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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12373/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società fornitrice, l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, per l'anno d'imposta 2009, emetteva un avviso di accertamento con recupero di IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. Poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese, l'atto veniva notificato al socio unico, sul presupposto che l'atto di cessione delle quote intervenuto nel 2011 fosse simulato e che il ricorrente fosse rimasto sostanzialmente socio unico. Il contribuente impugnava l'avviso deducendo: decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, perché il raddoppio dei termini non poteva operare essendo la denuncia penale intervenuta oltre il termine ordinario; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa allegazione degli atti richiamati; violazione dell'art. 2495 c.c. e della disciplina sulla responsabilità del socio della società estinta, anche per inapplicabilità ratione temporis dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 e per il fatto che alla data di approvazione del bilancio egli non era più socio; vizio di motivazione sulla pretesa simulazione della cessione delle quote; erronea valutazione presuntiva degli elementi da cui la CTR aveva desunto simulazione e distribuzione di utili; motivazione apparente sul punto dell'utile di bilancio indicato come portato a nuovo; omessa pronuncia sulla limitazione della responsabilità del socio alla sola IRES; mancata applicazione dello ius superveniens favorevole in tema di sanzioni tributarie introdotto dal d.lgs. 158/2015.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta l'applicazione della clausola di salvaguardia sul raddoppio dei termini, perché ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'atto è stato posto in notificazione dall'Ufficio, non quella di conoscenza del contribuente, e quindi l'avviso deve considerarsi notificato all'Amministrazione prima del 2 settembre 2015. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sul punto dell'abrogazione implicita della clausola di salvaguardia, ritenendo che la CTR l'avesse implicitamente respinta aderendo alla tesi della sua applicabilità. Ha invece accolto il sesto motivo, ravvisando motivazione apparente nella statuizione della CTR secondo cui non era credibile l'errore contabile relativo all'utile di bilancio, perché tale affermazione era apodittica e non consentiva di ricostruire l'iter logico decisorio; in conseguenza ha dichiarato assorbiti i motivi quarto e quinto, relativi alla prova presuntiva della simulazione della cessione delle quote e all'asserito errore contabile. Ha poi accolto il settimo motivo per omessa pronuncia sulla questione, dedotta in subordine, della limitazione della responsabilità del socio al solo IRES. Ha infine accolto l'ottavo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulle censure accolte e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo ratione temporis vigente, consentiva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di elementi che imponevano la denuncia penale; la clausola di salvaguardia transitoria mantiene salvi gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 43 d.P.R. 600/1973 per il regime del raddoppio dei termini in materia IVA.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    I commi 1 e 2 hanno introdotto il limite al raddoppio dei termini in caso di denuncia tardiva; il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia che fa salvi gli atti notificati alla data del 2 settembre 2015.

  • art. 1 L. n. 208/2015

    Ha successivamente eliminato la disciplina del raddoppio dei termini, ma con disciplina transitoria applicabile solo ai periodi d'imposta indicati dalla legge e senza incidere sugli atti già salvi ex d.lgs. 128/2015.

  • art. 331 c.p.p.

    È il parametro per valutare l'obbligo di denuncia penale ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini.

  • artt. 331 e 332 c.p.p.

    Richiamati nel fatto come base dell'informativa di reato trasmessa alla Procura.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dal contribuente per l'omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma il motivo non è accolto in sentenza.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dalla CTR per sostenere la notifica dell'avviso al socio della società cancellata e la persistenza della pretesa verso il socio nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per fondare la responsabilità del socio della società estinta per i debiti tributari, nei limiti previsti dalla norma applicabile ratione temporis.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per contestare la validità delle presunzioni semplici poste a base della simulazione della cessione quote e della distribuzione degli utili.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di corretta rappresentazione del bilancio e di eventuale errore contabile.

  • art. 2423-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di criteri di redazione del bilancio.

  • art. 2424 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul bilancio per contestare l'iscrizione degli utili.

  • art. 2478-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina del bilancio delle società a responsabilità limitata.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione idonea al raggiungimento dello scopo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per la denuncia di nullità in caso di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per censurare l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e di ricorso.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato in relazione alla mancata applicazione dello ius superveniens sanzionatorio.

  • d.lgs. n. 471/1997

    artt. 1, comma 2; 5, comma 4; 6, comma 1

    Le modifiche del d.lgs. 158/2015 hanno introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, che deve essere valutato dal giudice nei giudizi ancora pendenti.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto in materia tributaria.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Ha ridisegnato il sistema sanzionatorio tributario in modo in parte più favorevole e deve essere considerato nei giudizi non definitivi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del minimo motivazionale richiesto alla sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini della clausola transitoria che salva gli atti notificati entro una certa data, rileva per l'Amministrazione il momento in cui l'atto è stato consegnato al soggetto incaricato della notificazione, secondo il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, e non il momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
  • Nel regime del raddoppio dei termini per l'accertamento, è sufficiente la presenza di seri indizi che rendano obbligatoria la denuncia penale, secondo una valutazione prognostica ex ante; non occorre l'effettiva commissione del reato, né rilevano l'eventuale omissione o successiva archiviazione della denuncia.
  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se la questione era stata ritualmente devoluta al giudice di merito e il ricorso ne consente la puntuale verifica; tuttavia, se la questione è logicamente incompatibile con la decisione adottata, può configurarsi un rigetto implicito, non censurabile come omessa pronuncia.
  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è solo assertiva o apodittica e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una formula generica di condivisione o di inattendibilità della tesi di parte.
  • Quando la validità dell'accertamento dipende anche dalla statuizione sulle sanzioni, il giudice deve considerare d'ufficio lo ius superveniens più favorevole, se il rapporto non è definito e la controversia è ancora pendente.
  • In presenza di un motivo accolto per vizio di motivazione apparente o per omessa pronuncia su questioni decisive, la cassazione con rinvio è necessaria per consentire al giudice di merito un nuovo esame delle questioni assorbite o non decise.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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