate per le autorizzazioni occasionali e per lo scarico su automezzo. L’autorizzazione può essere negata, sospesa o revocata, e il relativo procedimento sospeso, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 23; per persone giuridiche e società tali condizioni possono riferirsi anche a rappresentanti, amministratori, dirigenti e soggetti che esercitano di fatto gestione o controllo. Il testo fornito si interrompe durante la disciplina degli obblighi del destinatario registrato, per cui non consente di ricostruire le ulteriori disposizioni dell’articolo 8.

Decorrenza delle modifiche riportate

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 180 richiamate nel testo hanno, in via generale, efficacia dal 13 febbraio 2023. Il d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, salve le eccezioni indicate nell’articolo 8 del decreto, e quelle degli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026. Le disposizioni degli articoli 9-ter–9-septies e la modifica indicata all’articolo 1, comma 1, lettera a), decorrono invece dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’articolo 9-octies, comma 1; per alcune disposizioni dell’articolo 5, comma 3, lettera a), resta inoltre prevista l’applicazione transitoria fino alla data indicata dall’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 43/2025.

Testo integrale

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