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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel merito dei fatti e della prova secondo i principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2012 nei confronti di una società qualificata come non operativa, recuperando maggiore imposta sulla base della disciplina delle società di comodo. La società aveva impugnato l'atto, ma in primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto le ragioni della contribuente ritenendo sussistenti cause oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi minimi e ammettendo che tale prova potesse essere fornita anche in giudizio, non necessariamente tramite interpello disapplicativo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente una giustificazione non integrata da oggettive situazioni impeditive e nel ricondurre tali condizioni al solo interpello, mentre la Corte di cassazione ha chiarito che l'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità né preclude la prova in giudizio delle circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione della norma antielusiva; tuttavia, ha rilevato che la CTR aveva fatto cattiva applicazione dei principi in tema di prova contraria e di oggettive situazioni straordinarie, senza adeguato scrutinio della loro effettiva sussistenza nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    "in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive"

    La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività delle società di comodo, superabile dal contribuente dimostrando oggettive situazioni impeditive del raggiungimento dei ricavi o del reddito minimi.

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'interpello disapplicativo previsto da tale disposizione non ha natura di condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire elementi di fatto idonei a superare la presunzione di non operatività.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per la disciplina delle presunzioni, in rapporto alla presunzione legale relativa di non operatività.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per la disciplina delle presunzioni, in rapporto alla presunzione legale relativa di non operatività.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della possibilità per il contribuente di difendersi pienamente in giudizio contro l'atto impositivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno della legittimità del sistema di accertamento e della tutela del contribuente nel contraddittorio processuale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per affermare che il buon andamento dell'amministrazione non esclude la tutela giurisdizionale piena del contribuente.

  • art. 2086, secondo comma, c.c.

    Richiamato per affermare che l'imprenditore deve predisporre i mezzi di produzione in vista del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per corroborare l'obbligo dell'imprenditore di organizzare l'attività in modo funzionale alla continuità e alla produzione di ricavi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata inquadrata come vizio di sussunzione, cioè falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'interpello disapplicativo in materia di società di comodo non costituisce una condizione di procedibilità né preclude al contribuente la possibilità di provare in giudizio, in sede di impugnazione dell'atto impositivo, la sussistenza delle oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disciplina antielusiva.
  • Per superare la presunzione legale di non operatività, il contribuente deve allegare e provare circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà, tali da rendere impossibile il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimi secondo le effettive condizioni di mercato.
  • La prova contraria non può risolversi in una mera giustificazione soggettiva o in una rivalutazione astratta delle scelte imprenditoriali, ma deve dimostrare l'erroneità dell'esito del test di operatività o, comunque, l'effettiva operatività dell'impresa in funzione del lucro obiettivo e della continuità aziendale.
  • Quando il giudice di merito ritiene integrate le cause oggettive di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, deve verificare in modo rigoroso che gli impedimenti dedotti siano realmente oggettivi e straordinari, non essendo sufficiente il richiamo a difficoltà organizzative o a costi elevati se non collegati a un'impossibilità obiettiva di produrre ricavi.
  • La disciplina delle società non operative è diretta a contrastare l'uso improprio dello strumento societario come involucro per finalità diverse da quelle imprenditoriali tipiche, inclusa la mera finalità di risparmio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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