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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12331/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Gli eredi di un soggetto che aveva sottoscritto, in vita, più contratti di adesione a programmi immobiliari e versato varie somme chiedevano l'ammissione al passivo della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per un credito complessivo di euro 43.000,00. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale perché ritenuta non provata la data certa dei contratti e, comunque, non dimostrato l'effettivo versamento/accredito delle somme alla società. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la data delle scritture private non autenticate fosse divenuta certa per effetto della morte del sottoscrittore, evento anteriore all'apertura della procedura, e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare sia l'anteriorità dei contratti sia l'esistenza del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, anche a voler ritenere fondata la censura sulla data certa ex art. 2704 c.c., la decisione impugnata si reggeva su una seconda ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata: il Tribunale aveva infatti accertato in fatto che la documentazione bancaria non consentiva di verificare la corrispondenza tra le trattenute effettuate e l'effettivo accredito alla società, cioè la mancata prova del pagamento delle quote. Tale accertamento di fatto non poteva essere aggredito con il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiedeva una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Pertanto, la mancata impugnazione della ratio autonoma ha reso il ricorso integralmente inammissibile. Condanna dei ricorrenti alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata diventa certa e opponibile ai terzi dal verificarsi degli eventi indicati dalla norma; nel caso esaminato, la morte del sottoscrittore è richiamata come fatto idoneo a rendere certa la data rispetto ai terzi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; il giudice di merito aveva ritenuto che spettasse all'opponente provare la fonte del credito e i fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare una pretesa erronea valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la valutazione delle risultanze di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'erronea ricognizione della fattispecie concreta e il travisamento della prova avrebbero dovuto essere dedotti, se del caso, con il vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    Richiamati come base del procedimento di opposizione allo stato passivo.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    Richiamato in relazione allo scioglimento d'ufficio della società cooperativa e alla nomina del commissario liquidatore.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve provare i fatti costitutivi del credito; il curatore o il commissario liquidatore può limitarsi a contestare la sussistenza e l'opponibilità della pretesa, mentre i fatti impeditivi, modificativi o estintivi restano a carico della procedura.
  • La morte del sottoscrittore di una scrittura privata non autenticata costituisce evento idoneo a rendere certa la data del documento ai sensi dell'art. 2704 c.c., con conseguente opponibilità ai terzi, se il fatto risulta provato e se la questione è effettivamente decisiva nel caso concreto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento del fatto o delle prove compiuto dal giudice di merito; quando si deduce un errore nella ricostruzione del fatto storico o nella valutazione del materiale probatorio, il vizio va incanalato nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata specifica censura di tale ratio comporta l'inammissibilità del ricorso, anche quando un altro capo della motivazione potrebbe essere astrattamente criticabile.
  • In sede di legittimità, la decisione sulla prova dell'effettivo pagamento o accredito di somme costituisce accertamento di fatto insindacabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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