Cassazione Civile, Ordinanza n. 19154/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento collegata a più cartelle esattoriali riferite a tributi di diversa natura. In appello la decisione regionale aveva confermato la pretesa ritenendo: corretta la notifica delle cartelle, poiché il contribuente aveva dimostrato di averne avuto conoscenza; infondata l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile un termine decennale; non fondate le doglianze sulla difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro; non esaminata, invece, la domanda di compensazione tra crediti e debiti tributari. Il ricorrente ha quindi proposto sei motivi: violazione delle norme sulla rappresentanza tecnica dell'Agente della riscossione; violazione dell'art. 2948 c.c. per mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale dei tributi locali; omessa pronuncia sulla compensazione; violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c. per mancata compensazione; carenza di motivazione sulla medesima istanza; invalidità delle sottoscrizioni sugli atti prodromici e mancata prova della delega del funzionario firmatario. Le Amministrazioni resistenti hanno inoltre segnalato che, per effetto dello stralcio automatico ex lege previsto dal d.l. n. 119 del 2018, alcune cartelle di importo fino a 1.000 euro erano state annullate, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere per tali posizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle rientranti nello stralcio automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018, poiché i relativi debiti sono stati automaticamente annullati. Sul resto, ha rigettato il motivo relativo alla legittimazione del difensore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo ammissibile il patrocinio dell'avvocato del libero foro senza necessità di apposita delibera nei casi di controversie tributarie. Ha invece accolto i motivi attinenti alla prescrizione, rilevando che per i tributi locali il termine è quinquennale, e quelli relativi all'omessa pronuncia sulla compensazione debiti/crediti, ritenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse deciso sulla relativa istanza. Ha respinto la doglianza sulla sottoscrizione degli atti prodromici perché non aveva investito specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla intervenuta conoscenza delle cartelle. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per accertare la prescrizione e la sussistenza dei presupposti della compensazione, oltre che per regolare le spese.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo non superiore a euro 1.000,00, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, automaticamente annullati
Lo stralcio opera automaticamente senza necessità di domanda; riguarda il singolo carico affidato e non l'importo complessivo della cartella; la verifica dell'importo va compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 16-quater d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Impone agli enti creditori l'adeguamento delle scritture contabili sulla base degli elenchi trasmessi dall'agente della riscossione, confermando il meccanismo di annullamento automatico.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale, nel quadro della rappresentanza dell'ente nei giudizi tributari.
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati; la difesa con avvocato esterno è alternativa e non eccezionale.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La delibera motivata è necessaria solo quando la controversia è riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene; non serve quando la controversia non è riservata alla stessa o quando il patrocinio esterno è consentito dalla disciplina speciale.
Per i tributi locali la prescrizione del credito è quinquennale.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Indica il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali.
art. 1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Prevede un termine di decadenza di tre anni dalla definitività dell'avviso di accertamento per la riscossione dei tributi locali.
L'omessa pronuncia ricorre se il giudice non decide su una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente devoluta.
La compensazione richiede la verifica dei reciproci crediti e debiti; l'omesso esame della domanda di compensazione integra vizio censurabile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente e intellegibile.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La questione della firma degli atti accertativi viene ricondotta alla regola della sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma sulla sottoscrizione degli atti tributari in materia IVA.
art. 71-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione degli atti prodromici.
art. 53, commi 1 e 18, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in tema di impugnazione e regole processuali nel giudizio tributario.
art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Se la cartella non è impugnata, il credito si consolida e non possono più essere fatti valere vizi degli atti presupposti che avrebbero potuto essere dedotti con l'impugnazione della cartella.
art. 28-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di compensazione.
Massime di principio
- Lo stralcio dei mini-carichi tributari ex lege opera automaticamente, senza necessità di istanza del debitore, e determina la cessazione della materia del contendere per i debiti rientranti nei presupposti normativi.
- Ai fini dello stralcio automatico rileva il singolo carico affidato all'agente della riscossione e non il valore complessivo della cartella; il limite di euro 1.000 va verificato sul debito residuo esistente alla data di entrata in vigore della norma.
- Nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, davanti al giudice tributario, la difesa mediante avvocato del libero foro è consentita dalla disciplina speciale senza che occorra una delibera motivata ex art. 43 r.d. n. 1611/1933, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato e quelli di sua indisponibilità secondo la convenzione.
- Per i tributi locali il credito è soggetto a prescrizione quinquennale; va distinta la prescrizione della fase di riscossione dalla decadenza della fase di accertamento, che segue un diverso termine.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente devoluta; la relativa censura in cassazione richiede l'esatta indicazione dell'atto e del contenuto della domanda non esaminata.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento consolida la pretesa tributaria e impedisce di far valere successivamente vizi degli atti presupposti, salvo che tali vizi siano stati tempestivamente dedotti con l'impugnazione dell'atto notificato.
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