Cassazione Civile, Ordinanza n. 26171/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento emessi dal Comune per IMU (anni 2013-2018) e TASI (anni 2014-2018) su un complesso industriale con abitazione del custode, rimasto inutilizzato da anni. La società sosteneva: che il silenzio del Comune sull’istanza di riduzione della base imponibile per inagibilità/inabitabilità avesse generato un affidamento tutelabile e il silenzio-assenso; che dovesse applicarsi la riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili inagibili o non utilizzati; che la sentenza di appello fosse immotivata sul diniego dell’agevolazione; che fosse errata la distinzione tra inagibilità fiscale e sanitaria/urbanistica; e che fosse omessa la pronuncia sul motivo relativo alla rettifica della rendita catastale, successivamente ridotta dall’Agenzia delle Entrate. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava la disapplicazione delle sanzioni disposta dalla CTR, sostenendo che l’inerzia dell’ente non potesse fondare tale esonero.
La decisione
La Corte ha accolto solo il sesto motivo del ricorso principale, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia della CTR sul motivo di appello concernente la diversa e ridotta rendita catastale rettificata in autotutela dall’Agenzia delle Entrate, profilo che poteva incidere sulla base imponibile e sulla liquidazione del tributo. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso principale: nessun silenzio-assenso in materia tributaria, corretto diniego della riduzione per inagibilità sulla base degli accertamenti di merito, motivazione ritenuta sufficiente, e censura sull’inagibilità fiscale considerata inammissibile perché rivolta ad un passaggio argomentativo ad abundantiam. È stato rigettato anche il ricorso incidentale del Comune, poiché la CTR aveva legittimamente escluso le sanzioni valorizzando l’affidamento ingenerato nel contribuente dall’inerzia comunale in un quadro fattuale concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Nel testo vigente ratione temporis tutela il legittimo affidamento del contribuente escludendo sanzioni e interessi moratori, ma non il tributo; la più ampia esenzione dal tributo è ricostruita come novità limitata ai tributi unionali e a specifiche ipotesi introdotte solo successivamente.
art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241
Non si forma silenzio-assenso su istanze di agevolazione tributaria in assenza di una previsione normativa ad hoc; l’inerzia dell’amministrazione si risolve nel rigetto tacito dell’istanza.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili richiede il ricorrere dei presupposti normativi e il relativo accertamento; si tratta di disciplina speciale, non estensibile analogicamente.
art. 9 regolamento comunale IMU
Richiamato insieme alla disciplina statale come base della pretesa agevolativa, ma ritenuto non idoneo a superare i requisiti legali per il riconoscimento del beneficio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile solo se manchi il minimo costituzionale; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata sul diniego dell’agevolazione, salvo il diverso profilo dell’omessa pronuncia sulla rendita catastale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato salvo il vizio di omessa pronuncia sul motivo relativo alla rendita catastale.
È stato ravvisato il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla corretta rendita catastale e al suo effetto sulla base imponibile.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di sanzioni tributarie, ma la Corte ha confermato la disapplicazione delle sanzioni operata in appello.
art. 5, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel ricorso incidentale sulla non punibilità/elemento soggettivo della violazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sull’affidamento del contribuente.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non idoneo a escludere la valutazione in concreto dell’elemento psicologico e dell’affidamento tutelabile.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale senza esito favorevole al Comune.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata data atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del controricorrente/ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342
La notifica della rendita catastale è condizione di efficacia per le rendite attribuite dal 1° gennaio 2000; una volta divenuta definitiva, la rendita può essere utilizzata dal Comune anche per annualità pregresse.
art. 24, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È il parametro per individuare i fabbricati agibili/inagibili ai fini fiscali, richiamato per definire il concetto di inagibilità in ambito IMU.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per individuare la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
Richiamato quale fonte della dichiarazione sostitutiva richiesta per l’accesso alla riduzione IMU per inagibilità.
Massime di principio
- In materia tributaria locale, l’inerzia dell’ente impositore su un’istanza di agevolazione non determina di regola silenzio-assenso, salvo una specifica previsione normativa; l’istanza non accolta per silenzio si considera rigettata tacitamente.
- Il legittimo affidamento del contribuente, nel regime vigente ratione temporis, può incidere sull’irrogazione di sanzioni e interessi, ma non comporta automaticamente l’esonero dal pagamento del tributo.
- Le agevolazioni fiscali per immobili inagibili o inabitabili hanno carattere speciale e richiedono la prova dei presupposti previsti dalla legge; la valutazione dei fatti e delle perizie è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- La perizia stragiudiziale di parte, anche se asseverata, ha valore di mera allegazione difensiva o indizio e non vincola il giudice, che può aderire alle risultanze peritali ritenute più attendibili.
- È viziata per omessa pronuncia la sentenza che non si confronti con un motivo di appello specifico e potenzialmente decisivo, come quello relativo alla corretta determinazione della rendita catastale ai fini della base imponibile.
- Non sono censurabili in cassazione, per difetto di interesse, le argomentazioni svolte ad abundantiam e non decisive per la ratio decidendi.
- In tema di motivazione delle sentenze tributarie, il controllo di legittimità riguarda il rispetto del minimo costituzionale e la presenza di una motivazione intelligibile, non la sostituzione del giudizio di merito sulla attendibilità delle prove.
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