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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26107/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 relativo a IRES e altre imposte. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione un debito di 1.000.000 euro iscritto a bilancio, ritenendolo inesistente e qualificandolo come sopravvenienza attiva. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, escludendo la tassazione della somma perché l'erronea rappresentazione contabile non aveva prodotto risparmio o evasione d'imposta, ma aveva confermato le sanzioni per irregolarità contabile consapevole non corretta con successive variazioni. Con l'unico motivo di ricorso, la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 471/1997, 3 del d.lgs. n. 472/1997, 7 del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che, una volta esclusa la fattispecie imponibile, doveva essere esclusa anche la sanzione per infedele dichiarazione, mancando un'ipotesi sanzionatoria per il mero comportamento irregolare e consapevole privo di incidenza sulla dichiarazione; evocava inoltre il principio di legalità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la sanzione per dichiarazione infedele presuppone un reddito imponibile inferiore, un'imposta inferiore, un credito superiore, ovvero indebite detrazioni o deduzioni esposte in dichiarazione. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che la posta di 1.000.000 euro era stata impropriamente iscritta nel passivo come contropartita di una errata contabilizzazione nelle rimanenze, ma che tale duplice e incongrua rappresentazione non aveva inciso sul conto economico né sul modello dichiarativo e non aveva prodotto alcun risparmio o evasione di imposta. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che non era applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, perché l'errore patrimoniale non aveva inciso sulla dichiarazione dei redditi e non integrava infedeltà obiettiva neppure in termini di incompletezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata prospettata come norma denunciata per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per escludere che la precedente valutazione della sezione sesta vincolasse la successiva trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base della decisione in camera di consiglio da parte della sezione semplice.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    "Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte".

    La sanzione per dichiarazione infedele si applica solo in presenza di un'effettiva infedeltà della dichiarazione, ossia quando il contenuto dichiarativo risulti obiettivamente alterato nei termini indicati dalla norma.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità in materia sanzionatoria.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato come norma processuale nel motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 88 Tuir

    Richiamato nel ragionamento della Corte per ribadire che, nel caso concreto, il recupero a tassazione dell'IRES non era legittimo.

Massime di principio

  • La sanzione per dichiarazione infedele presuppone che l'errore contabile si rifletta in modo oggettivo sulla dichiarazione fiscale, determinando un reddito imponibile inferiore, un'imposta inferiore, un credito superiore o indebite detrazioni/deduzioni.
  • Un mero errore nello stato patrimoniale, se non incide sul conto economico né sul contenuto della dichiarazione dei redditi, non integra di per sé una dichiarazione infedele sanzionabile.
  • Non è sufficiente, ai fini sanzionatori, la mera irregolarità o consapevolezza dell'errore contabile: occorre una specifica previsione normativa che colleghi quel comportamento alla violazione dichiarativa punita.
  • Quando il recupero fiscale è escluso perché la posta non ha prodotto effetti sul reddito imponibile o sull'imposta dichiarata, viene meno anche il presupposto per la sanzione correlata alla infedeltà della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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