Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione redatto all’esito di una verifica fiscale sulle annualità 2008-2012 nei confronti di una società operante nel rifornimento di imbarcazioni da diporto, con contestazioni relative ad accise, imposta di consumo e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle Dogane, aveva riformato la decisione ritenendo che il D.M. n. 577 del 1995 richiamasse solo le imbarcazioni comunitarie, escludendo agevolazioni per quelle extracomunitarie salvo nazionalizzazione, e che non fosse pertinente il richiamo a buona fede e legittimo affidamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della direttiva 81/92/CE, del punto 3 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995 e del D.M. n. 577 del 1995, sostenendo che l’esenzione dall’accisa sul carburante per navi sarebbe spettata anche alle navi extra UE e che la CTR aveva erroneamente limitato il beneficio alle sole unità UE o nazionalizzate. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato istanza di estinzione ex L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 197 e 198, allegando la domanda di definizione agevolata della lite pendente e deducendo che la controversia si era perfezionata con la sola presentazione della domanda.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente e, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dalla L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 197 e 198, come modificata, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 25485/2018.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma invocata nel motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 8 della direttiva 81/92/CE
Richiamata dalla ricorrente come base normativa dell’esenzione dall’accisa sul carburante per navi.
punto 3 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995
Norma interna posta a fondamento del regime agevolativo oggetto di controversia.
D.M. n. 577 del 1995
Atto regolamentare interpretato dalla CTR nel senso di riferirsi alle sole imbarcazioni comunitarie.
art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato dalla CTR per escludere un’estensione del beneficio in assenza di accordi internazionali con Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
Consente la definizione agevolata delle controversie pendenti e prevede, una volta depositata la domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la declaratoria di estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023
Norma modificativa richiamata dalla Corte per la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
Disciplina il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite pendente e il versamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
- L’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata in corso di giudizio, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito, poiché viene meno l’interesse alla decisione della controversia principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28772/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →