Cassazione Civile, Ordinanza n. 03816/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto la revoca dell'ordinanza con cui la Corte aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, sostenendo di avere tempestivamente depositato, via PEC all'indirizzo indicato dalla Corte, l'istanza di trattazione prevista dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Secondo la ricorrente, la Corte non si era avveduta del deposito e aveva quindi commesso un errore materiale nel ritenere non presentata l'istanza. La domanda era stata formalmente proposta come istanza di correzione di errore materiale e di rimessione della causa sul ruolo. La Corte ha però osservato che la censura riguardava non una svista materiale, ma un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, consistente nell'erronea percezione dell'esistenza del deposito dell'istanza di trattazione. Ha quindi ritenuto che il rimedio corretto fosse la revocazione, da proporre nei termini ordinari, e non la correzione di errore materiale. Inoltre, ha escluso la possibilità di riqualificare l'istanza come ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per mancanza dei requisiti formali richiesti dall'art. 398, comma 2, c.p.c. e della procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha affermato che l'errore denunciato non era un errore materiale correggibile, ma un errore di fatto revocatorio sul contenuto degli atti processuali; pertanto, il mezzo corretto sarebbe stato il ricorso per revocazione entro i termini di legge. Ha inoltre escluso la riqualificazione dell'atto come revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per difetto delle indicazioni formali e della procura speciale necessarie. L'effetto pratico è che l'ordinanza precedente di estinzione resta ferma.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
norma richiamata quale base del precedente rinvio della causa a nuovo ruolo
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
disciplina l'istanza di trattazione che, secondo la ricorrente, sarebbe stata depositata tempestivamente
art. 391-bis c.p.c.
può venire in rilievo solo se l'istanza sia riqualificabile come ricorso per revocazione, ma nel caso concreto ciò è escluso per difetto dei requisiti formali
art. 398, comma 2, c.p.c.
le indicazioni prescritte da questa norma sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso per revocazione
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
è il riferimento normativo dell'istanza di trattazione che si assumeva depositata
art. 2697 c.c.
non citato nel testo, non incluso
art. 391-bis cod. proc. civ.
rimedio di revocazione cui l'atto non era riqualificabile in mancanza dei requisiti di legge
Massime di principio
- L'errore consistente nell'erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di un atto processuale integra un errore di fatto revocatorio e non un errore materiale correggibile.
- La correzione dell'errore materiale è esperibile solo per sviste meramente materiali o grafiche, non per contestare il presupposto fattuale della decisione.
- Quando una parte intenda censurare un provvedimento fondato sul presunto mancato deposito di un atto processuale, il rimedio ordinario è la revocazione nei termini di legge, non l'istanza di correzione.
- La riqualificazione di un'istanza come ricorso per revocazione è preclusa se mancano le indicazioni formali richieste dalla legge e la procura speciale necessaria.
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