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Legge

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Normativa italiana000G0384Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce norme fiscali contro evasione ed elusione (CFC, costi con paradisi fiscali, dividendi esteri), disciplina rivalutazioni di beni e maggiori valori, regola imposte sostitutive su conferimenti e operazioni straordinarie, e contiene varie semplificazioni e regolarizzazioni con decorrenze e regimi transitori specifici. Molte misure si applicano solo a periodi d’imposta successivi o a finestre temporali determinate.

Misure fiscali su CFC, rivalutazioni, conferimenti e semplificazioni tributarie

Misure fiscali anti-elusione, rivalutazioni e agevolazioni straordinarie

Il provvedimento modifica numerose disposizioni del TUIR e di altre leggi fiscali, con finalità di contrasto all’evasione/elusione, razionalizzazione di regimi esistenti e introduzione di regimi sostitutivi o agevolativi per specifiche operazioni. Le misure hanno ambiti temporali e condizioni applicative molto puntuali.

Imprese estere partecipate e regimi fiscali privilegiati

La legge introduce la disciplina delle imprese estere partecipate controllate da soggetti residenti in Italia, imputando per trasparenza ai residenti i redditi del soggetto estero partecipato quando il controllo, diretto o indiretto, riguarda imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La norma si applica anche alle partecipazioni in soggetti non residenti con stabili organizzazioni assoggettate a tali regimi.

Sono interessati:

  • persone fisiche residenti;
  • soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR.

Il controllo è determinato secondo l’articolo 2359 c.c. I regimi privilegiati sono individuati con decreti del Ministro delle finanze, in base a tassazione sensibilmente inferiore, carenza di scambio di informazioni o criteri equivalenti.

L’imputazione non opera se il contribuente dimostra alternativamente:

  • lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale principale nello Stato o territorio estero;
  • oppure che dalla partecipazione non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori privilegiati.

Per ottenere tale esclusione è necessario un interpello preventivo all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000.

I redditi imputati sono tassati separatamente con aliquota media sul reddito complessivo del residente e comunque non inferiore al 27 per cento; sono deducibili, nei limiti di legge, le imposte estere pagate a titolo definitivo. Gli utili distribuiti successivamente non concorrono al reddito fino a concorrenza dei redditi già tassati per trasparenza, anche negli esercizi precedenti, con detrazione delle imposte estere nei limiti indicati.

Costi da operazioni con imprese estere a fiscalità privilegiata

Sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori extra-UE con regimi fiscali privilegiati. Anche qui i regimi privilegiati sono individuati con decreto ministeriale sulla base di tassazione bassa, scambio di informazioni insufficiente o criteri equivalenti.

La deduzione è ammessa se l’impresa residente prova che la controparte estera svolge principalmente un’effettiva attività industriale o commerciale nel proprio mercato. Prima dell’accertamento l’Amministrazione deve notificare un avviso per consentire la prova entro 90 giorni; l’eventuale rigetto deve essere motivato. In ogni caso la deduzione è subordinata alla separata indicazione in dichiarazione dei redditi. La disciplina non si applica alle operazioni con soggetti già ricompresi nell’articolo 127-bis.

Dividendi da società non residenti

La disciplina dei dividendi distribuiti da società non residenti è estesa anche a partecipazioni in società situate in Stati extra-UE con regime non privilegiato, ossia con livello di tassazione analogo a quello italiano e adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti ministeriali. I medesimi decreti possono stabilire modalità e condizioni di applicazione. È inoltre abrogato il comma 7 dell’articolo 96-bis.

Credito d’imposta per imposte estere e credito figurativo

È sostituita la disciplina del credito d’imposta per imposte pagate all’estero e del credito figurativo previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. L’imposta corrispondente a tali crediti viene computata, fino a concorrenza degli stessi, nell’ammontare delle imposte rilevanti per l’attribuzione del credito ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

Decorrenza delle nuove regole anti-elusive

Le nuove disposizioni su CFC e costi da paradisi fiscali si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali attuativi. La disciplina sui dividendi esteri si applica agli utili percepiti nel periodo d’imposta successivo alla pubblicazione dei decreti attuativi. La disciplina del credito d’imposta estero opera invece dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Valutazione delle operazioni fuori bilancio

I criteri di valutazione già previsti per gli enti creditizi e finanziari si estendono anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari che valutano nelle scritture annuali le operazioni fuori bilancio. La disposizione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999.

