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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26101/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società chiedeva la revocazione dell'ordinanza di Cassazione n. 23718/2018, deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. Sosteneva che la Corte, nel definire il ricorso dell'Agenzia contro una sentenza della CTR favorevole alla contribuente, aveva cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso introduttivo della società senza considerare che nel giudizio di merito erano stati proposti ulteriori motivi di illegittimità e di infondatezza dell'avviso di accertamento, rimasti assorbiti dall'accoglimento della questione preliminare relativa alla legittimità dell'accesso dei verificatori presso la residenza dell'amministratore. Secondo la ricorrente, tali questioni assorbite, mai esaminate dai giudici di merito, avrebbero dovuto essere rimesse al giudice di rinvio; la Corte, omettendo di percepirlo, avrebbe commesso un errore revocatorio. La decisione ricostruisce anche il contesto fiscale: l'accertamento riguardava il periodo d'imposta 2003 e il recupero di ricavi desunti da documentazione 'in nero' acquisita presso la residenza dell'amministratore, con iniziale contenzioso sulle modalità di accesso e, solo in via subordinata, su ulteriori censure di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 23718/2018 nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto configurabile l'errore di fatto perché la precedente decisione aveva definito il giudizio nel merito senza considerare che, una volta accolto il motivo preliminare sull'accesso, restavano assorbite e non decise altre questioni di merito tempestivamente riproposte, non coperte da giudicato e quindi da esaminare nel giudizio di rinvio. In sede rescissoria, la Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR del Veneto n. 145/15/2012 e rinviato la causa alla medesima CTR in diversa composizione affinché esamini tutte le ulteriori questioni di merito non ancora trattate e regoli le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione solo nei casi di errore di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto escluso dagli atti o sull'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia decisa dalla Corte

  • art. 52, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sull'accesso nei locali ove si svolge l'attività produttiva ma adibiti anche ad abitazione; la Corte richiama la questione solo come motivo preliminare già decisa nel giudizio precedente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella definizione dell'errore di fatto come tema di valutazione degli atti e non come norma applicata alla decisione di merito

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro pronunce della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto, non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione delle risultanze processuali.
  • L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità, decisiva e su un fatto non controverso.
  • Quando la Cassazione decide il ricorso senza accorgersi dell'esistenza di motivi o questioni di merito rimasti assorbiti e non esaminati nei gradi precedenti, può configurarsi errore revocatorio; se invece il motivo è stato comunque deciso, anche senza esaminare tutte le argomentazioni, l'errore è di giudizio e non è revocabile.
  • Le questioni assorbite dal giudice di merito, se riproposte ritualmente, non sono coperte da giudicato implicito e devono essere esaminate dal giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata.
  • La definizione nel merito da parte della Cassazione dopo l'accoglimento di una sola questione preliminare non è corretta se impedisce l'esame delle ulteriori questioni che il giudice di merito non ha mai deciso perché assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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