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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale operante nel settore delle lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, pronunciata su istanza di due creditori. Il tribunale aveva ritenuto superata la soglia di fallibilità considerando, oltre ai debiti verso le istanti, anche altri debiti, tra cui un ingente debito verso una società di leasing relativo a macchinari agricoli concessi in leasing. In appello il reclamo contro il fallimento era stato respinto, perché la corte territoriale aveva ritenuto che il debito verso la società di leasing non fosse provata come estinto prima della sentenza di fallimento e che, quindi, dovesse essere conteggiato integralmente nel passivo ai fini della verifica della fallibilità. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale impostazione deducendo violazione delle norme sulla soglia di fallibilità e sulla disciplina del leasing, sostenendo che, prima della dichiarazione di fallimento, il concedente aveva risolto il contratto, venduto i beni e quindi il credito originario non poteva più essere computato per intero, dovendo invece essere ridotto tenendo conto del ricavato della vendita e, a seconda della disciplina applicabile, dell'equo compenso o della detrazione prevista dalla legge n. 124/2017. Ha inoltre dedotto che la corte d'appello avrebbe dovuto verificare se la disciplina applicabile fosse quella dell'art. 1526 c.c. oppure quella introdotta dalla legge n. 124/2017, in ragione del momento di verificazione dei presupposti della risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà accertare, in via incidentale ai soli fini della verifica della fallibilità, se il debito verso la società di leasing fosse effettivamente estinto oppure ridotto per effetto della vendita dei beni concessi in leasing, e dovrà anche stabilire quale disciplina sia applicabile al rapporto: l'art. 1526 c.c., se la risoluzione è anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017, oppure la disciplina di tale legge se i relativi presupposti sono successivi. Dovrà quindi ricalcolare il debito residuo considerando il valore di realizzo dei beni venduti o il ricavato della vendita, secondo il regime applicabile. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    La verifica della fallibilità richiede di considerare l'esposizione complessiva dell'imprenditore, includendo anche debiti contestati o sub iudice, ma il giudice deve valutarne incidentalmente l'effettiva incidenza e misura ai soli fini del computo dell'indebitamento complessivo.

  • art. 18 l. fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 43, ultimo comma, l. fall.

    La pronuncia richiama l'interruzione del giudizio di opposizione quando interviene il fallimento.

  • art. 1526 c.c.

    Per il leasing traslativo risolto anteriormente alla legge n. 124/2017, si applica in via analogica: il giudice può ridurre la penale e deve detrarre il valore di mercato o il valore di realizzo del bene dalle somme dovute, riconoscendo l'eventuale residuo all'utilizzatore.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma sulla risoluzione per inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma sugli effetti della risoluzione del contratto.

  • L. 124/2017, art. 1, commi 136-140

    La disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge. In caso di risoluzione, il concedente deve restituire all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, al netto delle poste indicate dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria e la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della soglia di fallibilità, il giudice deve considerare l'esposizione debitoria complessiva dell'imprenditore, includendo anche crediti contestati o non ancora definitivamente accertati, ma deve compiere su di essi un accertamento incidentale per stabilire se e in quale misura vadano computati nel passivo rilevante.
  • La contestazione di un debito non ne impedisce automaticamente l'inclusione nel calcolo dell'indebitamento; tuttavia, se la contestazione è sorretta da elementi specifici, il giudice non può ignorarla e deve valutare l'effettivo residuo debito.
  • Nel leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c.; la disciplina introdotta dalla legge n. 124/2017 non opera retroattivamente.
  • Quando il bene oggetto di leasing sia stato venduto, il valore di realizzo o il ricavato della vendita deve essere considerato nel calcolo del residuo credito del concedente, sia secondo il regime dell'art. 1526 c.c. sia secondo quello della legge n. 124/2017, poiché incide sulla concreta quantificazione del debito dell'utilizzatore.
  • In sede di accertamento della fallibilità, il giudice non può limitarsi a verificare l'esistenza formale del credito allegato, ma deve determinare il suo effettivo ammontare alla data rilevante, tenendo conto degli eventi sopravvenuti che ne abbiano inciso l'entità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLeasing
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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