Semplificazioni in materia di redditi d’impresa e agevolazioni 1999-2000

Sono introdotte modifiche alla disciplina agevolativa sui redditi d’impresa della legge n. 133/1999, con precisazioni sul computo di investimenti, conferimenti e accantonamenti di utili, sulla nozione di immobili rilevanti e sulle ipotesi di decadenza o rideterminazione dell’agevolazione se i beni o il patrimonio netto vengono ceduti o attribuiti entro il secondo periodo d’imposta successivo. La maggiore imposta va liquidata nella dichiarazione del periodo in cui si verifica la causa di decadenza e versata a saldo.

La legge interviene anche su:

  • tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, sostituendo il riferimento al periodo “corrente” con quello ancora aperto ai termini di dichiarazione;
  • regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, consentita fino al 28 febbraio 2001 per società esistenti al 31 luglio 2000.

Le agevolazioni fiscali dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono poi soppresse dalla legge n. 383/2001, salvo quanto da essa previsto.

Chiarimento interpretativo sui regimi contabili

Si stabilisce che la norma sull’opzione e revoca dei regimi contabili e di determinazione dell’imposta si applica anche ai comportamenti concludenti tenuti prima dell’entrata in vigore del DPR n. 442/1997. La previsione di mancata restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie è però stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale per l’IVA.

Contributi e finanziamenti per imprese alluvionate

Per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, l’estinzione del finanziamento prevista dalla disciplina richiamata è qualificata come contributo in conto capitale e non concorre al reddito d’impresa del soggetto beneficiario.

Plusvalenze da cessione, conferimento, fusione e scissione

Viene ridotta al 19 per cento l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo/collegamento, e sono aggiornate le regole di versamento e di determinazione della base imponibile anche per alcune sollecitazioni all’investimento e per l’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 467/1997.

Le nuove misure si applicano alle cessioni, permute e conferimenti effettuati dal periodo d’imposta per il quale il termine di dichiarazione scade dopo l’entrata in vigore della legge, e alle fusioni e scissioni perfezionate nello stesso periodo.

È inoltre chiarito che, nei conferimenti in regime agevolato, il periodo di possesso dell’azienda da parte del conferente si trasferisce al conferitario e che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci coerenti con quelli di provenienza.

Fondi comuni e investitori qualificati

Per gli organismi di investimento collettivo che investono in partecipazioni qualificate, la disciplina si applica agli organismi con meno di 100 partecipanti, salvo che le quote o azioni detenute da investitori qualificati diversi dalle persone fisiche superino il 50 per cento. Gli investitori qualificati sono quelli individuati dal regolamento attuativo dell’articolo 37 del TUF.

Conferimenti a favore dei Centri di assistenza fiscale

Per i conferimenti di beni o aziende a favore di CAF residenti, il valore di realizzo è quello delle partecipazioni ricevute in cambio o, se maggiore, quello attribuito all’azienda o ai beni nelle scritture del conferitario. Le plusvalenze possono essere assoggettate a imposta sostitutiva del 19 per cento.

La stessa imposta si applica anche alle plusvalenze da cessione di beni, aziende o rami d’azienda effettuate da società di servizi controllate in maggioranza da associazioni o organizzazioni indicate dalla norma, nei confronti dei CAF. Restano dovute le imposte di registro, ipotecaria, catastale e l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili secondo la disciplina richiamata.

Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

Gli avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve del patrimonio netto non concorrono al reddito se è rispettato il divieto di distribuzione ai consorziati, anche in caso di scioglimento. La parte finale della disposizione risulta successivamente abrogata dal d.lgs. n. 152/2006.

Rivalutazione dei beni d’impresa

La legge introduce una rivalutazione facoltativa dei beni materiali e immateriali, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate o collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2002.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore della legge, e deve riguardare tutti i beni della stessa categoria omogenea. I valori iscritti non possono superare quelli effettivamente attribuibili in base a consistenza, capacità produttiva, utilizzabilità economica e valori di mercato.

Contabilizzazione e effetti della rivalutazione

Il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in una riserva speciale con vincolo di indisponibilità. Se la riserva è usata a copertura perdite, non possono essere distribuiti utili fino al suo reintegro o alla riduzione deliberata in assemblea straordinaria.

Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti, le somme distribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente, concorrono al reddito imponibile della società/ente e dei soci/partecipanti. È inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata negli esercizi precedenti. Il saldo attivo concorre anche alla variazione in aumento del capitale investito ai fini della disciplina sulla capitalizzazione delle imprese.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Sui maggiori valori rivalutati è dovuta un’imposta sostitutiva del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per i beni non ammortizzabili. Il versamento avviene in massimo tre rate annuali, con interessi del 6 per cento sulle rate successive alla prima. Il maggior valore è fiscalmente riconosciuto dall’esercizio in cui la rivalutazione è iscritta in bilancio.

