Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di restituzione di una somma di denaro pari a euro 152.237,54, che una madre assumeva di avere mutuato al figlio e alla di lui moglie separata per consentire l'acquisto della casa familiare. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti di entrambi i convenuti, ma in appello la sola moglie aveva impugnato e la Corte territoriale aveva rigettato la domanda nei suoi confronti, ritenendo che: il mutuo dovesse essere provato dal creditore anche in ambito familiare; una scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta dal solo marito non fosse opponibile alla moglie; non risultasse alcuna procura del marito a rappresentarla; nel regime di comunione legale il debito contratto da uno dei coniugi, pur per bisogni familiari, non implica di per sé solidarietà passiva dell'altro coniuge. La ricorrente principale ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1372 c.c. e 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la moglie non fosse terza ma parte sostanziale del rapporto, per avere beneficiato del mutuo e per l'affidamento ingenerato nel creditore, anche alla luce del preliminare da lei stipulato e dell'erogazione di una prima tranche della somma; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per mancata trascrizione delle conclusioni, incluse quelle istruttorie; 3) mancanza di motivazione, assumendo che la Corte d'appello avesse dichiarato assorbite altre censure senza motivare. Il ricorso incidentale del marito denunciava, in sostanza, che la decisione avesse escluso la responsabilità solidale della moglie e non avesse accolto le sue domande di manleva/rimborso nei confronti di quest'ultima, deducendo violazione delle norme sull'efficacia del riconoscimento di debito, sull'interpretazione del contratto e sul principio di apparenza, nonché omessa pronuncia sulle domande subordinate di regresso o indennizzo per il 50% del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Sul primo motivo principale ha ritenuto in parte inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché diretta in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nel merito ha osservato che il richiamo alla giurisprudenza invocata non aiutava la ricorrente, poiché mancava la dimostrazione del presupposto richiesto per agire anche contro il coniuge non stipulante ai sensi dell'art. 189 c.c., ossia l'insufficienza dei beni della comunione e il mancato adempimento dell'unico debitore principale. Il secondo motivo è stato respinto perché la mancata trascrizione integrale delle conclusioni non determina nullità se risulta che esse siano state comunque esaminate, e l'eventuale mancata esplicita risposta ai mezzi istruttori non integra vizio quando il giudice ritenga il processo già sufficientemente istruito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di specificità, poiché il riferimento all'assorbimento riguardava le doglianze dell'appello della controparte, non essendovi state impugnazioni della ricorrente rimaste non esaminate. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto nel suo complesso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il marito non aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto le sue domande verso la moglie e che, avendo egli chiesto la conferma della sentenza di primo grado, la statuizione sfavorevole nei suoi confronti era ormai coperta da giudicato; pertanto non era legittimato a dolersi in cassazione della mancata pronuncia o della mancata attribuzione della solidarietà/regresso nei confronti della coniuge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale della ricorrente principale e del ricorrente incidentale in favore della controricorrente vittoriosa, con compensazione interna tra i due ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del rapporto nei confronti della coniuge, ma la Corte non vi ha ravvisato un fondamento decisivo per l'accoglimento del motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di motivazione mancante o apparente non ricorre quando la decisione consente di comprendere la ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la diversa valutazione delle prove
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiama il necessario onere di specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta, del momento della discussione e della decisività
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione dell'onere di specificità
il riconoscimento del debito da parte di uno dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri
per agire contro il coniuge non stipulante occorre dimostrare anche l'insufficienza dei beni della comunione e l'inadempimento del coniuge debitore principale
artt. 112 e 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
l'omessa trascrizione delle conclusioni rileva solo se accompagnata dalla loro mancata considerazione o da omessa decisione
invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l'efficacia ricognitiva della scrittura, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamati per denunciare un'erronea ermeneutica negoziale, ma senza interesse utile in cassazione
richiamati in tema di riparto dell'onere probatorio e presunzioni, ma non hanno condotto all'accoglimento
invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamati dal ricorrente incidentale a sostegno del principio di apparenza e della partecipazione del coniuge al rapporto, senza esito favorevole
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo del trasferimento; in ambito familiare la prova del rapporto deve essere particolarmente rigorosa.
- Il riconoscimento del debito effettuato da uno solo dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri coobbligati non sottoscrittori.
- Nel regime di comunione legale, la circostanza che un debito sia stato contratto per bisogni della famiglia non comporta automaticamente la solidarietà passiva del coniuge non stipulante; per agire anche contro quest'ultimo, occorre allegare e provare i presupposti specificamente richiesti dalla disciplina applicabile, tra cui l'insufficienza dei beni della comunione e l'inadempimento del debitore principale.
- La mancata trascrizione integrale delle conclusioni delle parti in sentenza non comporta nullità se dal testo risulta che esse siano state comunque esaminate e decise; analogamente, il mancato esame espresso di una richiesta istruttoria non determina invalidità quando la sua superfluità o non decisività sia desumibile dalla motivazione.
- In sede di legittimità difetta di interesse il ricorso incidentale proposto da una parte che non abbia impugnato la statuizione sfavorevole della sentenza di primo grado e che risulti ormai definitivamente soccombente per mancata impugnazione tempestiva.
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