Cassazione Civile, Ordinanza n. 25808/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso e rigettato il quarto; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio per un nuovo esame, anche per la regolazione delle spese di lite. La decisione di rinvio dovrà verificare, in particolare, se le cartelle presupposte fossero state ritualmente notificate e, in tal caso, quale sia l'effettivo perimetro di impugnabilità del sollecito di pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento notificato nel 2010 e fondato su cartelle relative a ICI, tassa automobilistica, Irpef, contributi INPS e IVA. Il ricorso era stato accolto in parte in primo grado; l'agente della riscossione, rimasto contumace in quel giudizio, aveva proposto appello, poi rigettato dalla CTR. In cassazione l'agente deduceva: 1) omesso esame e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR considerato la documentazione sulla regolare notifica delle cartelle presupposte; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e mancato esame della documentazione; 3) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 per la pretesa non impugnabilità del sollecito di pagamento, atto meramente riproduttivo delle cartelle ormai definitive e quindi impugnabile solo per vizi propri; 4) erronea ritenuta conversione della prescrizione breve in ordinaria decennale ex art. 2953 c.c. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi: la rituale notifica delle cartelle è fatto decisivo perché incide sul perimetro di impugnabilità del sollecito; nel processo tributario la produzione in appello della documentazione attestante la notifica è ammessa come mera difesa e la questione dell'impugnabilità del sollecito è rilevabile d'ufficio. Ha invece rigettato il quarto motivo, richiamando il principio per cui la mancata impugnazione della cartella comporta l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme processuali e tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione di norme sul contenuto della motivazione e del processo.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello; la produzione dell'originale dell'atto notificato è qualificata come mera difesa, non come eccezione nuova in senso stretto.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di eccezioni nuove in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Delimita gli atti autonomamente impugnabili; il sollecito di pagamento, se meramente riproduttivo delle cartelle presupposte e queste sono state validamente notificate, non è autonomamente impugnabile se non per vizi propri.
La mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare lesione del diritto di difesa a causa del mancato esame della documentazione prodotta.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza impugnata e il rispetto del giusto processo.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la struttura motivazionale della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al contenuto/motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione in appello della documentazione attestante la rituale notifica dell'atto impositivo presupposto è consentita come mera difesa, anche alla parte rimasta contumace in primo grado, perché non integra eccezione nuova in senso stretto.
- La deduzione della regolare notifica dell'atto presupposto incide sul perimetro di impugnabilità dell'atto successivo e, se decisiva, deve essere esaminata dal giudice di merito.
- Un atto di mero sollecito di pagamento, quando sia semplicemente riproduttivo del contenuto delle cartelle presupposte, non ha natura impositiva e non è autonomamente impugnabile se non per vizi propri; la sua impugnabilità è questione rilevabile d'ufficio.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di decadenza ne determina l'irretrattabilità sostanziale, ma non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.
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