Estensione della rivalutazione ad altri soggetti

La disciplina si applica anche a imprese individuali, società di persone, enti commerciali e non commerciali indicati dalla norma, società ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia e, per i regimi semplificati, ai beni risultanti dai registri acquisti entro il 31 dicembre 1999, previa redazione di un prospetto bollato e vidimato.

Attuazione della rivalutazione

Le modalità di attuazione sono demandate a decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni.

Conferimenti ex legge n. 218/1990: imposta sostitutiva

Le società destinatarie di conferimenti effettuati ai sensi della legge n. 218/1990 possono assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento, o in alternativa del 15 per cento, la differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La richiesta va effettuata in dichiarazione e l’imposta può essere rateizzata in tre anni con interessi del 6 per cento.

La disciplina regola anche gli effetti sul costo fiscalmente riconosciuto dei beni, delle azioni ricevute e delle riserve/fondi formati a fronte dei maggiori valori. Per le fusioni tra conferitaria e conferente valgono regole specifiche. Una successiva legge del 2003 ha riaperto l’applicazione per i beni risultanti dal bilancio 2003, riducendo le aliquote al 12 per cento e al 9 per cento.

Società che hanno effettuato conferimenti ex legge n. 218/1990

Anche le società che hanno ricevuto o gestito tali conferimenti possono applicare imposta sostitutiva del 19 per cento sulla differenza tra valore delle azioni ricevute e costo fiscalmente riconosciuto, con effetti sul costo delle azioni e sul trattamento delle riserve. È prevista una disciplina specifica per l’ipotesi di fusione e per i casi in cui la società abbia già fruito di altra imposta sostitutiva su maggiori valori.

Conferimenti ex d.lgs. n. 358/1997

Le disposizioni sugli articoli 17 e 18 si estendono anche ai conferimenti disciplinati dal d.lgs. n. 358/1997.

Disciplina dell’imposta sostitutiva sui conferimenti

L’imposta sostitutiva applicata in queste fattispecie è computabile, entro certi limiti, nell’ammontare delle imposte rilevanti per il credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti. L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e può ridurre le riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per la ripartizione dell’onere non concorrono al reddito né alla base IRAP.

Attuazione e regole procedurali per l’imposta sostitutiva sui conferimenti

Per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi. È previsto un decreto ministeriale attuativo entro 90 giorni.

Fondo di copertura rischi su crediti per banche e intermediari finanziari

Gli enti creditizi e finanziari possono trasferire, in tutto o in parte, il fondo di copertura di rischi su crediti iscritto nel bilancio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali. L’importo trasferito è soggetto a imposta sostitutiva del 19 per cento, non rileva ai fini del limite del 5 per cento dei crediti in bilancio, è indeducibile e può essere utilizzato in diminuzione delle riserve.

L’opzione va esercitata con apposito modello allegato alla dichiarazione dei redditi del periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge; il pagamento può avvenire in tre rate annuali con interessi del 6 per cento. Anche qui è previsto un decreto ministeriale attuativo entro 90 giorni.

Svalutazione dei crediti

È aumentato lo spazio di deduzione della svalutazione crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti: la percentuale passa dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e il recupero dell’eccedenza è spalmato su nove esercizi successivi anziché sette. La modifica opera dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Regolarizzazione degli intermediari

I sostituti d’imposta e gli intermediari che non hanno applicato o versato ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999 possono regolarizzare gli adempimenti versando entro dicembre 2000 l’imposta dovuta con interessi al tasso legale.

Titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti

È esclusa l’applicazione di alcune disposizioni sui proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al SEBC e dalla BCE presso soggetti indicati dalla BCE in liste di sistemi di regolamento dei titoli idonei per le operazioni di credito del SEBC.

Rimborso d’imposta ai non residenti nell’ambito degli OICR

Le regole sui fondi comuni e sui fondi chiusi sono modificate per consentire alla società di gestione il versamento dell’imposta sostitutiva in massimo undici rate a partire da febbraio, al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti. Analogo meccanismo vale per i soggetti incaricati del collocamento e per il pagamento disposto tramite la banca depositaria, che non può essere richiesto direttamente all’amministrazione finanziaria.

Deposito dei titoli obbligazionari degli enti territoriali

La legge contiene anche una modifica al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, ma il contenuto è solo parzialmente riportato nell’estratto fornito.

Valutazione di obsolescenza

La legge contiene molte disposizioni speciali legate a finestre temporali ormai chiuse, a regimi transitori e a norme poi superate o modificate. Restano ancora di interesse soprattutto i principi storici sulle CFC e sulle rivalutazioni, ma nel complesso il provvedimento ha oggi rilevanza principalmente ricostruttiva e sistematica, più che applicativa quotidiana.

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