Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società cooperativa in liquidazione, pronunciata dal Tribunale di Milano su istanza di un creditore e di alcuni avvocati, e dal successivo reclamo rigettato dalla Corte d'appello. La società, ricorrente per cassazione, ha censurato la decisione di merito con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 18, comma 7, l. fall. per tardiva costituzione dei reclamati e conseguente decadenza dalla facoltà di indicare prove e produrre documenti; 2) error in procedendo per l'ingresso nel giudizio di materiale probatorio oltre i termini perentori; 3) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio, perché la reclamante non avrebbe potuto difendersi rispetto alle difese e alla documentazione tardivamente prodotta dalla controparte; 4) violazione degli artt. 1, comma 2, lett. c), l. fall. e 2424 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe considerato tra i debiti da iscrivere in bilancio anche un debito tributario derivante da avviso di accertamento non definitivo e da contenzioso non ancora definito. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata poggiava su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata: l'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società e il conseguente mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall. In ragione di ciò, le doglianze, anche ove fondate sulla documentazione tardiva, non avrebbero comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari sulla perdita di legittimazione della società cancellata dal registro imprese, richiamando l'art. 10 l. fall. e il permanere della possibilità di fallimento entro l'anno dalla cancellazione. Nel merito, però, ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili per difetto di interesse, perché non colpivano una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza d'appello: la condivisa valutazione di inattendibilità dei bilanci e il mancato assolvimento dell'onere di provare la non fallibilità. Di conseguenza, la decisione di rigetto del reclamo è rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per la costituzione nel reclamo fallimentare è richiamato quale limite per attività difensive e istruttorie, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta comunque inidonea a scalfire la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.
La società che invochi la non fallibilità deve assolvere l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla norma; la mera produzione dei bilanci, se inattendibili o non suffragati da ulteriore documentazione, non è sufficiente.
art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
Il superamento della soglia di esposizione debitoria integra un presupposto ostativo alla non fallibilità; la Corte d'appello lo ha ritenuto accertato sulla base del progetto di stato passivo.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude, entro l'anno e al ricorrere dei presupposti, la possibilità di dichiarazione di fallimento; perciò permane la legittimazione processuale della società estinta nel procedimento fallimentare.
La cancellazione comporta l'estinzione della società, ma tale effetto è coordinato con la fictio iuris dell'art. 10 l. fall. nel procedimento per dichiarazione di fallimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta rappresentazione contabile dei debiti; la censura è stata però assorbita dall'inammissibilità generale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo, ma la censura non ha inciso sulla ratio autonoma della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del secondo e terzo motivo; la doglianza processuale è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato in tema di contraddittorio, ma la violazione dedotta non è stata ritenuta decisiva ai fini dell'annullamento della sentenza.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e della parità delle parti, senza rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per lamentare la compressione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio, senza esito favorevole.
È la norma che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la società che invochi la non fallibilità deve fornire una prova positiva e attendibile del mancato superamento delle soglie dimensionali; la sola produzione del bilancio non basta se i dati ivi esposti risultano inattendibili o non verificati.
- Se la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando le censure investono solo argomenti ulteriori o concorrenti e non colpiscono quella specifica base decisoria.
- La contestazione dell'utilizzo di un documento tardivamente prodotto è irrilevante in cassazione quando la sentenza impugnata resta comunque fondata su un diverso accertamento non censurato e idoneo da solo a sorreggere il rigetto.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude, nel quadro dell'art. 10 l. fall., la possibilità di dichiarazione di fallimento entro l'anno né fa venir meno automaticamente la legittimazione processuale della società nel relativo procedimento.
- Ai fini della non fallibilità, i bilanci non possono essere considerati prova autosufficiente se non sono supportati da elementi idonei a dimostrarne la correttezza e completezza, specie quando emerga l'omessa iscrizione di debiti rilevanti.
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