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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per l’anno 2011 e IMU per l’anno 2012 emessi dal Comune su aree ritenute edificabili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato gli avvisi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha dedotto violazione dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006 e dell’art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva impropriamente fondato la decisione su un’altra sentenza, relativa ad altra annualità, priva di efficacia vincolante perché riferita a un dato variabile come il valore imponibile dell’area; (2) ha denunciato violazione degli artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che il vincolo idrogeologico valorizzato dai giudici di merito non comportava inedificabilità assoluta ed era comunque venuto meno con l’approvazione del piano di assetto idrogeologico; (3) ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando l’affermazione della CTR secondo cui l’avviso era criptico, poiché esso richiamava la deliberazione comunale n. 240/2007, contenente i criteri essenziali di zona e tariffa; (4) ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi del processo tributario, sostenendo che, nel giudizio di impugnazione-merito, la CTR non avrebbe potuto limitarsi ad annullare gli atti ma avrebbe dovuto, se del caso, rideterminare il valore dell’area. I contribuenti hanno resistito e, in memoria, hanno invocato sopravvenienze urbanistiche e precedenti relativi a un altro comproprietario, sostenendo la non tassabilità dei diritti edificatori in presenza di compensazione urbanistica. La Corte ha ritenuto irrilevanti le sopravvenienze prodotte, ha respinto il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo ritenendo sufficiente, in linea di principio, la motivazione dell’avviso che rinvia a una delibera generale pubblica e a una relazione di stima, ma ha evidenziato che la CTR non aveva affrontato il vero nodo decisivo, cioè la natura dei diritti edificatori previsti dal PUC (perequativi o compensativi) e la concreta incidenza di eventuali vincoli sull’imponibilità e sul valore venale del bene. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso del Comune, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia verificando la reale tipologia dei diritti edificatori previsti dal piano urbanistico e la permanenza/efficacia dei vincoli idrogeologici sul valore delle aree. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo

    La norma è richiamata come parametro per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale censurabili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamata per denunciare sia violazione di legge sia nullità della sentenza per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 7 l. 212/2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario non comporta l’allegazione degli atti generali pubblicati e conoscibili; il rinvio a delibere comunali pubbliche è sufficiente se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa.

  • art. 1, comma 162, l. 296/2006

    Richiamato quale base normativa dell’obbligo motivazionale degli atti di accertamento dei tributi locali.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme sul processo tributario asseritamente violate.

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 504/1992

    Richiamati in tema di presupposto ICI e determinazione della base imponibile delle aree edificabili; la Corte ribadisce che il tema decisivo è la concreta edificabilità/potenzialità edificatoria del suolo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura del Comune è stata respinta perché la CTR non aveva effettivamente violato la regola sull’onere della prova nel punto specificamente dedotto, mentre restava da esaminare il merito sostanziale della tipologia di area.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del contenuto dell’avviso di accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia/ultrapetizione; il motivo è stato assorbito perché la sentenza è stata cassata per altra ragione decisiva.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Le delibere comunali di determinazione dei valori venali per zone omogenee sono considerate atti generali pubblici, non soggetti ad allegazione se conoscibili.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)

    Citato per il principio secondo cui eventuali variazioni del prelievo per mutamenti urbanistici possono rilevare per le annualità future e, per gli anni pregressi, un eventuale rimborso dipende da una scelta del Comune.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997

    Le delibere comunali sui valori delle aree edificabili svolgono funzione di supporto presuntivo e non richiedono allegazione se pubbliche.

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    Il rinvio per relationem richiede allegazione solo per gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.

Massime di principio

  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere, nei suoi elementi essenziali, la pretesa fiscale e di contestarla efficacemente; non occorre allegare gli atti generali che siano legalmente pubblici e dunque conoscibili.
  • Nel contenzioso relativo a ICI/IMU sulle aree edificabili, il giudice deve distinguere tra perequazione urbanistica e compensazione urbanistica: la prima attribuisce un indice edificatorio intrinseco al terreno ed è compatibile con la tassazione; la seconda attribuisce un diritto edificatorio separato, non inerente al suolo e quindi non idoneo, di regola, a fondare il presupposto impositivo.
  • Le sopravvenienze urbanistiche e le modifiche della destinazione dei suoli incidono normalmente sulle annualità d’imposta successive e non determinano, di regola, l’illegittimità automatica degli avvisi relativi ad annualità anteriori.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, l’annullamento dell’atto non può prescindere dall’esame del nucleo sostanziale della pretesa quando la questione decisiva riguarda la concreta imponibilità del bene e la corretta qualificazione urbanistica dell’area.
  • Le delibere comunali che predeterminano per zone omogenee i valori delle aree edificabili svolgono funzione di supporto presuntivo e possono essere utilizzate dall’amministrazione come base dell’accertamento, fermo il diritto del contribuente di contestarne in concreto la fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpunazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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