Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto: in un primo giudizio di cassazione era stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso il decreto della corte d’appello che aveva liquidato un indennizzo per irragionevole durata di un giudizio presupposto. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto; la Corte, con ordinanza interlocutoria, ha escluso l’errore revocatorio ma ha rilevato che il precedente ricorso non era stato effettivamente trattato, ravvisando un’incompiuta esercizio della giurisdizione. Nella nuova fase il ricorrente ha quindi censurato il decreto della corte d’appello (giudice del rinvio) nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese del giudizio, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione solo apparente: secondo il ricorrente, non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, trattandosi di una controversia in cui il Ministero era comunque risultato soccombente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inesistenza dell’ordinanza n. 2461/2023, ritenendo che il precedente ricorso non fosse stato realmente esaminato. Nel merito ha accolto il ricorso perché la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice del rinvio non era sorretta da ragioni idonee ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della giustizia a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di rinvio, del primo giudizio di cassazione e del presente giudizio.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per dedurre un errore di fatto; la Corte ha chiarito che il rimedio non era effettivamente fondato su un errore revocatorio, ma la questione sostanziale era la mancata trattazione del ricorso nel precedente giudizio di cassazione.
La condanna alle spese è configurata come conseguenza legale della soccombenza e non come misura sanzionatoria.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, secondo un regime rigoroso: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; la complessità della causa, la contumacia o l’assenza di opposizione non bastano.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla regolazione delle spese.
Richiamata quale disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.
Richiamata come fonte del testo rigoroso dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alla compensazione delle spese.
Richiamata nel ragionamento sulla disciplina applicabile al processo presupposto e al regime temporale delle norme.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
Richiamata come passaggio che consente la compensazione anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, ma sempre con specifica indicazione in motivazione.
Massime di principio
- La condanna alle spese segue il criterio oggettivo della soccombenza e non ha natura sanzionatoria; la compensazione costituisce deroga e va interpretata restrittivamente.
- Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese è legittima solo in presenza dei casi espressamente previsti o di altre gravi ed eccezionali ragioni specificamente e adeguatamente motivate.
- La mera complessità della controversia, la semplicità dell’attività difensiva, la contumacia o l’assenza di opposizione della controparte non integrano di per sé ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese; al più possono incidere sulla quantificazione, non sull’azzeramento della rifusione.
- Se non vi sono ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito alla loro liquidazione.
- Una decisione che non abbia effettivamente esaminato il ricorso introduttivo può essere trattata come provvedimento privo dei presupposti minimi di validità processuale, con possibilità di rinnovazione del giudizio e di adozione di un nuovo atto conclusivo valido.
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