Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva dall’ordine, emesso dal Tribunale, di cessare il parcheggio di auto e mezzi di proprietà degli odierni ricorrenti, o di loro amici e parenti, a lato di una stradella sulla quale le controparti vantavano una servitù di passaggio. In appello i proprietari del fondo servente sostenevano che il parcheggio non impedisse l’esercizio della servitù e, nel giudizio di legittimità, deducevano anzitutto la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione relativa alla natura pedonale della servitù, mentre tale profilo sarebbe stato ricompreso nella contestazione già svolta in primo grado. Con il secondo motivo lamentavano altresì violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accoglimento dell’impugnazione e, per conseguenza, sul rigetto della domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, trattandosi di diritti reali autodeterminati, la causa petendi delle azioni reali si identifica con il diritto stesso e non con il titolo da cui esso deriva; pertanto la deduzione in appello di un fatto costitutivo diverso, o la contestazione del contenuto della servitù, non integra di per sé mutatio libelli vietata, e comunque la modifica della domanda è ammissibile se resta ferma la medesima situazione sostanziale e non si arreca pregiudizio al diritto di difesa della controparte né dilatazione dei tempi processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi enunciati, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di domande nuove in appello non opera quando la deduzione attiene a un diritto reale autodeterminato o quando la modifica della domanda non altera la situazione sostanziale dedotta e non pregiudica il contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia resta assorbita quando la decisione viene cassata per il primo motivo accolto e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La violazione delle norme processuali dedotta come nullità della sentenza può fondare il ricorso per cassazione quando il giudice di merito abbia dichiarato inammissibile una questione in contrasto con i principi sulla domanda e sullo ius novorum.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto diritti reali autodeterminati, la domanda è individuata dal diritto fatto valere e non dal titolo dedotto a fondamento; la successiva allegazione di un diverso titolo o di un diverso fatto costitutivo non comporta automaticamente domanda nuova.
- In appello non è vietata ogni modificazione della domanda: la variazione di petitum o causa petendi è ammissibile quando rimane immutata la situazione sostanziale controversa e non viene compromesso il diritto di difesa della controparte né la ragionevole durata del processo.
- La deduzione del contenuto di una servitù o della sua estensione non può essere dichiarata inammissibile solo perché articolata in modo più preciso in appello, se essa si colloca nella medesima vicenda sostanziale già introdotta in primo grado.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio processuale decisivo, le ulteriori censure restano assorbite e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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