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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11072/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 relativo a sei immobili situati nel Comune di Napoli, con richiesta dell’ente impositore di recupero del parziale omesso versamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l’appello della contribuente, riconoscendole: a) l’esenzione IMU per l’abitazione principale nell’immobile di via Carlo Poerio, nonostante la residenza anagrafica fosse risultata in altro immobile, e b) l’esenzione per l’immobile di via Ponti Rossi destinato al culto, sulla base della classificazione catastale B/7. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione della disciplina IMU sull’abitazione principale, sostenendo che l’agevolazione non potesse spettare per l’immobile di via Carlo Poerio, dove la contribuente non aveva mai fissato la residenza anagrafica; con il secondo ha censurato il riconoscimento dell’esenzione per l’immobile di culto, assumendo che essa presupponesse la categoria catastale E/7 e non la B/7. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: a) vizio di motivazione dell’avviso di accertamento per asserita insufficienza motivazionale, e b) illegittima compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo del ricorso incidentale sulla motivazione dell’avviso di accertamento, rilevando anche il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione del contenuto dell’atto impositivo; ha poi ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che, per l’anno d’imposta in esame, l’abitazione principale ai fini IMU va individuata alla luce della disciplina vigente e dei principi chiariti dalla Corte costituzionale, sicché la contribuente non poteva scegliere come abitazione principale l’immobile di via Carlo Poerio, comune al coniuge, se ivi non risultava il presupposto normativo nella forma rilevante; ha invece respinto il secondo motivo del ricorso principale, riconoscendo che per i fabbricati destinati esclusivamente al culto l’esenzione può trovare fondamento anche nella classificazione catastale B/7 quale indice presuntivo di culto privato; ha infine respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo legittima la compensazione delle spese in presenza di soccombenza solo parziale e di reciproca soccombenza in relazione ai capi della domanda. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente solo nei limiti dell’esenzione per l’immobile adibito a cappella privata; sono state confermate la compensazione delle spese del giudizio di appello e la compensazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    "Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    La Corte richiama la disciplina evolutiva dell’IMU sull’abitazione principale e, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale, afferma che ai fini dell’agevolazione rileva la residenza e dimora del solo possessore, non anche del nucleo familiare.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale..."

    Norma originaria richiamata per ricostruire la disciplina dell’abitazione principale e il requisito oggettivo della residenza/dimora del possessore.

  • art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Ha introdotto il riferimento al nucleo familiare e la regola dell’unico immobile agevolabile quando i componenti del nucleo abbiano residenza/dimora in immobili diversi nel medesimo Comune.

  • art. 1, comma 741, lett. b, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    La Corte lo considera nella versione originaria e poi nel testo modificato, sino alla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui subordinava l’abitazione principale anche al nucleo familiare.

  • art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Intervento legislativo volto a superare l’orientamento giurisprudenziale precedente sulle residenze disgiunte dei coniugi, poi inciso dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto"

    L’esenzione per i fabbricati di culto opera anche per il culto privato; la categoria catastale B/7 è stata ritenuta indice presuntivo sufficiente dell’esclusiva destinazione al culto.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiama, anche per l’IMU, le esenzioni previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, inclusa quella per i fabbricati destinati al culto.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È evocato dal ricorso incidentale per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte lo esamina insieme allo Statuto del contribuente e applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Norma sulla motivazione degli atti tributari, ritenuta rispettata dall’avviso secondo la Corte d’appello e non utilmente censurata in cassazione per difetto di trascrizione dell’atto.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio tributario il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passi dell’avviso di accertamento contestati, pena inammissibilità della censura sulla motivazione dell’atto.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte ne afferma l’autonomia rispetto al regime del codice di procedura civile e la necessità di motivare le gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina generale della compensazione delle spese; la Corte osserva che la soccombenza parziale può giustificare la compensazione nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    È ricordato nel rigetto del motivo sull’esenzione per il culto: non essendo stata censurata la prova, resta fermo l’apprezzamento di merito sul presupposto dell’agevolazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura sulla motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente per cassazione non trascrive nel ricorso i passaggi dell’atto che assume erroneamente motivati o omessi, perché la Corte deve poter verificare la doglianza solo sulla base del ricorso.
  • L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne il quantum, non essendo necessaria una motivazione analitica di ogni profilo probatorio.
  • In materia di IMU sull’abitazione principale, dopo l’intervento della Corte costituzionale, non è richiesto che il nucleo familiare coincida nella stessa unità immobiliare del possessore: è sufficiente che il possessore risieda e dimori abitualmente nell’immobile agevolato, mentre il requisito del nucleo familiare non può essere utilizzato per negare l’agevolazione al contribuente che abbia una residenza autonoma per esigenze di vita.
  • La nozione di abitazione principale presuppone una sola unità immobiliare e non consente l’estensione dell’agevolazione a più immobili, salvo gli specifici casi di legge e i limiti derivanti dall’accatastamento unitario.
  • Per i fabbricati destinati esclusivamente al culto, l’esenzione fiscale può essere riconosciuta anche in presenza di una classificazione catastale che costituisca indice presuntivo di culto privato, purché emerga la destinazione esclusiva all’esercizio del culto.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima in caso di soccombenza reciproca o di ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate; il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi può integrare una base sufficiente per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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