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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03831/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2009 nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta e, in solido, del soggetto che ne era stato presidente nel periodo di imposta oggetto di accertamento. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, osservando che il processo verbale di constatazione era stato notificato contestualmente all'avviso al coobbligato. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché la verifica con accesso aveva riguardato l'associazione e non il coobbligato, sicché questi non poteva invocare il termine dilatorio; inoltre il PVC era stato notificato all'associazione anni prima dell'accertamento, mentre al coobbligato era stato allegato all'atto solo come richiamo motivazionale; (2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo la responsabilità personale e solidale del presidente per le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., motivo proposto solo in via subordinata e comunque assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo infondato l'assunto della CTR sul contraddittorio endoprocedimentale e corretto il principio di responsabilità del soggetto che, nel periodo di investitura, abbia diretto la gestione dell'associazione e risponda dei debiti tributari e delle sanzioni. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulla motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio post-PVC non opera nei confronti del soggetto che non ha subito una verifica con accesso; se il PVC è stato notificato al contribuente originariamente verificato ben prima dell'accertamento, la successiva allegazione al coobbligato solo per relationem non determina, di per sé, la violazione del termine.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sulla legittimità dell'azione accertativa, ma non autonomamente decisivi nella motivazione della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 11, d.lgs. n. 472/1997

    La Corte ritiene che, in materia tributaria, il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di investitura può rispondere solidalmente, anche per sanzioni, dei debiti d'imposta sorti ex lege.

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola titolarità formale della carica, ma dall'attività concretamente svolta per conto dell'ente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone che il soggetto che lo invoca abbia subito un accesso ispettivo o una verifica nei propri confronti; non è automaticamente estensibile al coobbligato solidale che non sia stato destinatario della verifica.
  • Se il processo verbale di constatazione è stato notificato al soggetto verificato in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento, la sua successiva allegazione o menzione nell'atto emesso verso altro soggetto non integra di per sé una violazione del termine dilatorio.
  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente non si fonda sulla sola qualità formale di presidente o rappresentante, ma sull'attività concretamente svolta per conto dell'associazione e sulla gestione effettiva dei rapporti obbligatori.
  • In materia tributaria, per i debiti d'imposta sorti ex lege e per le relative sanzioni può rispondere solidalmente il soggetto che, nel periodo di investitura, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione, anche se contesti l'assenza di ingerenza concreta nella gestione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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