Cassazione Civile, Ordinanza n. 03823/2026 del 20/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2012 e 2013 emessi a seguito del disconoscimento del regime agevolato ex L. n. 398 del 1991 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica ormai cessata, e notificati al soggetto che l'Ufficio indicava come presidente e obbligato in solido. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, da un lato, di non essere legale rappresentante né gestore dell'ente nei periodi d'imposta oggetto di accertamento, e dall'altro che la CTR aveva invertito l'onere della prova, desumendo la sua responsabilità solo dalla carica rivestita in epoca precedente. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece censurato la decisione di appello nella parte in cui aveva ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo relativo all'anno 2012, deducendo che la notifica dell'avviso era avvenuta il 17.11.2016 e che il ricorso del 3.02.2017 era tardivo; la stessa censura è stata riproposta anche come nullità della sentenza/procedimento per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso incidentale dell'Agenzia, ha rilevato dalla relata di notifica che l'avviso per l'anno 2012 era stato notificato il 17.11.2016 e che l'impugnazione del 3.02.2017 era tardiva, sicché il giudizio su tale avviso non poteva essere iniziato; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza in relazione a tale profilo. Quanto al ricorso principale del contribuente, limitatamente all'avviso per l'anno 2013, la Corte ha ritenuto errata la motivazione della CTR sulla responsabilità solidale: per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta rileva il soggetto che, nel periodo di investitura, abbia effettivamente gestito l'ente, e l'onere di provare il periodo dell'investitura e la riferibilità della gestione grava sull'Ufficio; la CTR, invece, aveva fondato la responsabilità su una carica ricoperta nel 2010, senza verificare la persistenza dell'incarico nel 2013. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il solo avviso relativo al 2013 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente non deriva dalla sola titolarità formale della rappresentanza, ma dall'attività concretamente svolta per conto dell'associazione; in materia tributaria, per i debiti d'imposta rileva il soggetto che abbia effettivamente gestito l'ente nel periodo di investitura.
La Corte richiama il corretto riparto dell'onere probatorio: spetta all'Ufficio provare il periodo di investitura e la qualità di gestore/rappresentante nel periodo d'imposta rilevante, non al contribuente dimostrare la propria estraneità in via negativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dal ricorrente principale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato dal ricorso incidentale per denunciare la nullità della sentenza/procedimento per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato da entrambe le parti per lamentare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo considera nel contesto della dedotta tardività del ricorso introduttivo, confermando che l'impugnazione dell'atto oltre il termine di 60 giorni determina l'inammissibilità del giudizio.
È la base per la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
È la disciplina agevolativa il cui disconoscimento ha dato origine agli avvisi di accertamento contestati.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non si fonda sulla sola carica formale di rappresentante, ma sull'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'ente; in materia di debiti d'imposta occorre verificare chi abbia effettivamente gestito l'associazione nel periodo cui il tributo si riferisce.
- Quando si contesta la riferibilità di debiti tributari a chi abbia rivestito una carica nell'ente, l'Amministrazione finanziaria deve provare il periodo di investitura e la concreta gestione nel periodo d'imposta rilevante; non può essere posto a carico del contribuente un onere di prova negativa sulla propria estraneità.
- La responsabilità per debiti fiscali sorti ex lege si collega al periodo di effettiva investitura e gestione dell'ente, non a una carica ricoperta in un momento precedente e non dimostrata come perdurante nel periodo d'imposta accertato.
- Se il ricorso introduttivo avverso un avviso di accertamento è notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, il giudizio è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio per il relativo segmento di controversia.
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