Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca, per il tramite della propria mandataria, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo derivante da un finanziamento chirografario, da un ulteriore finanziamento garantito da pegno e da altre partite collegate, domandando il riconoscimento del privilegio pignoratizio su somme costituite in garanzia su un saldo di conto corrente. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo per una parte; il tribunale, decidendo sull’opposizione, aveva ammesso l’intero credito ma aveva escluso la prelazione, ritenendo che la garanzia sul saldo del conto corrente fosse un pegno regolare e che, comunque, la costituzione della garanzia fosse inefficace per actio pauliana esercitata dal curatore. La banca ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea qualificazione del pegno come regolare anziché irregolare e omessa considerazione della disciplina dei contratti di garanzia finanziaria; 2) insussistenza di un atto revocabile perché il pegno sarebbe stato contestuale al finanziamento e l’operazione complessiva sarebbe stata vantaggiosa, oltre a contestare l’eventus damni; 3) violazione dell’onere della prova e errata valutazione degli elementi presuntivi circa la scientia damni, sostenendo che il tribunale avesse attribuito valore privilegiato alle attestazioni del curatore e avesse confuso la conoscenza dello stato di insolvenza con il pregiudizio ai creditori. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato esame di fatti non contestati utili a provare la consapevolezza del pregiudizio in capo alla banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e ha accolto anche il ricorso incidentale del fallimento. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la questione, in particolare il profilo soggettivo dell’azione revocatoria esercitata dal curatore e gli elementi presuntivi dedotti dalle parti, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato che il pegno sul saldo di conto corrente è regolare quando non vi sia immediata facoltà di disposizione da parte della banca e che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria non elimina la revocabilità fallimentare della garanzia; tuttavia ha ritenuto erronea la valutazione del giudice di merito perché aveva utilizzato indici riferiti alla conoscenza dello stato di insolvenza e non alla consapevolezza del pregiudizio patrimoniale richiesta per l’azione revocatoria ex art. 66 l.fall.
Norme richiamate
art. 2787 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura e opponibilità del pegno
art. 1851 c.c.
richiamato per la disciplina del pegno di saldo di conto corrente e la distinzione tra pegno regolare e irregolare
L. fall., artt. 53 e 56
richiamati con riferimento all’insinuazione al passivo e alla compensazione tra credito e garanzia
art. 4 d.lgs. 170/2004
ritenuto non incidente sul regime di revocabilità della garanzia finanziaria in ambito concorsuale
art. 5 d.lgs. 170/2004
richiamato dalla ricorrente, ma considerato non idoneo a escludere la revocatoria fallimentare
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati per censurare l’interpretazione della clausola di pegno; la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se indica specificamente i canoni violati e come il giudice se ne sia discostato
art. 2901 c.c.
richiamato per affermare che la revocabilità può colpire autonomamente la garanzia reale rispetto al contratto cui accede
art. 66 l. fall.
base normativa dell’azione revocatoria esercitata dal curatore secondo le norme del codice civile
art. 67 l. fall.
comma 1, nn. 3 e 4; comma 2
richiamato come norma che prevede la revocabilità di atti e garanzie nel periodo sospetto
art. 33 l. fall.
la relazione del curatore e le attestazioni correlate sono considerate legittima fonte informativa se non specificamente contestate
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta mancata considerazione di fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e degli elementi presuntivi
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sul requisito soggettivo della revocatoria
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Il pegno sul saldo di conto corrente bancario è qualificabile come pegno irregolare solo se il contratto attribuisce espressamente al creditore pignoratizio la facoltà immediata e incondizionata di disporre della somma; in difetto di tale facoltà, la garanzia resta un pegno regolare.
- Nel pegno regolare sul saldo di conto corrente la banca non acquisisce la somma con obbligo di restituirne il tantundem e, pertanto, non si realizza la compensazione tipica del pegno irregolare né viene meno la necessità di insinuazione al passivo per il soddisfacimento del credito.
- La disciplina dei contratti di garanzia finanziaria non esclude, di per sé, la revocabilità concorsuale della garanzia o dell’incameramento conseguente alla sua escussione, se la garanzia ricade nel periodo sospetto o ricorrono i presupposti di inefficacia previsti dalla legge fallimentare.
- L’azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall. rinvia ai presupposti sostanziali dell’azione pauliana di diritto comune: il rinvio incide su legittimazione, effetti e contesto processuale, ma non altera i requisiti costitutivi dell’azione.
- Ai fini della revocatoria ordinaria/fallimentare, l’elemento soggettivo non coincide con la mera conoscenza dello stato di insolvenza, ma con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.
- La relazione del curatore e le attestazioni sulla situazione debitoria e sull’attivo della procedura costituiscono fonte di informazione utilizzabile dal giudice, purché non siano specificamente contestate; il giudice non è tenuto ad acquisire d’ufficio ulteriori prove per verificarne la veridicità.
- In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indica in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
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