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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12333/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare sita a Venezia, per la quale la società aveva proposto il classamento in categoria D/2 con rendita pari a euro 156.530,00. L'Agenzia delle entrate rettificava il classamento mantenendo la categoria D/2 ma aumentando la rendita a euro 318.600,00. La contribuente impugnava l'atto deducendone la nullità, in particolare per violazione dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato un metodo di stima non consentito e fondato su dati incerti. La C.T.R. accoglieva l'appello ritenendo che, per l'accertamento effettuato nel 2018 su immobile rientrante nelle categorie interessate dalla norma, dovesse applicarsi la stima diretta e che, comunque, l'accertamento fosse motivato in modo insufficiente perché fondato su una concatenazione di presunzioni e su dati presuntivi. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, dell'art. 15 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'approccio reddituale e del metodo di stima adottato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però corretto ex art. 384 c.p.c. la motivazione della sentenza di merito, chiarendo che la CTR aveva confuso la stima diretta, sempre prevista per le unità immobiliari a destinazione speciale, con i diversi metodi di stima utilizzabili per determinare la rendita (diretto, reddituale o indiretto). La Corte ha inoltre osservato che la decisione di merito si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato l'asserita necessità di stima diretta, dall'altro la nullità dell'accertamento per l'uso di dati incerti e di presunzioni. Poiché il ricorso non censurava entrambe le rationes in modo idoneo, restava ferma una ratio non impugnata e, quindi, il ricorso era inammissibile. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    La norma viene richiamata come disposizione che disciplina il metodo di accertamento catastale per alcune unità immobiliari; la Corte chiarisce che non impone la confusione tra stima diretta e metodo di stima, e che la questione riguarda il modo di determinare la rendita e non l'esistenza in sé della stima diretta.

  • art. 15 d.P.R. n. 1142/1949

    È richiamato quale base normativa del metodo di stima diretto, che consente di determinare la rendita dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, al netto delle spese e delle perdite.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    È citato nel quadro normativo di riferimento della determinazione catastale, in collegamento con le circolari richiamate dalla Corte.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla sul punto, evidenziando l'errore di diritto contenuto nella motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico e idoneo; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità o comunque il rigetto del motivo, perché su di essa si forma giudicato interno.
  • In materia di accertamento catastale, va distinto il problema della stima diretta come criterio previsto dalla normativa per determinate unità immobiliari dal problema del concreto metodo di stima utilizzato per pervenire alla rendita; la censura deve confrontarsi con tale distinzione.
  • L'accertamento catastale fondato su una concatenazione di presunzioni e su dati incerti può essere ritenuto invalido dal giudice di merito, ma la relativa statuizione va specificamente attaccata in cassazione se si vuole ottenere la riforma della decisione.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando l'esito del giudizio sia comunque corretto, ma la motivazione contenga un errore giuridico non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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