Cassazione Civile, Ordinanza n. 20726/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa all'anno 2002, dell'importo di euro 822,63. In appello erano stati dedotti vari vizi della cartella e della notificazione: mancata motivazione sul calcolo degli interessi, assenza o irregolarità della relata di notifica, difetto di sottoscrizione, insufficienza della prova della notifica prodotta dall'agente della riscossione e collocazione della relata sul frontespizio. Con il ricorso per cassazione sono stati formulati sei motivi, tutti riferiti a violazioni di norme tributarie e processuali, oltre che a omesso esame di fatti decisivi. Nella memoria depositata in Cassazione il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che il carico rientrava nello stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati tra il 2000 e il 2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che la cartella impugnata, di importo inferiore a 1.000 euro, relativa a un carico affidato all'agente della riscossione il 9 aprile 2009 e notificato il 17 novembre 2009, rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018; di conseguenza il debito era stato annullato ope legis e il processo si era estinto. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'annullamento automatico comporta la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, senza necessità di un provvedimento di sgravio.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
i debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati
prevede uno stralcio automatico ope legis dei carichi entro il limite di 1.000 euro, riferito al singolo carico affidato e non all'importo complessivo della cartella; l'effetto è la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019
Gli enti creditori ... adeguano le proprie scritture contabili
norma di coordinamento contabile successiva, richiamata per confermare che l'annullamento opera automaticamente e richiede solo adempimenti tecnici e contabili.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla sentenza di merito per legittimare la riscossione di una quota del tributo dopo l'esito favorevole all'ufficio nel giudizio sull'avviso di accertamento.
invocato dal ricorrente per la censura di difetto di motivazione della cartella.
invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficiente motivazione della cartella e la lesione del diritto di difesa.
richiamato nei motivi di ricorso per contestare la prova della notificazione e la motivazione della cartella.
invocato per lamentare omessa pronuncia o extrapetizione da parte del giudice di merito.
richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare la prova e la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la disciplina della notificazione degli atti tributari.
richiamato per dedurre nullità o inesistenza della relata di notifica e della sua collocazione formale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 669 del 1996
richiamato nel quinto motivo in tema di requisiti formali degli atti documentali prodotti.
art. 187 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato nel quinto motivo per sostenere l'inidoneità delle copie prodotte a provare la notificazione.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico dei debiti previsto dal d.l. n. 119 del 2018 opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, anche senza un formale provvedimento di sgravio.
- Ai fini dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, il limite di euro 1.000 va riferito al singolo carico affidato all'agente della riscossione, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e non all'importo complessivo della cartella.
- Quando il carico tributario viene annullato ex lege, la controversia sulla cartella di pagamento diventa priva di oggetto; le censure relative a vizi propri dell'atto o della notificazione restano assorbite.
- La cessazione della materia del contendere conseguente a uno stralcio legislativo comporta la compensazione delle spese di lite, poiché la definizione del giudizio deriva da un fatto esterno alla lite stessa.
- Per verificare l'applicabilità dello stralcio occorre controllare sia l'epoca di affidamento del carico sia l'importo residuo alla data di entrata in vigore della norma, senza considerare interessi di mora e aggio della riscossione.
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