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Legge

LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Normativa italiana069U0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dispone la sospensione automatica dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative dal 1° al 31 agosto di ogni anno; il decorso riprende al termine del periodo e i termini inizianti nel periodo sono differiti. Prevede numerose eccezioni (alcuni procedimenti penali, misure di prevenzione, casi previsti dall'ordinamento giudiziario e norme c.p.c.), possibilità per il giudice o PM di dichiarare l'urgenza e decorrenza dei termini anche nel periodo feriale. Annotazioni: più sentenze della Corte Costituzionale hanno esteso l'ambito della sospensione in vari settori; modifiche legislative del 2014-2015 hanno prodotto effetti a decorrere dal 2015 e l'applicazione è stata chiarita anche per i TAR e il Consiglio di Stato.

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto)

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