Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del conducente deceduto in un sinistro stradale avvenuto su una strada statale, avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti e, iure hereditatis, del danno patito dalla vittima prima del decesso. Sostenevano che la fuoriuscita del veicolo e la caduta in un burrone fossero dipesi dalle pessime condizioni del manto stradale, dalla mancanza di barriere di protezione e di illuminazione, nonché dall'omessa segnalazione delle irregolarità della sede stradale, imputando la responsabilità all'ente proprietario e manutentore della strada. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deducevano violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che i giudici di merito avessero disatteso senza adeguata motivazione le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ricondotto il sinistro all'anomalia della pavimentazione. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto ininfluente la diversa qualificazione giuridica della domanda risarcitoria e che, in ogni caso, l'onere probatorio e la graduazione delle responsabilità sarebbero stati influenzati dall'applicabilità dell'una o dell'altra norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non era consentito il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla ricostruzione fattuale, e comunque la motivazione delle sentenze di merito non era apparente, ma fondata su dati oggettivi (verbali dei Carabinieri, marcia inserita, velocità incompatibile con il tratto stradale, conoscenza dei luoghi, segnaletica e pericolosità del tratto). Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e di interesse concreto, poiché i ricorrenti non avevano indicato quale concreta utilità processuale sarebbe derivata dalla diversa qualificazione della domanda; inoltre ha precisato che l'art. 1227 c.c. è applicabile anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., sicché la questione prospettata era comunque irrilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione delle prove e sulla consulenza tecnica era prospettata come vizio motivazionale; la Corte ha comunque rilevato che non vi era omesso esame, né motivazione apparente.
In presenza di doppia conforme, è escluso il controllo in cassazione sulla ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo vizi giuridici della motivazione o sua radicale assenza.
La doppia conforme di merito impedisce di censurare ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.
La responsabilità da cose in custodia dell'ente proprietario della strada è configurabile come responsabilità oggettiva, salva la prova del fortuito; il comportamento colposo del danneggiato può escludere o ridurre la responsabilità se interrompe il nesso causale oppure integra concorso causale ex art. 1227 c.c.
La questione della corretta qualificazione della domanda è stata ritenuta in concreto non decisiva ai fini dell'esito della controversia, perché i giudici di merito avevano comunque ravvisato il concorso colposo della vittima.
Il concorso colposo del danneggiato opera anche nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., con riduzione del risarcimento in proporzione all'incidenza causale della condotta del danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo riesame del fatto o della valutazione delle prove, salvo che si deduca un vizio giuridico della motivazione o la sua totale mancanza.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto già esaminata in modo congruo dai giudici di merito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito indica elementi fattuali oggettivi e coerenti che giustificano il dissenso dalle conclusioni del CTU; non occorre aderire acriticamente alla consulenza.
- In tema di responsabilità per danni da strada demaniale, il comportamento colposo dell'utente può incidere sul nesso causale e, comunque, integrare concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con riduzione del risarcimento.
- La diversa qualificazione giuridica della domanda è censurabile in cassazione solo se la parte dimostra una concreta e attuale utilità processuale derivante dalla correzione, non essendo sufficiente una questione astratta di sussunzione.
- L'art. 1227 c.c. si applica anche alla responsabilità ex art. 2051 c.c., sicché il concorso di colpa del danneggiato resta rilevante anche quando la domanda sia ricondotta alla custodia della cosa.
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