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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un’azione civile esercitata in sede penale nei confronti della ricorrente, per fatti dai quali era derivata una condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente. In seguito a riassunzione del processo davanti alla Corte d’appello, ai sensi degli artt. 392 c.p.c. e 622 c.p.p., la Corte territoriale ha confermato ai soli fini civili la sentenza penale di condanna. La parte condannata ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Prima della decisione nel merito, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non si sono difese. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    norma richiamata come base della riassunzione del giudizio civile a seguito del processo penale

  • art. 622 c.p.p.

    norma richiamata come base per la riassunzione dell’azione civile in sede civile dopo la definizione del processo penale

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, atto che nel caso di specie ha determinato la cessazione della controversia

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso, perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato con riferimento al contributo unificato

  • l. n. 228 del 2012

    citata come fonte della modifica normativa che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non si estende, per interpretazione analogica, alla rinuncia al ricorso.
  • Quando gli intimati non svolgono difese, la declaratoria di estinzione per rinuncia può essere resa senza pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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