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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società operante nel settore dei servizi di pulizia un avviso di accertamento per maggior IRES relativa all'anno d'imposta 2004, ritenendo elusiva un'operazione complessa: acquisizione del controllo di una società in perdita, svalutazione della partecipazione, finanziamenti alla controllata, rinuncia parziale al credito e successiva cessione quasi integrale della partecipazione a valore nominale, con emersione di una minusvalenza dedotta nel 2005. La società e il suo amministratore avevano impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione i ricorrenti deducevano: insufficiente motivazione sulla mancanza di una reale ragione economica dell'operazione; violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per avere la CTR qualificato l'operazione come elusiva; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; violazione dell'art. 163 TUIR per asserita doppia imposizione, avendo la società già operato variazioni in aumento nell'anno precedente; violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 per l'applicazione delle sanzioni nonostante l'obiettiva incertezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non la mera insufficienza della motivazione; la CTR aveva comunque esaminato sia gli elementi addotti dall'Ufficio sia quelli invocati dai contribuenti sulla supposta ragione economica dell'operazione. Sono stati dichiarati inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché presupponevano una diversa ricostruzione in fatto ormai consolidata dalla decisione sul primo motivo e comunque l'operazione era stata correttamente sussunta nella disciplina antielusiva, essendo finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale senza valide ragioni economiche. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l'oggetto del giudizio era l'accertamento del 2004 e, comunque, non era configurabile una doppia imposizione giuridica rispetto a un'operazione complessivamente elusiva. Anche il quinto motivo è stato respinto, poiché in materia tributaria le sanzioni conseguono naturalmente all'accertamento dell'abuso del diritto e non sono escluse dalla sola qualificazione elusiva della condotta. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    costituisce il fondamento del principio generale antielusivo, che consente di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette al solo conseguimento di vantaggi fiscali non spettanti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato come canone ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma non accolto

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dai ricorrenti per dedurre una doppia imposizione, esclusa dalla Corte

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    la Corte esclude che l'obiettiva incertezza sulla disciplina escluda le sanzioni nel caso di operazione elusiva

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    le sanzioni sono applicate quale naturale conseguenza dell'indicazione in dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia tributaria, l'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 esprime un principio generale antielusivo: sono disconoscibili le operazioni prive di valide ragioni economiche e poste in essere al solo fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti.
  • Ai fini della qualificazione di un'operazione come elusiva, il giudice di merito deve apprezzare l'intero complesso negoziale e la sua concatenazione cronologica, non singoli segmenti isolati del comportamento del contribuente.
  • Una volta accertata in fatto la natura elusiva dell'operazione, non è consentito in cassazione rimettere in discussione tale ricostruzione sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale non deducibile.
  • Non sussiste doppia imposizione giuridica quando la rettifica fiscale colpisce un'operazione complessivamente elusiva e il contribuente richiami componenti reddituali di periodi d'imposta diversi, se il giudizio riguarda un diverso esercizio e gli effetti economico-fiscali dell'operazione si collocano su più annualità.
  • L'accertamento dell'abuso del diritto in materia tributaria legittima l'irrogazione delle sanzioni previste per la dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato; la mera qualificazione elusiva non integra causa di non punibilità per obiettiva incertezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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