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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di recupero di un credito d'imposta notificato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su un processo verbale di constatazione del 18 aprile 2008. L'Ufficio ha contestato che, nel periodo d'imposta 2006, la società avesse compensato imposte per euro 1.093.566,00 superando il limite di euro 100.000,00 nel triennio previsto dalla regola de minimis richiamata dall'art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000. La CTR aveva già respinto l'appello della società e dell'amministratore avverso il rigetto di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità dell'avviso per violazione del divieto di doppia imposizione, perché la medesima pretesa sarebbe già stata iscritta a ruolo e oggetto di cartella poi parzialmente annullata; 2) illegittimità dell'atto per mancato svolgimento di una specifica istruttoria sul credito e per lesione del diritto di difesa; 3) omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione del regime de minimis in favore delle assunzioni di lavoratori svantaggiati; 4) violazione del diritto unionale e dei regolamenti comunitari invocati, per mancata disapplicazione del limite de minimis; 5) erronea affermazione che i crediti maturati nel 2003 fossero ormai inutilizzabili nel 2006, sostenendo invece la prescrizione decennale; 6) violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni, per asserita mancanza di elementi idonei a sorreggere il recupero; 7) violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente prima del recupero del credito; 8) motivazione apparente sulla debenza delle sanzioni, che i ricorrenti ritenevano non applicabili per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudizio tributario è di impugnazione-merito e che, venuto meno il profilo formale relativo alla pretesa già iscritta a ruolo per effetto dello sgravio, la CTR poteva esaminare il merito dell'avviso di recupero. Ha respinto anche il secondo e il settimo motivo: il contribuente era stato informato del pvc e del rilievo sul superamento del limite de minimis, sicché poteva presentare osservazioni; inoltre, per i tributi non armonizzati non opera un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità, salvo prova che l'esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva implicitamente rigettato la richiesta di disapplicazione del limite. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., poiché la censura non si confrontava con il consolidato orientamento di legittimità che considera legittimo il limite de minimis posto dalla normativa nazionale in tema di agevolazioni fiscali. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché attinenti a rationes decidendi autonome non più decisive. L'ottavo motivo è stato esaminato ma respinto: la Corte ha ritenuto insussistente un'obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni, data la chiarezza dell'art. 7, comma 10, L. n. 388/2000 e la giurisprudenza costante. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 10, L. n. 388/2000

    regola de minimis; limite di euro 100.000,00 nel triennio

    la norma consente l'agevolazione solo entro il limite quantitativo previsto; il superamento della soglia legittima il recupero del credito d'imposta.

  • art. 1, comma 422, L. n. 311/2004

    richiamato dai ricorrenti in combinato con altre disposizioni per sostenere la nullità dell'atto per doppia imposizione.

  • art. 14, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di illegittimità dell'azione di recupero.

  • art. 67, d.P.R. n. 600/1973

    invocato dai ricorrenti come norma sul divieto di doppia imposizione.

  • art. 12, commi 4 e 7, L. n. 212/2000

    la Corte esclude la lesione del diritto di difesa, rilevando che il pvc aveva già messo il contribuente in grado di conoscere la contestazione e di formulare osservazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia sulla disapplicazione del de minimis è stata ritenuta infondata, poiché la CTR aveva comunque deciso in senso conforme alla sua applicazione.

  • art. 10 del Trattato CE

    non impone la disapplicazione del limite de minimis nazionale nel caso esaminato, perché non vi è contrasto con la normativa unionale secondo l'orientamento consolidato.

  • Regolamento CE n. 994/1998

    richiamato dai ricorrenti come fonte di deroga alla regola de minimis per le assunzioni di lavoratori svantaggiati, ma la Corte non ne accoglie la lettura.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    invocato dai ricorrenti per sostenere la disapplicazione della soglia, ma la Corte aderisce all'orientamento che nega il contrasto.

  • art. 63, comma 2, L. n. 289/2002

    richiamato per contestare il limite temporale di fruizione del credito; la Corte non esamina nel merito la censura perché divenuta priva di interesse.

  • art. 2946 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione decennale del credito; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.

  • artt. 2729 e 2697 c.c.

    richiamati per contestare la prova del recupero; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse sopravvenuto.

  • art. 6, comma 2, L. n. 212/2000

    la Corte esclude che la mancata comunicazione preventiva determini invalidità, mancando una disciplina generale di nullità e non essendo dimostrato un diverso esito del procedimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione sulla sanzione; la Corte ritiene la motivazione eventualmente integrabile e comunque corretta nella soluzione adottata.

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti nel tema delle sanzioni e dell'incertezza normativa.

  • art. 6, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dai ricorrenti per invocare la non punibilità per obiettiva incertezza.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza; la Corte la esclude.

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    termine per proporre ricorso davanti al giudice tributario, ritenuto rispettato anche tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 1, L. n. 742/1969

    applicata per la sospensione feriale dei termini processuali, che rende tempestivo il ricorso originario.

  • art. 36 bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della precedente iscrizione a ruolo contestata dai ricorrenti.

  • art. 54 bis, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione alla cartella di pagamento e alla precedente pretesa iscritta a ruolo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per giustificare la correzione della motivazione e i canoni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma di legittimità utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che non si confronta con il consolidato orientamento della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'eliminazione del vizio formale dell'atto o della pretesa non impedisce al giudice di esaminare il merito della contestazione, se la decisione impugnata poggia anche su rationes ulteriori autonomamente idonee a sorreggerla.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non comporta, fuori dai casi espressamente previsti e dai tributi armonizzati, una nullità automatica dell'atto se il contribuente è stato comunque posto in condizione di conoscere la contestazione e non dimostra che un confronto preventivo avrebbe potuto mutare l'esito del procedimento.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il limite quantitativo de minimis fissato dalla normativa nazionale è legittimo quando circoscrive il beneficio entro soglie compatibili con il diritto unionale; non ricorre un obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in assenza di effettivo contrasto con la disciplina europea.
  • Le doglianze investono inutilmente rationes decidendi autonome quando l'eventuale accoglimento non sarebbe comunque sufficiente a determinare la cassazione della decisione; in tal caso il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Le sanzioni tributarie non sono escluse per la sola allegazione di incertezza interpretativa, quando la norma applicata è chiara nel testo e consolidata nell'interpretazione giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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