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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la società aveva depositato tempestivamente la domanda di definizione e la prova del pagamento integrale. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava 18 avvisi di pagamento e i conseguenti atti di irrogazione sanzioni in materia di accise sul gasolio, notificati a una società che operava come depositario fiscale di prodotti energetici a Porto Marghera e rifornitrice di carburante a bordo di navi ormeggiate nel porto di Venezia. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, mentre la CTR aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale della società, salvo dichiarare cessata la materia del contendere per alcuni atti per intervenuto pagamento del coobbligato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 15 d.lgs. 504/1995, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato una dichiarazione doganale e un preteso regime doganale, mentre il recupero riguardava accise e non dazi; 2) violazione dell’art. 254 T.U.L.D. e dell’art. 14 disp. prel. c.c., contestando la qualificazione delle unità navali e la conclusione che fossero unità commerciali; 3) violazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997, perché l’annullamento degli avvisi avrebbe comportato, secondo l’Ufficio, anche quello delle sanzioni. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: 1) motivazione apparente sulla prova dell’uso commerciale delle navi "Le Volpi" e "Taronga"; 2) violazione dell’art. 254 T.U.L.D. e dell’art. 2697 c.c. per omessa considerazione dei documenti prodotti a prova dell’utilizzo commerciale; 3) nullità per ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla censura relativa alla contestualità tra accertamento del tributo e irrogazione della sanzione, ex art. 17 d.lgs. 472/1997. Prima della decisione, la società depositava istanza di estinzione del giudizio ai sensi della definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. 197/2022, allegando domanda e pagamento integrale delle somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 504/1995

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere che il recupero riguardasse le accise e non un dazio doganale; la Corte non entra nel merito per intervenuta estinzione.

  • art. 254 T.U.L.D.

    evocato in relazione alla qualificazione delle unità navali come commerciali o da diporto; la Corte non decide sul punto perché il giudizio si estingue.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dall’Agenzia in combinato con l’art. 254 T.U.L.D. per l’interpretazione della disciplina applicabile.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    richiamato per sostenere la legittimità autonoma delle sanzioni; non esaminato nel merito per l’estinzione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell’onere della prova sull’uso commerciale delle imbarcazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per mancata pronuncia su una questione devoluta.

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    richiamato in relazione alla contestazione sulla contestualità tra accertamento del tributo e irrogazione della sanzione.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    consente la definizione agevolata delle controversie pendenti; il deposito della domanda e della prova del pagamento determina l’estinzione del processo.

  • art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023 conv. in L. 56/2023

    modifica la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte ai fini dell’estinzione.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022

    disciplinano il diniego della definizione e i rimedi impugnatori/revocatori avverso il provvedimento di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte afferma che non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e prova il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio va dichiarato estinto.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata preclude l’esame dei motivi di ricorso e del controricorso incidentale, perché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.
  • Nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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