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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

Un soggetto coinvolto in una vicenda penale risalente al 2013 ha agito ex art. 152 d.lgs. 196/2003 contro varie testate ed editori, lamentando l’illegittimità del trattamento dei propri dati personali derivante dalla persistente pubblicazione, visibilità e indicizzazione su motori di ricerca di articoli relativi a quella vicenda. Chiedeva la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione degli articoli in associazione al proprio nome; ulteriormente, la loro anonimizzazione; infine, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82 Reg. UE 679/2016 e artt. 2043 e 2059 c.c. Il Tribunale aveva ordinato solo la deindicizzazione di un articolo di una testata, rigettando le altre domande e ponendo le spese a carico dell’attore. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: violazione degli artt. 5 e 17 Reg. UE 679/2016 per avere il Tribunale ancorato il diritto all’oblio esclusivamente all’assoluzione intervenuta nel 2021 e non anche al decorso del tempo e al mancato aggiornamento degli articoli; violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese, assumendo che la parziale adesione della testata avrebbe dovuto condurre a cessazione della materia del contendere o compensazione; violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto non provata l’indicizzazione degli articoli in associazione al nome del ricorrente; omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 111 c.p.c. quanto alla posizione di una società che aveva solo la disponibilità di un archivio telematico, non la titolarità del contenuto; violazione degli artt. 5 e 17 Reg. UE 679/2016 sul presupposto che la deindicizzazione non avrebbe richiesto la modifica dell’archivio; infine, contestazione della liquidazione delle spese per avere incluso una fase istruttoria asseritamente inesistente. La Corte ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa valutazione di fatto o perché generici e non autosufficienti; ha inoltre ritenuto infondate le censure sulle spese, rilevando che il Tribunale non aveva liquidato una fase istruttoria non svolta. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in gran parte a una rivalutazione del merito o fossero generiche, prive di specifica autosufficienza o di interesse; ha confermato quindi la decisione del Tribunale, che aveva disposto solo la deindicizzazione di un singolo articolo e aveva respinto le ulteriori domande, incluse quelle risarcitorie e quelle nei confronti delle altre convenute. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 152 d.lgs. 196/2003

    indicato come base del ricorso introduttivo per la tutela giurisdizionale in materia di trattamento dei dati personali.

  • art. 5 Reg. UE 679/2016

    richiamato per i principi di minimizzazione, aggiornamento dei dati e responsabilizzazione del titolare del trattamento; la Corte non accoglie la tesi che imponga l’aggiornamento degli articoli prima dell’assoluzione.

  • art. 17 Reg. UE 679/2016

    evocato come fondamento del diritto alla cancellazione/deindicizzazione; la Corte conferma che nel caso concreto la valutazione del giudice di merito era ancorata al bilanciamento con il diritto di cronaca e all’attualità della notizia.

  • art. 21 Reg. UE 679/2016

    richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 5 e 17 come base della richiesta di rimozione/deindicizzazione.

  • art. 82 Reg. UE 679/2016

    richiamato quale base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati.

  • art. 2043 c.c.

    evocato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria per illecito trattamento dei dati.

  • art. 2059 c.c.

    evocato dal ricorrente a sostegno del risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio processuale in diversi motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude l’ammissibilità delle censure perché in realtà mirano a contestare valutazioni di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese; la Corte conferma la liquidazione operata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato in relazione alla contestazione della valutazione delle prove e alla mancata contestazione di screenshot e documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    evocato per contestare la valutazione giudiziale del materiale probatorio; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 111 c.p.c.

    evocato rispetto alla disciplina della successione nel diritto controverso; la Corte reputa il motivo privo di interesse e non decisivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    citato insieme al comma 1 quater quale base del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 127/2004

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla liquidazione delle spese.

  • d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006

    richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese processuali.

Massime di principio

  • In materia di diritto all’oblio e trattamento di dati in ambito giornalistico, la domanda di rimozione o deindicizzazione va valutata attraverso il bilanciamento tra diritto alla riservatezza dell’interessato e diritto di cronaca/informazione della collettività, tenendo conto dell’attualità della notizia e dell’interesse pubblico alla sua conservazione.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: quando la decisione di appello/merito si fonda su apprezzamenti fattuali, il motivo è inammissibile se non individua un effettivo errore di diritto o un omesso esame nei limiti rigorosi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Chi deduce l’omesso aggiornamento di contenuti giornalistici deve indicare specificamente quale aggiornamento fosse dovuto e perché; affermazioni generiche sul decorso del tempo o sulla non attualità della notizia non bastano, se non accompagnate dalla precisa allegazione del contenuto che avrebbe dovuto essere integrato o corretto.
  • La censura relativa alla prova dell’indicizzazione o della deindicizzazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza e non con una ricostruzione alternativa del fatto; in mancanza di specifica contestazione e autosufficienza, il motivo è inammissibile.
  • In tema di legittimazione passiva nelle controversie sul trattamento dei dati pubblicati online, non basta allegare la mera relazione con la testata o con l’archivio: occorre allegare e provare che il convenuto abbia la disponibilità del contenuto e il potere di intervenire su di esso, anche quando si invochi la sola deindicizzazione.
  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile solo se la parte dimostra che il giudice abbia applicato voci non dovute o abbia effettivamente considerato una fase processuale inesistente; non è sufficiente un calcolo difforme del ricorrente non corrispondente al testo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento dei dati personaliDiritto all'oblioImpugnazioniSpese di lite
RamiPrivacyProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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