LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDispone la sospensione automatica dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative dal 1° al 31 agosto di ogni anno; il decorso riprende al termine del periodo e i termini inizianti nel periodo sono differiti. Prevede numerose eccezioni (alcuni procedimenti penali, misure di prevenzione, casi previsti dall'ordinamento giudiziario e norme c.p.c.), possibilità per il giudice o PM di dichiarare l'urgenza e decorrenza dei termini anche nel periodo feriale. Annotazioni: più sentenze della Corte Costituzionale hanno esteso l'ambito della sospensione in vari settori; modifiche legislative del 2014-2015 hanno prodotto effetti a decorrere dal 2015 e l'applicazione è stata chiarita anche per i TAR e il Consiglio di Stato.
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto)
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