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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione redatto all’esito di una verifica fiscale sulle annualità 2008-2012 nei confronti di una società operante nel rifornimento di imbarcazioni da diporto, con contestazioni relative ad accise, imposta di consumo e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle Dogane, aveva riformato la decisione ritenendo che il D.M. n. 577 del 1995 richiamasse solo le imbarcazioni comunitarie, escludendo agevolazioni per quelle extracomunitarie salvo nazionalizzazione, e che non fosse pertinente il richiamo a buona fede e legittimo affidamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della direttiva 81/92/CE, del punto 3 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995 e del D.M. n. 577 del 1995, sostenendo che l’esenzione dall’accisa sul carburante per navi sarebbe spettata anche alle navi extra UE e che la CTR aveva erroneamente limitato il beneficio alle sole unità UE o nazionalizzate. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato istanza di estinzione ex L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 197 e 198, allegando la domanda di definizione agevolata della lite pendente e deducendo che la controversia si era perfezionata con la sola presentazione della domanda.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente e, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dalla L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 197 e 198, come modificata, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 25485/2018.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite pendente e il versamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
  • L’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.
  • In presenza di una definizione agevolata perfezionata in corso di giudizio, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito, poiché viene meno l’interesse alla decisione della controversia principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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