Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto convenzionale relativo al finanziamento di corsi di specializzazione con fondi comunitari. L'associazione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di spese sostenute nell'esecuzione di un progetto; la regione si era opposta, riconoscendo solo una parte del debito e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione di somme erogate e non rendicontate in relazione ad altri corsi. In primo grado il decreto fu revocato e fu accolta la riconvenzionale della regione, con rigetto della domanda dell'associazione. In appello l'associazione ha censurato l'interpretazione della convenzione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto grave inadempimento la mancata produzione delle quietanze, e che, secondo gli artt. 6 e 8 della convenzione, tali quietanze sarebbero state dovute solo dopo l'erogazione del saldo. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1453 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., lamentando un'erronea interpretazione contrattuale e una motivazione apodittica della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione della convenzione rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale, infatti, la disciplina applicabile era quella dell'art. 8, lett. B), della convenzione, perché l'associazione aveva chiesto un solo acconto pari al 50% della sovvenzione; perciò era tenuta a produrre le quietanze a copertura dell'intero finanziamento, ma non lo aveva fatto. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali può essere dedotta in cassazione solo con una critica specifica al ragionamento interpretativo del giudice di merito, non con una mera diversa lettura del contratto.
art. 1363 c.c.
Richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati; la Corte ribadisce che la censura deve indicare in che modo il giudice se ne sia discostato.
art. 1366 c.c.
Richiamato per il principio di buona fede oggettiva nell'interpretazione del contratto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi.
art. 1369 c.c.
Richiamato per l'interpretazione funzionale del contratto; la Corte afferma che il ricorso non può limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel motivo, in relazione alla prospettata qualificazione della condotta come inadempimento contrattuale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di interpretazione.
art. 375 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la fissazione della causa in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dell'accordo a quella accolta dal giudice di merito: è necessario indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo la motivazione si sia discostata da esso.
- L'interpretazione del negozio giuridico è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo se la censura individua un errore di diritto nell'applicazione dei criteri ermeneutici o una motivazione illogica o insufficiente nei limiti dedotti.
- Quando la censura non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito, il ricorso è inammissibile.
- La qualificazione dell'obbligo di rendicontazione e della documentazione richiesta va operata in base alla concreta disciplina contrattuale applicabile alla specifica modalità di erogazione prevista dalle parti; la doglianza che ignori tale ricostruzione di fatto non supera il vaglio di ammissibilità.
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