Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31858/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca esattoriale per il mancato pagamento di importi iscritti a ruolo in varie cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva in primo e secondo grado: mancata notifica delle cartelle sottese all'ipoteca, difetto di motivazione dell'atto, prescrizione dei crediti e violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 per asserita mancanza della previa intimazione ad adempiere. La CTR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, accolto solo in parte l'appello del contribuente, ritenendo non provata la notifica di alcune cartelle e prescritti alcuni crediti, nonché infondata la censura sull'art. 50 d.P.R. 602/1973. Le amministrazioni ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) nullità per carenza di motivazione, perché la CTR non avrebbe spiegato quali cartelle fossero non notificate e a quali crediti si riferisse la prescrizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché due cartelle risultavano notificate a mezzo raccomandata A/R e ricevute da un familiare convivente; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR escluso la prova della notifica nonostante la legittimità della notificazione diretta a mezzo posta; 4) violazione degli artt. 2946 e 2962 c.c., perché per i crediti erariali si applicherebbe il termine decennale di prescrizione e non quello quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo superabile la censura sulla motivazione perché, dal complesso della sentenza e dalle deduzioni delle stesse ricorrenti, era comunque possibile individuare le cartelle considerate notificate e quelle escluse. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che la notificazione della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione mediante invio diretto di raccomandata A/R è disciplinata dalle norme sul servizio postale ordinario e che la sentenza impugnata non aveva motivato in modo idoneo l'affermazione di mancata prova della notifica delle due cartelle specificamente indicate, nonostante dalla documentazione prodotta emergesse la consegna a persona indicata come autorizzata al ritiro. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha trattato come richiamo correttivo del principio applicabile: i crediti tributari, salvo diversa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale; una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, in fase di riscossione opera comunque la prescrizione propria del tributo. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sede di Reggio Calabria, che dovrà verificare nuovamente la notifica delle cartelle e la prescrizione dei tributi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata scrutinata alla luce della necessità che la sentenza consenta il controllo sulla ratio decidendi, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame del fatto decisivo è stato riconosciuto con riferimento alla documentazione sulla notifica di due cartelle mediante raccomandata A/R.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata ravvisata rispetto ai criteri di notificazione della cartella esattoriale e alla disciplina della prescrizione dei crediti tributari.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento; tale forma semplificata è regolata dalle norme del servizio postale ordinario.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    La censura del contribuente sulla necessità della previa intimazione ad adempiere è stata respinta nei gradi di merito e non è risultata decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti tributari erariali, in assenza di una diversa previsione, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La Corte esclude l'applicazione del termine quinquennale per i tributi erariali considerati, perché non si tratta di prestazioni periodiche in senso civilistico.

  • art. 2962 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, ma la Corte ribadisce che la prescrizione va calibrata sulla natura del credito tributario.

  • art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    È stato menzionato dalle ricorrenti per il discarico delle imposte relative alle cartelle di importo residuo fino a mille euro.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione ex L. 890/1982.
  • Se il giudice di merito esclude la validità della notifica di alcune cartelle o la prescrizione di alcuni crediti, deve indicare con sufficiente chiarezza a quali atti e a quali crediti si riferisca, altrimenti la motivazione non è controllabile.
  • Ai fini della notificazione postale semplificata della cartella, la consegna del plico a persona risultante autorizzata al ritiro o convivente del destinatario può integrare una notifica valida, se documentalmente attestata.
  • I crediti tributari erariali, in mancanza di una disciplina speciale, si prescrivono nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, nella fase della riscossione continua ad applicarsi la prescrizione propria del tributo sottostante.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.