Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione presupposta e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, rilevando che l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’illegittimità dell’atto presupposto si era formato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva annullato la decisione di primo grado del Giudice di pace e, decidendo sull’opposizione, aveva rigettato l’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Venezia. Il Comune, nel corso del giudizio di legittimità, ha poi comunicato di aver annullato in autotutela la stessa ordinanza-ingiunzione, perché nel frattempo la Corte di cassazione aveva affermato l’illegittimità della determina dirigenziale n. 310 del 2006 nella parte in cui introduceva limitazioni all’accesso alla zona a traffico limitato lagunare per natanti abilitati da altri comuni, in funzione della riduzione del moto ondoso. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata; il Comune chiedeva la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il provvedimento sanzionatorio impugnato viene annullato in autotutela dall’amministrazione, viene meno l’interesse alla decisione e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese è giustificata se l’annullamento dell’atto o il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sopravvengono dopo la proposizione del ricorso, poiché la parte ricorrente ha agito in un quadro ancora non chiarito dalla successiva giurisprudenza.
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