Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un contribuente titolare di attività di falegnameria era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, fondato su incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, con recupero di maggiore IRPEF, addizionali, IVA, interessi e sanzioni. La CTP aveva annullato l’atto per la mancata osservanza del termine di 45 giorni tra invito al contraddittorio e comparizione; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo congruo il termine concretamente intercorso e valutando sufficienti gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con cinque motivi, soprattutto: mancata comunicazione dell’avviso di trattazione e del dispositivo della sentenza di appello, con conseguente decorrenza del termine lungo solo dalla successiva conoscenza acquisita tramite cartella; violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e del termine minimo per comparire; vizio di motivazione della sentenza; erronea applicazione della disciplina sugli studi di settore e sull’onere della prova; difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per adesione acritica agli studi di settore e mancato esame delle memorie difensive.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione della controricorrente sulla nullità della notifica del ricorso per cassazione, ritenendo sanata la nullità dalla tempestiva costituzione dell’Agenzia con controricorso. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo: il ricorrente, parte costituita in appello, non ha dimostrato la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza né ha allegato iniziative idonee a vigilare sull’andamento del processo; inoltre, la parte costituita ha comunque l’onere di attivarsi con ragionevole periodicità per verificare l’esito del giudizio, sicché l’omissione della comunicazione non integra di per sé una causa non imputabile idonea a rimettere in termini per l’impugnazione oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Conseguentemente il ricorso per cassazione, notificato oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, è stato dichiarato inammissibile; gli ulteriori motivi non sono stati esaminati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la notifica del controricorso nel termine ha sanato la nullità della notifica del ricorso per cassazione
art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999
consente all’Agenzia delle entrate di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, rendendo non inesistente ma soltanto nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura
la nullità della notifica può essere sanata mediante rinnovazione
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dal ricorrente in tema di comunicazioni processuali nel giudizio tributario
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
prevedeva la comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito; la Corte rileva che nel caso concreto non è stata provata l’avvenuta comunicazione
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dal ricorrente in tema di comunicazioni/notificazioni processuali
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio processuale
invocato dal ricorrente sulla nullità e sanatoria degli atti processuali
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente sia per il vizio di motivazione sia per il giusto processo
art. 124 Cost.
richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne faccia autonoma applicazione
il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito della sentenza; l’omessa comunicazione del dispositivo non rimette automaticamente in termini la parte costituita
art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini richiede una causa non imputabile; l’omessa comunicazione del dispositivo, di per sé, non basta per la parte costituita
richiamato dal ricorrente per sostenere la rimessione in termini dalla conoscenza successiva
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma di legittimazione dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
norma richiamata per la nullità processuale dedotta
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
norma richiamata per il vizio di motivazione
art. 10, comma 3-bis, legge n. 146 del 1998
invocato dal ricorrente sul termine del contraddittorio endoprocedimentale
invocato dal ricorrente quale norma statutaria a tutela del contribuente
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
invocato dal ricorrente sul procedimento di accertamento con adesione/contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente senza autonoma specificazione della Corte
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sul requisito della motivazione delle sentenze tributarie
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento tributario e presunzioni
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’accertamento IVA
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
richiamato in relazione agli studi di settore
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
la CTR ha ritenuto desumibile da tali studi l’ammontare dei ricavi; il ricorso lamentava che la decisione non avesse applicato correttamente la disciplina e i principi probatori
richiamato sul ricorso alle presunzioni semplici nell’accertamento
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento
richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la motivazione dell’atto impositivo IVA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del doppio contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Per la parte costituita nel giudizio tributario, la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza non determina automaticamente la rimessione in termini per l’impugnazione oltre il termine lungo: occorre comunque dimostrare una causa non imputabile e l’assenza di colpevole inerzia nel vigilare sull’andamento del processo.
- Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorre dal deposito della sentenza e non viene di regola differito dalla sola mancata conoscenza della decisione, quando la parte era costituita a mezzo difensore ed era esigibile una ragionevole attività di verifica periodica del processo.
- La notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, anziché presso l’Agenzia delle entrate, in contenzioso tributario, integra una nullità e non un’inesistenza quando nel merito l’Agenzia non sia stata rappresentata dall’Avvocatura; tale nullità è sanabile per costituzione dell’intimato o rinnovazione della notifica.
- Se il primo motivo di ricorso è inammissibile o infondato e tale rilievo è decisivo sul rispetto del termine d’impugnazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
- Nel giudizio di legittimità, l’onere di allegare e dimostrare i fatti idonei a giustificare la rimessione in termini grava sulla parte che invochi la mancata comunicazione o altra causa non imputabile.
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