Cassazione Civile, Ordinanza n. 31936/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2006, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, incentrato soprattutto sulla deducibilità di costi di sponsorizzazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, mentre la commissione regionale ha accolto solo in parte l’appello dell’ufficio, ritenendo indeducibili i costi di sponsorizzazione verso un’associazione sportiva per 100.000 euro perché supportati da documentazione ritenuta insufficiente e con fatture considerate artatamente gonfiate, ma ha ritenuto giustificati i costi verso altro soggetto per 20.000 euro. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sul processo verbale di constatazione e sul contraddittorio endoprocedimentale; violazione della disciplina di motivazione dell’avviso di accertamento per richiamo a documenti non conosciuti; violazione della norma che disciplina la deducibilità dei costi di sponsorizzazione; violazione della disciplina generale sull’inerenza dei costi; violazione delle norme sulla sottoscrizione dell’avviso e sull’onere di esibire la delega al funzionario firmatario. L’Agenzia ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso, poiché il termine lungo di impugnazione, calcolato secondo l’art. 327 c.p.c. e la sospensione speciale prevista per le controversie definibili, risultava scaduto prima della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine di legge. Ha applicato il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., coordinato con la sospensione speciale di sei mesi prevista per le controversie definibili dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, chiarendo che, nel caso concreto, il termine scadeva il 22/12/2017, mentre il ricorso era stato notificato il 22/01/2018. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
richiamato come parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria; la doglianza è rimasta assorbita dalla tardività del ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato quale vizio processuale per nullità della sentenza impugnata.
art. 24 l. n. 4/1929
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del processo verbale di constatazione per la contestazione delle violazioni finanziarie.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per affermare l’obbligo di redazione del processo verbale di accesso e di constatazione.
richiamato quale norma di rinvio alle regole sul processo verbale previste per l’IVA anche alle imposte dirette.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
richiamato per sostenere il diritto del contribuente a presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla consegna del PVC.
richiamato sia per il requisito della motivazione dell’avviso di accertamento sia per la sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di un delegato.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
invocato dalla ricorrente come norma che renderebbe deducibili i costi di sponsorizzazione entro una certa soglia, qualificata come presunzione assoluta.
art. 9, comma 8, l. n. 289/2002
richiamato nel ricorso con riferimento alla presunzione assoluta di deducibilità delle sponsorizzazioni nei rapporti con associazioni sportive che rendano attività pubblicitaria.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
richiamato per sostenere il criterio ampio di inerenza dei costi all’attività d’impresa.
richiamato per contestare la validità dell’avviso sottoscritto da funzionario delegato.
applicato come termine lungo di impugnazione di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
interpretato come sospensione speciale di sei mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili, da cumulare al termine ordinario se la scadenza cade tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017.
richiamato per chiarire che la sospensione feriale opera sul termine ordinario, non sulla sospensione speciale prevista dalla normativa speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, per quanto il testo sia tronco nella parte finale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., come prorogato da una sospensione speciale prevista per le controversie definibili, comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per alcune controversie tributarie si cumula con il termine ordinario solo se la sua scadenza ricade nel periodo di efficacia della norma; il calcolo va effettuato secondo le regole dettate dalla disciplina speciale e coordinato con la sospensione feriale solo per il termine ordinario.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, restano assorbite le censure di merito relative alla motivazione della sentenza, alla legittimità dell’accertamento e alla deducibilità dei costi.
- Ai fini della validità degli atti impositivi e della loro motivazione, il contribuente può contestare il richiamo a documenti non conosciuti o non allegati; tuttavia, tali questioni non possono essere esaminate se il ricorso è proposto oltre il termine di impugnazione.
- Il riparto dell’onere probatorio sulle deleghe di firma, sul processo verbale e sulla motivazione dell’accertamento resta tema di merito, ma non può essere scrutinato quando l’impugnazione sia già tardiva.
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