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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26081/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore rete)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del gestore della rete elettrica nazionale, della delibera della Giunta regionale Lombardia n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, adottata per dare attuazione alla l.r. Lombardia n. 4/2016 in tema di regolarizzazione delle opere realizzate senza titolo su aree del demanio idrico fluviale e revisione dei canoni di polizia idraulica. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva rigettato i primi due motivi e dichiarato inammissibili i successivi quattro motivi, ritenendo che questi ultimi investissero profili di merito estranei alla propria giurisdizione di legittimità, perché relativi alla quantificazione dei canoni e alla correttezza delle scelte regionali. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla translatio iudicii e sul riparto di giurisdizione, sostenendo che il difetto di giurisdizione sarebbe stato rilevato tardivamente e in modo irrituale; 2) nullità della motivazione per apparenza, contraddittorietà ed eccesso di potere giurisdizionale, perché la sentenza avrebbe arbitrariamente qualificato come di merito censure che denunciavano invece vizi di legge ed eccesso di potere; 3) mancata motivazione sulla questione del canone minimo; 4) mancata motivazione sull'applicazione del canone minimo anche nelle ipotesi di regolarizzazione, con effetto di vanificare il beneficio previsto per i grandi utenti; 5) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla pretesa incidenza retroattiva delle modifiche regolatorie sui procedimenti pendenti, in violazione di affidamento, buona fede e irretroattività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza del TSAP, pur potendo correttamente escludere la propria cognizione sulle censure ritenute afferenti a diritti soggettivi riservati al TRAP, avesse reso sul punto una motivazione solo apparente: non ha spiegato in modo sufficiente perché le censure articolate contro la delibera regionale fossero mere contestazioni di merito e non vizi di legittimità o di eccesso di potere. La Corte ha escluso che vi fosse un conflitto reale di giurisdizione con la precedente declinatoria del TAR, ma ha censurato la laconicità e apoditticità della motivazione con cui il TSAP aveva dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente ai primi due motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice competente, mentre gli ulteriori motivi restano assorbiti o non esaminati nel merito per effetto dell'accoglimento su motivazione apparente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

    richiamato per la disciplina della translatio iudicii e del rilievo della giurisdizione dopo la riassunzione del giudizio.

  • art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69

    invocato per sostenere che, nel giudizio riassunto dopo la declinatoria di giurisdizione, il giudice ad quem avrebbe dovuto sollevare tempestivamente la questione di giurisdizione.

  • art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    individuato come norma che attribuisce ai Tribunali regionali delle acque pubbliche la cognizione sulle controversie in materia di acque aventi ad oggetto diritti soggettivi, inclusa la corretta quantificazione dei canoni.

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    richiamato per delimitare la giurisdizione di legittimità del TSAP sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche e sui soli vizi di legittimità, non sul merito.

  • art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 112/1998

    richiamato per affermare la competenza regionale nella determinazione dei canoni di concessione e nell'introito dei relativi proventi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    usato come parametro del vizio motivazionale deducibile in cassazione avverso le decisioni del TSAP, limitato a motivazione inesistente, contraddittoria o solo apparente.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente come parametro di un processo equo e di una motivazione adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di ricorso e al possibile vizio di ultrapetizione/omissione.

  • art. 204 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    evocato dal Pubblico Ministero come possibile strumento di rettificazione interna alla decisione del TSAP, ma la Corte non fonda su ciò la decisione.

  • art. 11 Preleggi

    richiamato dalla ricorrente per denunciare la pretesa applicazione retroattiva delle modifiche regolatorie.

  • art. 3 Cost.

    invocato nei motivi per censurare la disparità di trattamento tra gestori della rete elettrica e altri operatori infrastrutturali.

Massime di principio

  • Nel giudizio per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione inesistente, contraddittoria o solo apparente; non è invece consentito un controllo sulla sufficienza o razionalità della motivazione in sé.
  • Quando il giudice dichiara inammissibili censure qualificandole come attinenti al merito, deve spiegare in modo puntuale perché i motivi non investano invece profili di legittimità o di eccesso di potere: una formula assertiva e stereotipata non basta.
  • Nel contenzioso in materia di acque pubbliche, la distinzione tra controversie su diritti soggettivi relativi alla corretta applicazione dei canoni e controversie sulla legittimità degli atti amministrativi determinativi dei canoni è decisiva ai fini del riparto tra TRAP e TSAP.
  • L'accoglimento o il rigetto del giudizio sul riparto di giurisdizione non esaurisce l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente sulla qualificazione delle singole censure come di merito o di legittimità.
  • In materia di canoni e indennità collegati al demanio idrico, le contestazioni articolate e plurime del provvedimento amministrativo richiedono una replica motivazionale specifica, soprattutto quando si deducano effetti discriminatori, retroattivi o contrari ai principi di affidamento e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezza

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